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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ai redditi di D.M.F. L'accertamento presupponeva che D.M.F., direttore di una filiale bancaria, avesse percepito compensi non dichiarati per avere investito, senza autorizzazione e all'insaputa della banca, capitali di clienti. L'Agenzia contestava alla Commissione regionale di avere negato valore presuntivo alla condotta illecita e di non avere adeguatamente motivato la valutazione delle prove, in violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la protratta attività non autorizzata di investimento di capitali per conto di terzi potesse costituire una condotta anomala idonea, insieme agli altri elementi, a fondare una presunzione di percezione di compensi non dichiarati. La Commissione regionale avrebbe dovuto esaminare singolarmente gli indizi, valutarli complessivamente e spiegare adeguatamente perché discostarsi dalla ricostruzione della Commissione provinciale, secondo cui l'attività era normalmente remunerata mediante commissioni e, nella specie, il compenso poteva essere stimato nell'1% dei capitali investiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, in diversa composizione, per una nuova valutazione del materiale probatorio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell'imposta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

    L'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi può fondarsi su presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. Anche una condotta anomala del contribuente può costituire la base della presunzione.

  • Art. 2697 del codice civile

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, l'Amministrazione doveva fornire elementi idonei a sostenere la percezione dei compensi, anche mediante presunzioni qualificate.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e ai vizi della motivazione.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e di non decidere oltre i limiti di essa. La relativa censura è stata assorbita dopo l'accoglimento dei primi motivi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2, 33, 34, 35, 36 e 61

    Le norme disciplinano la giurisdizione e il procedimento tributario, nonché il contenuto e la validità della sentenza e il giudizio di rinvio. Le censure relative a tali disposizioni sono rimaste assorbite.

Massime di principio

  • In materia tributaria, una condotta anomala, illecita o non giustificata può costituire un fatto noto dal quale desumere presuntivamente ricavi o compensi non dichiarati, purché il collegamento con il fatto ignoto sia ragionevolmente probabile secondo regole di esperienza.
  • Non è necessario dimostrare un rapporto causale certo e assoluto tra condotta e compenso: è sufficiente una connessione possibile, verosimile e sostenuta da elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Il giudice deve prima valutare la rilevanza dei singoli indizi e poi esaminarli nel loro insieme, spiegando il percorso logico che conduce alla conclusione; non è sufficiente una motivazione meramente assertiva.
  • La Corte di cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può cassare la decisione quando la valutazione degli indizi sia priva di motivazione logica o non rispetti il metodo della prova presuntiva.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria dell'Amministrazione sul tributo: impone al giudice di rinvio una nuova valutazione delle prove secondo i principi indicati dalla Corte.

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