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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-426/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2023. — Ocilion IPTV Technologies GmbH contro Seven.One Entertainment Group GmbH e Puls 4 TV GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 – Diritto di comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione detta per “copia privata” – Fornitore di un servizio “Internet Protocol Television” (IPTV) – Accesso ai contenuti protetti senza autorizzazione del titolare dei diritti – Videoregistratore online – Replay in differita – Tecnica di deduplica. — Causa C-426/21

Giurisprudenza europea62021CJ0426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che un servizio IPTV con registrazione online e deduplica rientri nell'eccezione per copia privata, quando la copia è resa accessibile a una pluralità indeterminata di utenti a fini commerciali. Ha inoltre stabilito che la sola fornitura di hardware, software e assistenza tecnica a un operatore cliente non integra, di per sé, una comunicazione al pubblico. La sentenza è rilevante per i modelli di distribuzione televisiva online e per la valutazione dei servizi cloud/on premise sotto il profilo del diritto d'autore.

Portata dell'eccezione per copia privata e della nozione di comunicazione al pubblico rispetto a un servizio IPTV con videoregistratore online e tecnica di deduplica

La questione giuridica

Se un servizio IPTV che consente registrazioni online, anche mediante deduplica e messa a disposizione della copia a più utenti, possa rientrare nell'eccezione per copia privata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29; e se la fornitura di hardware, software e assistenza tecnica da parte del prestatore, in un modello on premise, integri una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, anche quando il prestatore sappia che il servizio può essere usato per accedere a contenuti protetti senza autorizzazione.

Principio di diritto

Un operatore commerciale che offre un servizio IPTV con videoregistratore online, nel quale la copia della trasmissione registrata dal primo utente è resa accessibile a un numero indeterminato di altri utenti mediante deduplica, non può invocare l'eccezione per copia privata dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, perché tale eccezione presuppone riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato e senza finalità commerciali e non tollera un sistema che consenta un accesso commerciale diffuso alla medesima copia. Inoltre, la mera fornitura di hardware, software e assistenza tecnica a un cliente commerciale, senza intervento diretto verso gli utenti finali e senza ruolo imprescindibile nell'accesso ai contenuti, non costituisce comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, anche se il prestatore sa che il servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti protetti senza consenso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2 direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 21 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 23 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 27 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 31 direttiva 2001/29/CE
  • Considerando 44 direttiva 2001/29/CE
  • Urheberrechtsgesetz austriaca, articoli 15, 17, 18a, 42 e 76a

Portata dell'eccezione per copia privata e della comunicazione al pubblico in un servizio IPTV con deduplica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof austriaco in una controversia tra un fornitore di servizi IPTV e due titolari di diritti televisivi. La Corte interpreta la direttiva 2001/29/CE con riferimento, da un lato, all'eccezione per copia privata e, dall'altro, alla nozione di comunicazione al pubblico.

Fatti e procedimento principale

La Ocilion IPTV Technologies GmbH offre a clienti commerciali un servizio di televisione via Internet, sia in modalità cloud sia mediante soluzione on premise, che consente la ritrasmissione dei programmi televisivi e la loro visione in differita tramite videoregistratore online. Il sistema prevede una tecnica di deduplica: quando un programma è già stato registrato da un primo utente, la copia non viene duplicata per gli altri utenti, che accedono al medesimo contenuto tramite un collegamento e un numero di riferimento. Le società Seven.One Entertainment Group GmbH e Puls 4 TV GmbH & Co. KG, titolari dei diritti sui programmi trasmessi, hanno contestato il servizio perché privo della loro autorizzazione. Il giudice austriaco ha chiesto alla Corte se il servizio potesse rientrare nell'eccezione per copia privata e se la fornitura di hardware, software e assistenza tecnica costituisse comunicazione al pubblico.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, sul diritto esclusivo di riproduzione;
  • l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, sul diritto di comunicazione al pubblico;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, sull'eccezione per copia privata;
  • l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE, sul test dei tre passi;
  • i considerando 21, 23, 27, 31 e 44 della direttiva. Sono richiamate anche le disposizioni nazionali austriache sugli articoli 15, 17, 18a, 42 e 76a dell'UrhG.

Prima questione: copia privata e deduplica

La Corte ricorda che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione per le riproduzioni effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, con equo compenso per i titolari. Dopo aver ribadito che la nozione di riproduzione va interpretata ampiamente, la Corte sottolinea però che l'eccezione è riservata a casi in cui la copia è realizzata da una persona fisica per uso privato e senza scopo commerciale. Nel caso di specie, il servizio Ocilion è offerto da una società nell'ambito di un'attività commerciale e la copia prodotta dal primo utente viene messa a disposizione, tramite deduplica, di un numero indeterminato di altri utenti finali. La Corte evidenzia che il valore aggiunto del servizio è proprio nella registrazione online e nella successiva messa a disposizione dei contenuti, e che ciò eccede la logica della copia privata. Il principio di neutralità tecnologica non cambia la conclusione, perché il problema non è la tecnologia usata, ma il fatto che il sistema commerciale consenta l'accesso a molteplici beneficiari, con possibile pregiudizio degli interessi legittimi dei titolari.

Seconda questione: comunicazione al pubblico

Quanto all'articolo 3, paragrafo 1, la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la nozione di comunicazione al pubblico richiede un atto di comunicazione e la comunicazione a un pubblico, con valutazione complessiva di elementi quali il ruolo imprescindibile e l'intervento intenzionale del fornitore. Nel caso del servizio on premise, la Ocilion si limita a fornire ai clienti commerciali l'hardware, il software e l'assistenza tecnica necessari. Secondo la Corte, non vi è collegamento diretto con gli utenti finali e sono gli operatori di rete a determinare l'accesso dei clienti ai contenuti. Di conseguenza, il fornitore non svolge un ruolo imprescindibile nel dare accesso alle opere e non realizza un atto di comunicazione al pubblico. La mera consapevolezza che il servizio possa essere utilizzato per accedere a contenuti protetti senza autorizzazione non è sufficiente, in assenza di un intervento diretto e qualificato del prestatore nell'accesso degli utenti finali ai contenuti.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il servizio IPTV con registrazione online e deduplica non rientra nell'eccezione per copia privata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE;
  • la fornitura di hardware, software e assistenza tecnica a un cliente commerciale, anche se consente l'accesso differito a trasmissioni televisive e il prestatore sa dell'uso illecito possibile, non costituisce comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

Principi affermati

La sentenza conferma che l'eccezione per copia privata non può essere estesa a modelli commerciali che trasformano la copia iniziale in un accesso seriale e indeterminato a favore di molti utenti. Al tempo stesso, delimita la responsabilità per comunicazione al pubblico: la fornitura di strumenti tecnici non basta, se il prestatore non interviene in modo decisivo e diretto nella messa a disposizione delle opere al pubblico.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoresocietà dell'informazioneiptvcopia privatacomunicazione al pubblico

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