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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20122 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2006, pari a Euro 12.758,00, sostenendo che la tassa fosse dovuta soltanto per i 68 mq adibiti a uffici e non per i 3.306 mq destinati a sala mostra mobili, dove sarebbero stati prodotti imballaggi qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi, autonomamente smaltiti. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, l'assenza di un valido regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la qualificazione degli imballaggi come primari, la mancata considerazione delle comunicazioni intercorse con il Comune e la legittimazione del concessionario a resistere e proporre appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo relativo alla legittimazione del concessionario è stato ritenuto infondato: il concessionario può contraddire e impugnare nei diversi gradi, anche senza litisconsorzio necessario con il Comune, fermo restando che può chiamare in giudizio l'ente impositore per evitare conseguenze derivanti dalla lite. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del contenuto del regolamento comunale senza dedurre correttamente vizi di motivazione e senza trascrivere integralmente le disposizioni regolamentari rilevanti. È stata confermata, quindi, la decisione della Commissione tributaria regionale favorevole alla pretesa impositiva. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500 oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 70 e 79

    La tassazione riguarda le superfici occupate o detenute, salvo esclusioni o agevolazioni che il contribuente deve dimostrare e, secondo la sentenza, richiedere fornendo gli elementi necessari al Comune per i controlli.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 21, 35 e 43

    La controversia concerneva la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi e la possibilità della loro assimilazione ai rifiuti urbani mediante un regolamento comunale, nonché la qualificazione degli imballaggi.

  • Direttiva 94/62/CE, art. 3, punto 1, comma 2

    La contribuente invocava la distinzione tra imballaggi primari, secondari e terziari per sostenere che i rifiuti prodotti nella sala mostra non fossero assimilabili a rifiuti urbani; la Corte, però, non ha riesaminato tale accertamento fattuale.

  • D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40

    In materia di riscossione tramite concessionario, il concessionario che non chiami in giudizio l'ente impositore può rispondere delle conseguenze della lite, ma conserva la legittimazione a contraddire e a impugnare.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 366 e 100-101

    In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito attraverso una censura di violazione di legge; il ricorso deve indicare correttamente il vizio dedotto e rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo le disposizioni e gli atti decisivi.

  • Legge n. 128 del 1998, art. 17

    La sentenza richiama l'abrogazione della precedente disciplina sull'assimilazione, ritenendo rilevante l'esistenza di una specifica disciplina regolamentare comunale.

Massime di principio

  • Chi contesta l'assoggettamento a una tassa sui rifiuti deve provare concretamente i presupposti dell'esclusione o dell'agevolazione, indicando le superfici, la tipologia dei rifiuti e le modalità di produzione e smaltimento.
  • L'esenzione o la non tassabilità non dovrebbero essere affidate a comunicazioni generiche: è opportuno presentare tempestivamente una denuncia dettagliata e documentata all'ente impositore, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
  • Quando la controversia dipende dal contenuto di un regolamento comunale, il ricorrente in Cassazione deve individuare con precisione le disposizioni rilevanti e trascriverle integralmente; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La Cassazione non riesamina normalmente la qualificazione concreta dei rifiuti o la valutazione delle prove se la contestazione è formulata come violazione di legge anziché come corretta censura del vizio motivazionale.
  • Il contribuente può citare direttamente il concessionario della riscossione per contestare la debenza del tributo; il concessionario è legittimato a difendersi e a impugnare, pur potendo chiamare in causa l'ente impositore.
  • La mancata prova dell'assenza di assimilazione regolamentare o della natura speciale dei rifiuti può comportare la conferma della pretesa tributaria, anche se il contribuente sostiene di averli autonomamente smaltiti.

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