Corte di giustizia, Sentenza C-73/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023. — Grupa Azoty S.A. e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – Settori economici ammissibili – Esclusione del settore della produzione di composti azotati e concimi – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Diritto di ricorso delle persone fisiche o giuridiche – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato. — Cause riunite C-73/22 P e C-77/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto le impugnazioni di imprese dei settori dei composti azotati e dei concimi contro le ordinanze del Tribunale che avevano dichiarato irricevibili i loro ricorsi di annullamento avverso gli orientamenti ETS 2020 della Commissione. Secondo la Corte, l’esclusione di tali settori dall’allegato I non produce effetti giuridici diretti sufficienti a integrare la legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE. La Corte ha inoltre escluso che fosse necessario rinviare l’eccezione di irricevibilità al merito e ha confermato la condanna alle spese.
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili i ricorsi di annullamento avverso gli orientamenti Commissione ETS 2020, per difetto di interesse diretto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
La questione giuridica
Se gli orientamenti della Commissione del 2020 sugli aiuti di Stato nel contesto dell’ETS, nella parte in cui escludono il settore della produzione di composti azotati e concimi dall’elenco dei settori ammissibili agli aiuti per i costi indiretti, producano effetti giuridici diretti sulla situazione delle imprese di tale settore, così da renderle legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; e, in subordine, se il Tribunale dovesse rinviare l’esame dell’eccezione di irricevibilità al merito.
Principio di diritto
Gli orientamenti della Commissione che fissano i criteri di compatibilità degli aiuti di Stato nel quadro dell’ETS non sono direttamente impugnabili da imprese appartenenti a un settore escluso dall’elenco dei beneficiari, poiché, pur orientando in linea di principio la decisione della Commissione sui progetti notificati conformi, non escludono in modo automatico e definitivo la possibilità per uno Stato membro di notificare un aiuto diverso e di ottenerne l’approvazione in circostanze eccezionali sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE; ne segue che manca l’interesse diretto richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, l’assenza di un ricorso diretto non lede la tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’illegittimità degli orientamenti può essere eccepita contro un atto applicativo successivo, e il Tribunale non è tenuto a rinviare l’esame dell’irricevibilità al merito quando tale valutazione non dipende dai motivi sostanziali.
Norme richiamate
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 10 ter, paragrafi 1-3, della direttiva 2003/87/CE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 252, secondo comma, TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Impugnazione contro l’ordinanza di irricevibilità relativa agli orientamenti ETS 2020
La Corte di giustizia, quarta sezione, decide su due impugnazioni riunite contro ordinanze del Tribunale che avevano dichiarato irricevibili ricorsi di annullamento parziale proposti da imprese operanti nel settore della produzione di composti azotati e concimi. La controversia riguarda gli orientamenti della Commissione del 2020 sugli aiuti di Stato nel sistema ETS, e in particolare l’esclusione di tale settore dall’allegato I dei settori ammessi agli aiuti per i costi indiretti.
Contesto normativo e contenuto degli orientamenti
La pronuncia si inserisce nel quadro della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Sono centrali l’articolo 10 bis, paragrafo 6, che prevede misure finanziarie a favore dei settori esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti, e l’articolo 10 ter, relativo all’individuazione dei settori a rischio.
Gli orientamenti controversi stabiliscono, ai punti 7, 9 e 19-21, le condizioni in base alle quali gli aiuti per i costi indiretti possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. L’allegato I elenca i settori considerati esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; il settore della produzione di composti azotati e concimi non vi figura più, a differenza degli orientamenti del 2012.
Procedimento davanti al Tribunale
Le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento dell’allegato I degli orientamenti 2020. La Commissione aveva eccepito l’irricevibilità dei ricorsi. Il Tribunale aveva accolto tale eccezione, ritenendo che le ricorrenti non fossero direttamente interessate dagli orientamenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, perché tali orientamenti non producevano effetti diretti sulla loro situazione giuridica.
Il Tribunale aveva osservato che gli Stati membri, pur essendo vincolati dagli orientamenti nell’ambito della valutazione di compatibilità, conservano la possibilità di notificare alla Commissione misure di aiuto rivolte a settori non inclusi nell’allegato, cercando di dimostrare la compatibilità dell’aiuto sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Motivi di impugnazione
Le ricorrenti deducevano due motivi principali:
- insufficienza di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe esaminato adeguatamente il contenuto, la natura e il contesto degli orientamenti;
- errore di diritto nell’applicazione della nozione di interesse diretto ex articolo 263, quarto comma, TFUE.
In via subordinata sostenevano che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l’esame delle eccezioni di irricevibilità al merito, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale.
Valutazione della Corte sul primo motivo
La Corte respinge la censura di insufficienza di motivazione. Ricorda che il Tribunale deve esporre chiaramente il proprio iter logico, ma nelle ordinanze impugnate aveva descritto il contenuto e il contesto degli orientamenti e aveva esaminato i diversi scenari possibili: concessione dell’aiuto, mancata concessione e tentativo di notifica di un aiuto a favore di un settore non incluso nell’allegato I.
Secondo la Corte, il Tribunale ha spiegato in modo sufficiente perché l’allegato I non incide direttamente sulla situazione giuridica delle ricorrenti, soprattutto nel caso in cui nessun aiuto venga adottato da uno Stato membro. Il primo motivo è quindi respinto.
Valutazione della Corte sul secondo motivo
Quanto al merito della legittimazione ad agire, la Corte ribadisce che gli orientamenti della Commissione si inseriscono nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, ma che tali orientamenti producono effetti vincolanti di autolimitazione: se uno Stato membro notifica un progetto conforme, la Commissione deve in linea di principio approvarlo.
Tuttavia, le ricorrenti non sono destinatarie degli orientamenti. Per essere "direttamente interessate", l’atto deve produrre effetti diretti sulla loro situazione giuridica e non lasciare alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione. Questo requisito non è soddisfatto, perché:
- gli orientamenti non impediscono in assoluto a uno Stato membro di notificare un aiuto a favore di un settore non incluso nell’allegato I;
- la Commissione conserva il potere di approvare un aiuto anche se non conforme ai criteri degli orientamenti, in circostanze eccezionali;
- di conseguenza, l’esclusione del settore dagli orientamenti non determina in modo automatico e definitivo l’impossibilità di ottenere un aiuto.
La Corte sottolinea che il settore delle ricorrenti è solo meno favorito, non giuridicamente escluso in modo assoluto dalla possibilità di beneficiare di misure di aiuto. Pertanto, manca l’effetto diretto richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Tutela giurisdizionale effettiva
La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’articolo 47 della Carta. L’assenza di un ricorso diretto contro gli orientamenti non priva le ricorrenti di tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’illegittimità di tali orientamenti può essere dedotta in un ricorso avverso un atto applicativo successivo che soddisfi i requisiti di ricevibilità.
Inoltre, se nessun aiuto viene concesso e nessuna decisione della Commissione viene adottata, le ricorrenti non si trovano in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto ad altre imprese del medesimo settore tale da imporre l’apertura di un rimedio diretto contro gli orientamenti.
Motivo subordinato sul rinvio dell’eccezione di irricevibilità al merito
La Corte conferma che spetta al Tribunale valutare se, per ragioni di buona amministrazione della giustizia, l’esame dell’eccezione di irricevibilità debba essere rinviato al merito. Nel caso di specie non era necessario, perché la questione della legittimazione ad agire poteva essere risolta senza esaminare il merito dei ricorsi.
Dispositivo e spese
La Corte respinge integralmente le impugnazioni nelle cause C‑73/22 P e C‑77/22 P. Condanna le ricorrenti, rispettivamente, a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nel procedimento di impugnazione.
Principio desumibile dalla sentenza
Gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel quadro dell’ETS, anche quando fissano un elenco di settori ammissibili, non sono direttamente impugnabili da imprese appartenenti a un settore escluso, se l’atto non incide automaticamente e definitivamente sulla loro situazione giuridica. La possibilità, per uno Stato membro, di notificare un aiuto anche fuori dai criteri degli orientamenti e l’eventuale approvazione in circostanze eccezionali impediscono di configurare l’interesse diretto richiesto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
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