Sentenza del 07/10/2016 n. 20127 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ai redditi di D.M.F. L'accertamento presupponeva che D.M.F., direttore di una filiale bancaria, avesse percepito compensi non dichiarati per avere investito, senza autorizzazione e all'insaputa della banca, capitali di clienti. L'Agenzia contestava alla Commissione regionale di avere negato valore presuntivo alla condotta illecita e di non avere adeguatamente motivato la valutazione delle prove, in violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la protratta attività non autorizzata di investimento di capitali per conto di terzi potesse costituire una condotta anomala idonea, insieme agli altri elementi, a fondare una presunzione di percezione di compensi non dichiarati. La Commissione regionale avrebbe dovuto esaminare singolarmente gli indizi, valutarli complessivamente e spiegare adeguatamente perché discostarsi dalla ricostruzione della Commissione provinciale, secondo cui l'attività era normalmente remunerata mediante commissioni e, nella specie, il compenso poteva essere stimato nell'1% dei capitali investiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, in diversa composizione, per una nuova valutazione del materiale probatorio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell'imposta.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
L'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Anche una condotta anomala del contribuente può costituire la base della presunzione.
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, l'Amministrazione doveva fornire elementi idonei a sostenere la percezione dei compensi, anche mediante presunzioni qualificate.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione.
Art. 112 del codice di procedura civile
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e di non decidere oltre i limiti di essa. La relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento dei primi motivi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 33, 34, 35, 36 e 61
Le norme disciplinano la giurisdizione e il procedimento tributario, nonché il contenuto e la validità della sentenza e il giudizio di rinvio. Le censure relative a tali disposizioni sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- In materia tributaria, una condotta anomala, illecita o non giustificata può costituire un fatto noto dal quale desumere presuntivamente ricavi o compensi non dichiarati, purché il collegamento con il fatto ignoto sia ragionevolmente probabile secondo regole di esperienza.
- Non è necessario dimostrare un rapporto causale certo e assoluto tra condotta e compenso: è sufficiente una connessione possibile, verosimile e sostenuta da elementi gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice deve prima valutare la rilevanza dei singoli indizi e poi esaminarli nel loro insieme, spiegando il percorso logico che conduce alla conclusione; non è sufficiente una motivazione meramente assertiva.
- La Corte di cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può cassare la decisione quando la valutazione degli indizi sia priva di motivazione logica o non rispetti il metodo della prova presuntiva.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sul tributo: impone al giudice di rinvio una nuova valutazione delle prove secondo i principi indicati dalla Corte.
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