Sentenza del 07/10/2016 n. 8690 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Avviso di accertamento - Ricorso all'accertamento analitico-induttivo per antieconomicità dell'attività d'impresa e per erronea deduzione di un costo - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l’accertamento è stato ritenuto illegittimo. La sola perdita dichiarata, l’antieconomicità dell’attività e l’erronea deduzione di un costo non sono sufficienti a legittimare la rideterminazione induttiva del reddito. L’Ufficio deve dimostrare la sussistenza dei presupposti tassativi previsti dalla legge, compresa l’inattendibilità della contabilità quando richiesta dalla specifica modalità di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito mediante accertamento analitico-induttivo, fondandosi sull’antieconomicità dell’attività d’impresa, sulla perdita dichiarata e sull’erronea deduzione di un costo. Il ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti di legge per il ricorso alla rettifica induttiva, evidenziando che non era stata effettuata un’ispezione delle scritture contabili né era stata dimostrata la loro inattendibilità.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
La rettifica induttiva può essere effettuata solo in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione.
La norma stabilisce presupposti vincolanti e tassativi per il ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Elementi quali una perdita dichiarata, l’antieconomicità dell’attività o un costo erroneamente dedotto non bastano, da soli, a consentire la rideterminazione del reddito senza un’adeguata verifica della contabilità e senza la dimostrazione della sua inattendibilità.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento analitico-induttivo su mere presunzioni di antieconomicità o sulla presenza di una perdita: deve indicare e provare circostanze concrete, gravi e coerenti con i presupposti normativi.
- Un errore relativo alla deduzione di un singolo costo può giustificare, se provato, il recupero di quel costo, ma non necessariamente la ricostruzione induttiva dell’intero reddito.
- Prima di procedere a una rettifica induttiva, l’Ufficio deve rispettare le condizioni specificamente previste dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e motivare adeguatamente l’eventuale inattendibilità delle scritture contabili.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra accertamento analitico, basato su singole componenti reddituali non corrette, e accertamento induttivo o analitico-induttivo, che richiede presupposti più rigorosi e una motivazione puntuale.
- La mera non redditività dell’impresa non costituisce automaticamente prova di evasione: l’antieconomicità può essere un indizio, ma deve essere valutata insieme ad altri elementi e non può sostituire i presupposti legali dell’accertamento.
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