Sentenza del 07/10/2016 n. 20132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano che aveva annullato, quanto alla ricostruzione dei ricavi, un avviso di accertamento relativo al 2004 per IRPEF, addizionale regionale, IRAP, contributi INPS e sanzioni. I tre motivi di ricorso contestavano: l'erronea valutazione dei presupposti e dei limiti dell'accertamento induttivo; la violazione delle regole sull'onere della prova; e l'insufficienza della motivazione della CTR, che aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione basata sui prezzi rilevati nel 2007 e sui prezzi di acquisto riferiti soltanto a due mesi del 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha precisato che l'accertamento era stato eseguito ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, cioè con metodo analitico-extracontabile, e non con accertamento induttivo puro ai sensi del comma 2. In tale ipotesi l'Amministrazione non può prescindere dai dati contabili disponibili, ma può soltanto integrarli mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La CTR aveva quindi correttamente rilevato che l'Ufficio aveva utilizzato prezzi del 2007 senza dimostrarne l'omogeneità con quelli del 2004 e senza giustificare il mancato utilizzo degli scontrini e degli altri dati contabili dell'anno accertato. L'Agenzia è stata condannata a rifondere a Z.B. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lettera d)
"accertamento analitico extracontabile"
Quando le scritture contabili sono parzialmente inattendibili, l'Amministrazione deve utilizzarle e può completarle mediante presunzioni semplici idonee a dimostrare ricavi non dichiarati o costi inesistenti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 2, lettera d)
"accertamento induttivo puro"
In presenza di inattendibilità assoluta delle scritture, l'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalla contabilità e determinare il reddito anche sulla base di elementi meramente indiziari. La Corte ha escluso che questo fosse il metodo applicato nel caso concreto.
Codice civile, art. 2729
Nel metodo analitico-extracontabile le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere gravi, precise e concordanti.
Codice civile, art. 2697
L'Agenzia sosteneva che, nell'accertamento induttivo, spettasse al contribuente dimostrare l'inesattezza degli elementi posti a base della ricostruzione. La Corte non ha accolto tale impostazione perché riferita a un accertamento induttivo puro diverso da quello concretamente effettuato.
D.P.R. n. 633/1972, art. 55, comma 2, n. 3
La disposizione è richiamata dalla Corte per evidenziare l'analoga distinzione, in materia di IVA, tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo puro.
Massime di principio
- È essenziale distinguere tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo puro: i poteri dell'Amministrazione e il livello di prova richiesto cambiano in modo significativo.
- Se l'Ufficio dispone della contabilità del contribuente e procede ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, non può ignorare i dati dell'anno oggetto di verifica e sostituirli senza adeguata giustificazione con dati riferiti ad anni diversi.
- Gli elementi presuntivi devono essere omogenei, pertinenti e temporalmente collegati al periodo d'imposta accertato; l'utilizzo di prezzi rilevati in un anno successivo richiede una specifica dimostrazione della loro attendibilità e comparabilità.
- La ricostruzione dei ricavi non può basarsi su campioni o periodi limitati senza spiegare perché tali dati siano rappresentativi dell'intero anno, soprattutto quando risultano disponibili dati contabili più completi.
- Il contribuente può contestare non solo l'esistenza dei presupposti dell'accertamento, ma anche il metodo concreto di quantificazione dei ricavi; in tal caso il giudice deve verificare la coerenza e l'attendibilità della ricostruzione rispetto al tipo di accertamento effettivamente adottato.
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