Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-363/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2023. — Ferrovienord SpA contro Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT e Federazione Italiana Triathlon contro Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT e Ministero dell'Economia e delle Finanze. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte dei Conti. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di istituire i rimedi giurisdizionali necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Politica economica – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC) – Direttiva 2011/85/UE – Requisiti applicabili ai quadri di bilancio degli Stati membri – Normativa nazionale che limita la competenza del giudice contabile – Principi di effettività e di equivalenza – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Cause riunite C-363/21 e C-364/21

Giurisprudenza europea62021CJ0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato la disciplina italiana che, per effetto dell’articolo 23 quater del decreto-legge n. 137/2020, limitava la competenza della Corte dei conti sulle contestazioni relative all’iscrizione nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Ha affermato che i regolamenti sul SEC 2010 e la direttiva 2011/85/UE richiedono che la qualificazione di un ente come amministrazione pubblica sia controllabile in giudizio, ma non impongono che il controllo sia affidato alla Corte dei conti né che sia esercitato in una forma processuale specifica. La normativa nazionale è quindi compatibile con il diritto dell’Unione solo se garantisce un ricorso effettivo e un controllo giurisdizionale reale sulla qualificazione contestata.

Compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa italiana che limita la competenza della Corte dei conti sul controllo dell’iscrizione di enti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) n. 549/2013, il regolamento (UE) n. 473/2013, la direttiva 2011/85/UE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta e dei principi di equivalenza ed effettività, ostino a una normativa nazionale che limita la competenza del giudice contabile a decidere sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, eventualmente riducendo o escludendo il controllo giurisdizionale utile sulla qualificazione di tale ente come amministrazione pubblica.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a statuire sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, purché l’ordinamento nazionale garantisca comunque un rimedio giurisdizionale effettivo idoneo a consentire il controllo della qualificazione dell’ente, nonché l’effetto utile del regolamento n. 549/2013 e della direttiva 2011/85/UE; se invece tale limitazione sopprimesse qualsiasi controllo giurisdizionale, il diritto dell’Unione sarebbe violato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 549/2013
  • Regolamento (UE) n. 473/2013
  • Direttiva 2011/85/UE
  • Articolo 126 TFUE
  • Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi
  • Regolamento (CE) n. 2223/96

Compatibilità della limitazione della giurisdizione contabile sul perimetro ISTAT

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dalla Corte dei conti italiana nell’ambito di controversie promosse da Ferrovienord SpA e dalla Federazione Italiana Triathlon contro l’ISTAT, in relazione alla loro iscrizione nell’elenco delle amministrazioni pubbliche per il 2020. Il nodo centrale è se una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile sulla correttezza di tale iscrizione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti contestavano la propria inclusione nell’elenco ISTAT, sostenendo che non sussistessero i presupposti previsti dal SEC 2010. Il giudice del rinvio rilevava che, a seguito di modifiche legislative italiane, la competenza della Corte dei conti era stata ristretta: essa poteva conoscere delle controversie sulla ricognizione ISTAT soltanto ai fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica.

Secondo il giudice remittente, tale limitazione avrebbe potuto determinare:

  • l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo sulla qualificazione di un ente come amministrazione pubblica;
  • la compromissione dell’effetto utile del regolamento n. 549/2013 e della direttiva 2011/85/UE;
  • una violazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 549/2013, che istituisce il SEC 2010 e ne disciplina metodologia, classificazioni e trasmissione dei dati a Eurostat;
  • il regolamento (UE) n. 473/2013, che prevede enti indipendenti incaricati di monitorare l’osservanza delle regole di bilancio;
  • la direttiva 2011/85/UE, sui requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri, con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte: il SEC 2010 e l’effetto utile

La Corte ha anzitutto ricordato che il regolamento n. 549/2013 impone agli Stati membri di applicare una metodologia uniforme per classificare le unità istituzionali nei diversi settori, tra cui quello delle amministrazioni pubbliche. Poiché la qualificazione di un ente in tale settore incide sulla formazione dei conti nazionali e dei dati trasmessi alla Commissione, la decisione dell’autorità nazionale competente deve poter essere contestata e sottoposta a controllo giurisdizionale.

Da ciò la Corte ha tratto il principio secondo cui il regolamento n. 549/2013 osta a una normativa nazionale che escluda, di fatto, ogni possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della qualificazione di un ente come amministrazione pubblica.

Ragionamento della Corte: direttiva 2011/85 e monitoraggio di bilancio

Quanto alla direttiva 2011/85/UE, la Corte ha osservato che essa disciplina i quadri di bilancio degli Stati membri e mira a garantire dati affidabili, tempestivi e trasparenti per il corretto funzionamento della sorveglianza di bilancio dell’Unione. Se la qualificazione di un ente come amministrazione pubblica non fosse soggetta ad alcun controllo giurisdizionale, risulterebbero compromessi l’oggetto, la finalità e l’effetto utile della direttiva.

Ne consegue che anche la direttiva 2011/85/UE osta a una normativa nazionale che escluda qualsiasi possibilità di controllo giurisdizionale della fondatezza della designazione di un ente quale amministrazione pubblica.

Ragionamento della Corte: regolamento n. 473/2013

La Corte ha invece precisato che il regolamento n. 473/2013 e la direttiva 2011/85/UE richiedono l’esistenza di organismi indipendenti incaricati di controllare il rispetto delle regole di bilancio numeriche, ma lasciano agli Stati membri la libertà di individuare tali organismi. Tali testi non impongono che il controllo sulla classificazione SEC 2010 sia necessariamente affidato alla Corte dei conti, né vietano che la portata del controllo giurisdizionale del giudice contabile sia limitata, purché resti garantito un controllo utile e indipendente.

Ragionamento della Corte: tutela giurisdizionale effettiva, equivalenza ed effettività

La Corte ha poi esaminato l’articolo 19 TUE e l’articolo 47 della Carta. Ha ricordato che gli Stati membri devono istituire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In assenza di norme procedurali dell’Unione, le modalità di ricorso spettano all’ordinamento nazionale, a condizione che rispettino i principi di equivalenza ed effettività.

Applicando tali principi, la Corte ha affermato che:

  • se la normativa nazionale priva gli interessati di qualsiasi controllo giurisdizionale sulla loro qualificazione come amministrazione pubblica, essa rende impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione;
  • se invece, come sostenuto dal governo italiano e dai convenuti, esiste un ricorso davanti al giudice amministrativo o comunque un rimedio idoneo a consentire il controllo della decisione ISTAT, non si può ravvisare una violazione dell’articolo 19 TUE né dell’articolo 47 della Carta;
  • la mera possibilità di giudicati contrastanti non basta, da sola, a integrare una violazione, purché il ricorrente possa far valere le proprie ragioni mediante un unico rimedio giurisdizionale effettivo.

La Corte ha inoltre rilevato che non disponeva di elementi tali da far dubitare della conformità della normativa italiana al principio di equivalenza.

Dispositivo

La Corte ha concluso che il regolamento n. 473/2013, il regolamento n. 549/2013, la direttiva 2011/85/UE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta e dei principi di equivalenza ed effettività, non ostano a una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a statuire sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco ISTAT, purché siano garantiti l’effetto utile delle norme dell’Unione e la tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione richiede che la qualificazione di un ente come amministrazione pubblica, ai fini del SEC 2010 e della sorveglianza di bilancio, sia suscettibile di controllo giurisdizionale effettivo; tuttavia non impone che tale controllo spetti necessariamente alla Corte dei conti né che la competenza del giudice contabile non possa essere delimitata dal diritto interno, se l’ordinamento nazionale assicura comunque un rimedio effettivo e non rende impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecontabilità nazionale e pubblicafinanza pubblica e bilancio degli stati membritutela giurisdizionale effettivariparto di giurisdizione internostatistiche europee

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.