Ordinanza n. 725/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Annullamento - del decreto, datato 19/11/2025, emesso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale - Divisione III - Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria - avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.3246 posti nella qualifica di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PdG del 10/01/2025, a seguito della visita svolta presso la Commissione medica di seconda istanza, tenutasi in data 18/11/2025, la quale ha giudicato non idoneo il ricorrente con il seguente giudizio “Tatuaggio in zona del corpo non coperta dall'uniforme (1/3 inferiore avambraccio destro) ai sensi dell'art.12 comma 7 del bando di concorso indetto con P:d.G. 10/01/2025…” ; - del predetto verbale e del relativo esito della Commissione medica di seconda istanza, nonché di tutti gli atti, documenti, referti e verbali, redatti dalla Commissione medica sia di seconda, che di prima istanza, sulla base dei quali veniva formulato il predetto giudizio di non idoneità; - della graduatoria finale di merito, della quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha comunicato l'approvazione in data 18 dicembre 2025 ed i cui avvis i formali sono stati resi disponibili sul portale unico del reclutamento inPA e sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui il ricorrente non veniva incluso tra gli idonei vincitori del concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per allievi agenti della polizia penitenziaria, fondato sulla non idoneità per tatuaggio collocato nella parte inferiore dell'avambraccio destro, non coperta dall'uniforme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Ministero della Giustizia del 19 novembre 2025 con cui è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria. L'esclusione seguiva il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza il 18 novembre 2025, motivato dalla presenza di un tatuaggio in una zona del corpo non coperta dall'uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso. Sono stati impugnati anche il verbale e gli esiti delle Commissioni mediche di prima e seconda istanza, nonché la graduatoria finale nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra gli idonei vincitori. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto, con valutazione prima facie, sussistente una condizione idonea a configurare la causa ostativa indicata nel provvedimento di esclusione, ossia il tatuaggio situato in una zona del corpo non coperta dall'uniforme secondo la previsione del bando. Non sono quindi stati ravvisati, allo stato degli atti, presupposti sufficienti per la sospensione cautelare. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, del bando di concorso indetto con P.d.G. 10/01/2025
Tatuaggio in zona del corpo non coperta dall'uniforme (1/3 inferiore avambraccio destro)
La disposizione del bando è stata ritenuta prima facie idonea a fondare la causa ostativa e il giudizio di non idoneità del candidato.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare incidentale; la sospensione degli atti impugnati è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale può essere negata quando, a una valutazione prima facie, risulti configurabile la causa ostativa prevista dalla lex specialis e posta a fondamento dell'esclusione.
- La previsione del bando che considera ostativa la presenza di un tatuaggio in una parte del corpo non coperta dall'uniforme può sostenere, in via cautelare, il giudizio di non idoneità del candidato quando la collocazione del tatuaggio corrisponda a quella indicata dagli atti della commissione medica.
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