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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20131 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale che avevano annullato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e SSN 1996 e la conseguente cartella di pagamento relativa a ILOR 1995, IRPEF e ILOR 1996, nonché SSN 1995 e 1996. La contribuente aveva presentato dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 17 della legge n. 114/1977. I giudici di merito avevano ritenuto invalido l’accertamento perché non intestato a entrambi i coniugi e perché la relata di notifica non indicava il marito dichiarante. L’Agenzia ha sostenuto che la notifica al solo dichiarante fosse sufficiente e ha inoltre contestato la motivazione della sentenza sul merito, ritenendo non dimostrata la copertura finanziaria degli acquisti immobiliari rispetto al maggior reddito accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha chiarito che, in caso di dichiarazione congiunta, l’accertamento deve essere formalmente effettuato a nome di entrambi i coniugi, ma può essere notificato al solo coniuge dichiarante. La mancata indicazione dell’altro coniuge non determina l’invalidità dell’atto, bensì lo rende inopponibile nei suoi confronti se non ne abbia avuto diretta conoscenza; inoltre, eventuali vizi della notificazione possono essere sanati quando l’atto abbia raggiunto il proprio scopo. La Corte ha anche ritenuto apparente e illogica la motivazione della sentenza di merito, perché non aveva analizzato concretamente le prove relative alle disponibilità finanziarie e agli acquisti immobiliari. Le sentenze sono state cassate con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 114 del 1977, articolo 17

    Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito dichiarante. I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

    La dichiarazione congiunta non unifica i redditi dei coniugi, che restano autonomi, ma comporta una disciplina speciale per la liquidazione, la responsabilità solidale e le notifiche. L’accertamento deve essere intestato a entrambi, mentre la notifica può essere eseguita al solo coniuge dichiarante. L’atto non notificato direttamente all’altro coniuge non è automaticamente nullo, ma non può essergli opposto finché non ne abbia avuto conoscenza.

  • Codice di procedura civile, articoli 137 e seguenti

    Le regole generali sulle notificazioni degli atti processuali si applicano anche agli atti tributari, salvo deroghe speciali. La disciplina della dichiarazione congiunta consente la notifica al solo dichiarante, senza escludere i principi generali in materia di notificazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 156

    La nullità di un atto processuale non può essere pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato. Nel caso esaminato, l’eventuale vizio della notificazione può essere sanato dalla conoscenza effettiva dell’atto e dalla sua impugnazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 160

    I vizi relativi alla persona cui deve essere consegnata la copia possono comportare nullità della notificazione, ma tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60

    La notificazione degli atti tributari al contribuente avviene, in via generale, secondo le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.

Massime di principio

  • In caso di dichiarazione dei redditi congiunta, l’accertamento deve indicare entrambi i coniugi quando incide sulle rispettive posizioni reddituali, ma può essere notificato al solo coniuge dichiarante secondo la disciplina speciale applicabile.
  • La mancata intestazione dell’avviso a entrambi i coniugi non comporta necessariamente la nullità dell’atto: di regola incide sulla sua opponibilità al coniuge non indicato o non direttamente raggiunto.
  • Il coniuge codichiarante può impugnare autonomamente l’accertamento, anche contestando una pretesa notificata al solo altro coniuge, perché è esposto alla responsabilità solidale per le somme richieste.
  • La mancata impugnazione dell’avviso da parte del coniuge dichiarante non impedisce all’altro coniuge di contestarlo quando l’atto gli venga successivamente fatto valere, ad esempio tramite cartella o avviso di mora.
  • La notificazione è normalmente una condizione di efficacia e di opponibilità dell’accertamento, non un elemento costitutivo dell’atto impositivo; un vizio può essere sanato se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto e ha potuto difendersi.
  • La dichiarazione congiunta non elimina l’autonomia sostanziale dei redditi dei coniugi: l’accertamento può riguardare anche soltanto il reddito di uno di essi.
  • Le sentenze tributarie devono esaminare concretamente le prove e le allegazioni delle parti; una motivazione meramente generica o tautologica, soprattutto in materia di accertamento sintetico e disponibilità finanziarie, può comportare la cassazione con rinvio.
  • La Corte di cassazione, quando rileva errori di diritto o motivazione insufficiente, può cassare la sentenza senza decidere definitivamente il merito, rinviando a un diverso collegio per un nuovo esame.

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