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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20128 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a redditi non dichiarati. Secondo l'Amministrazione, la protratta attività del contribuente, direttore di una filiale bancaria, consistente nell'investire clandestinamente capitali di clienti per conto proprio, costituiva una condotta anomala dalla quale era possibile presumere, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la percezione di compensi. Sono state denunciate la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell'art. 2697 c.c. e diversi vizi di motivazione e di ultrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo erronea e insufficiente la valutazione della Commissione regionale. Ha affermato che, in presenza di una condotta illecita protratta e normalmente remunerata nel settore, la percezione di compensi può essere desunta in via presuntiva, purché il giudice valuti analiticamente ciascun indizio e poi complessivamente la loro concordanza e capacità dimostrativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, in diversa composizione, affinché rivaluti le prove secondo tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

    L'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche quando derivino da una condotta anomala del contribuente.

  • Art. 2697 del codice civile

    La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni conformi ai requisiti di legge.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, del codice di procedura civile

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, senza attribuire rilievo decisivo a questioni estranee al thema decidendum.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 33, 34, 35, 36 e 61

    Le disposizioni richiamate riguardano la giurisdizione tributaria, la trattazione e deliberazione della causa, il contenuto della sentenza e il giudizio di rinvio; le relative censure sono rimaste assorbite dopo l'accoglimento dei primi due motivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i maggiori ricavi o redditi non dichiarati possono essere provati anche per presunzioni, senza la necessità di una prova diretta del pagamento, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Una condotta illecita o anomala, soprattutto se protratta nel tempo e normalmente remunerata secondo le regole del settore, può costituire la base per presumere la percezione di compensi.
  • Il giudice deve prima esaminare singolarmente gli indizi e poi valutarli nel loro insieme, spiegando in modo logico e dettagliato perché la loro combinazione renda ragionevolmente probabile il fatto ignoto.
  • La presunzione non richiede una certezza assoluta né un rapporto causale necessario: è sufficiente una connessione verosimile secondo l'id quod plerumque accidit e le regole di esperienza.
  • Se il giudice d'appello si limita ad affermare il risultato della valutazione senza illustrare il percorso logico seguito, la decisione può essere cassata per motivazione insufficiente o viziata.

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