Corte di giustizia, Sentenza C-615/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 luglio 2023. — Procedimento penale a carico di YP e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Primato del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Revoca dell’immunità penale e sospensione dalle funzioni di un giudice disposte dall’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Mancanza di indipendenza e imparzialità di tale sezione – Modifica della composizione del collegio giudicante chiamato a conoscere di una causa precedentemente assegnata a tale giudice – Divieti per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità di un organo giurisdizionale, di compromettere il funzionamento di quest’ultimo o di valutare la legalità o l’efficacia della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi a pena di sanzioni disciplinari – Obbligo per gli organi giurisdizionali di cui trattasi e per le autorità competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti di disapplicare le misure di revoca dell’immunità e di sospensione del giudice interessato – Obbligo per i medesimi organi giurisdizionali e le medesime autorità di disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono detti divieti. — Cause riunite C-615/20 e C-671/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia affronta due rinvii del Tribunale regionale di Varsavia relativi alle conseguenze di una decisione della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca che aveva autorizzato l’azione penale contro un giudice, sospendendolo e riducendone la retribuzione. La Corte ribadisce che tale Sezione non offre garanzie di indipendenza e che, per questo motivo, le sue decisioni e le norme che ne impongono il rispetto devono essere disapplicate dai giudici nazionali. Conferma inoltre che i divieti interni di controllare la legittimità di tali atti o delle nomine dei giudici non possono impedire l’effettività dell’articolo 19 TUE.
Indipendenza dei giudici polacchi e disapplicazione delle decisioni della Sezione disciplinare che autorizzano l’azione penale, sospendono un giudice e impongono la riassegnazione della causa
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e i principi di primato, leale cooperazione e certezza del diritto ostino: 1) a norme che attribuiscono a un organo non indipendente la competenza a revocare l’immunità, autorizzare l’azione penale, sospendere un giudice e ridurne la retribuzione; 2) a norme e giurisprudenza che vietano ai giudici nazionali di sindacare la vincolatività di tali atti o di valutare la legittimità delle nomine, sotto pena di sanzioni disciplinari; 3) a effetti vincolanti delle decisioni della Sezione disciplinare tali da imporre la riassegnazione della causa e/o impedire al collegio originario di proseguire il giudizio.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una disciplina nazionale che affida a un organo privo di indipendenza e imparzialità il potere di autorizzare l’azione penale contro un giudice, sospenderlo e ridurne la retribuzione; i giudici nazionali e le autorità competenti devono disapplicare sia tali decisioni sia le norme o la giurisprudenza nazionale che vietino di verificarne la vincolatività o che espongano i giudici a responsabilità disciplinare per averle disapplicate. Ne deriva che il collegio investito della causa può proseguire il giudizio nella composizione originaria oppure, se la causa è stata riassegnata in conseguenza di quell’atto, deve essere rimessa al collegio iniziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 260, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
Indipendenza dei giudici polacchi e decisioni della Sezione disciplinare
La sentenza riguarda due domande di pronuncia pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) nelle cause riunite C-615/20 e C-671/20, entrambe collegate alla decisione della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca che aveva autorizzato l’azione penale nei confronti di un giudice, disponendone la sospensione dalle funzioni e la riduzione della retribuzione. Il tema centrale è se il diritto dell’Unione consenta che una simile decisione produca effetti vincolanti nel procedimento principale e imponga la riassegnazione della causa a un diverso collegio.
Fatti e procedimenti principali
Nella causa C-615/20, il procedimento penale a carico di YP e altri era stato affidato al giudice I.T., che aveva già trattato gran parte dell’istruzione dibattimentale. Successivamente, la Sezione disciplinare ha autorizzato l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti, lo ha sospeso e gli ha ridotto la retribuzione. Il giudice del rinvio ha chiesto se, nonostante ciò, potesse proseguire il giudizio nella composizione originaria.
Nella causa C-671/20, M. M. aveva impugnato una misura del pubblico ministero relativa alla costituzione di un’ipoteca obbligatoria su un immobile. Anche questa causa era stata inizialmente assegnata al giudice I.T.; dopo la sua sospensione, il presidente del tribunale ha disposto la riassegnazione ad altro collegio. Il nuovo giudice del rinvio si è domandato se la riassegnazione fosse conforme al diritto dell’Unione e se il giudice inizialmente designato dovesse invece conservare la competenza.
Normativa nazionale richiamata
La Corte ricostruisce il quadro interno polacco, in particolare:
- l’articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca, che garantisce il diritto a un giudice indipendente e imparziale;
- l’articolo 181 della Costituzione e gli articoli 80 e 129 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, che disciplinano il consenso all’azione penale e la sospensione del giudice;
- l’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge sulla Corte suprema, che attribuisce alla Sezione disciplinare la competenza in materia di autorizzazione all’azione penale e custodia cautelare contro giudici e altri magistrati;
- gli articoli 41b, 42a, 47a, 47b e 107 della legge sugli organi giurisdizionali ordinari, che regolano la riassegnazione delle cause, i divieti di mettere in discussione la legittimità degli organi e delle nomine e la responsabilità disciplinare dei giudici;
- l’articolo 439, paragrafo 1, del codice di procedura penale, relativo all’annullamento della decisione quando il tribunale non è regolarmente composto.
Questioni pregiudiziali
Nel complesso, i giudici del rinvio chiedevano se:
- la Sezione disciplinare, considerata non indipendente e imparziale, potesse validamente autorizzare l’azione penale contro un giudice e sospenderlo;
- un tribunale nazionale potesse, o addirittura dovesse, disapplicare quella decisione e continuare a trattare la causa con il giudice originario;
- le norme che vietano ai giudici di sindacare la legittimità degli atti di nomina o l’efficacia vincolante di tali decisioni, pena sanzioni disciplinari, fossero compatibili con il diritto dell’Unione;
- la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca, che esclude il controllo giurisdizionale sugli atti di nomina dei giudici, potesse prevalere sul diritto dell’Unione.
Ricevibilità
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo polacco e dal Procuratore regionale di Varsavia. Ricorda che l’organizzazione della giustizia resta competenza degli Stati membri, ma deve esercitarsi nel rispetto degli articoli 2 e 19 TUE. Precisa inoltre che le questioni sono rilevanti perché riguardano, in limine litis, la stessa possibilità per il giudice del rinvio di proseguire il procedimento o di ignorare la decisione della Sezione disciplinare.
Ragionamento della Corte nella causa C-615/20
La Corte richiama la sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), con cui aveva già accertato che la Sezione disciplinare non garantisce indipendenza e imparzialità e che l’attribuzione a tale organo della competenza a decidere su autorizzazioni all’azione penale contro i giudici viola l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
In applicazione di tale precedente, la Corte afferma che il giudice del rinvio deve trarre tutte le conseguenze dell’inadempimento già accertato: la risoluzione della Sezione disciplinare che ha autorizzato l’azione penale contro il giudice I.T., lo ha sospeso e ne ha ridotto la retribuzione non può ostare alla prosecuzione del procedimento. La Corte sottolinea che l’articolo 19 TUE ha efficacia diretta e che i giudici nazionali devono disapplicare gli atti contrari a tale disposizione quando ciò sia necessario per garantire il primato del diritto dell’Unione.
La Corte aggiunge che neppure il principio di certezza del diritto o un’asserita autorità di cosa giudicata possono impedire la disapplicazione di una risoluzione adottata da un organo non indipendente. Pertanto, il collegio giudicante può proseguire nella sua composizione originaria e le autorità interne competenti alla composizione dei collegi devono a loro volta ignorare l’atto disciplinare in questione.
Ragionamento della Corte nella causa C-671/20
Anche nella seconda causa la Corte applica gli stessi principi. Se una causa è stata riassegnata a seguito di una risoluzione adottata dalla Sezione disciplinare, il nuovo collegio deve disapplicare quell’atto e astenersi dal proseguire il giudizio, qualora ciò sia indispensabile per garantire il primato del diritto dell’Unione. Le autorità giudiziarie competenti devono allora riassegnare la causa al collegio originariamente incaricato.
Quanto alle norme nazionali che vietano di mettere in discussione la legittimità dell’organo o delle nomine e che sanzionano disciplinarmente il giudice che effettui tale controllo, la Corte le dichiara incompatibili con l’articolo 19 TUE, poiché impediscono ai giudici nazionali di garantire l’effettività del diritto dell’Unione. Lo stesso vale per la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca che esclude il sindacato sulle nomine dei giudici, nella misura in cui osti alla disapplicazione della risoluzione della Sezione disciplinare.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a norme nazionali che attribuiscono a un organo privo di indipendenza il potere di autorizzare procedimenti penali contro giudici, sospenderli e ridurne la retribuzione;
- il collegio giudicante e le autorità competenti devono disapplicare la risoluzione della Sezione disciplinare quando essa impedisca l’esercizio della competenza del giudice nazionale;
- devono essere disapplicate anche le norme o la giurisprudenza nazionali che vietino di verificare la vincolatività di tale atto o che espongano i giudici a responsabilità disciplinare per averlo fatto.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che il controllo effettivo sull’indipendenza del giudice nazionale è parte integrante dell’articolo 19 TUE. Se un atto proviene da un organo non indipendente, il giudice nazionale non solo può ma deve ignorarlo quando esso pregiudichi la propria competenza o l’effettività della tutela giurisdizionale, e nessuna disciplina interna può impedire tale disapplicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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