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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-757/21

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 13 July 2023. — Nichicon Corporation v European Commission. — Appeal – Authentication of a judgment by the General Court – Article 118 of the Rules of Procedure of the General Court – Copy of the judgment to be served – Signature of the judges – Agreements, decisions and concerted practices – Article 101 TFEU – Market for tantalum and aluminium electrolytic capacitors – Agreements and concerted practices in respect of several elements of pricing – Concept of infringement ‘by object’ – European Commission’s burden of proof – Statements of undertakings – Reliability – Geographic scope of anticompetitive conduct – Single and continuous infringement – Fine – Calculation of the basic amount – Sales to be taken into account – Mitigating circumstances – Unlimited jurisdiction. — Case C-757/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’appello di Nichicon Corporation contro la sentenza del Tribunale nella nota vicenda dei condensatori. Ha escluso qualsiasi vizio nell’autenticazione della sentenza del Tribunale e ha confermato la valutazione probatoria e sanzionatoria operata in materia di cartello. In particolare, ha ritenuto legittimo l’uso di una dichiarazione di altra impresa come prova, la qualificazione dell’illecito come infrazione unica e continuata e il metodo di calcolo dell’ammenda. La multa di EUR 72 901 000 è dunque rimasta ferma.

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale nella vicenda dei condensatori: autenticazione della sentenza del Tribunale, prova delle intese restrittive, continuità dell’infrazione e calcolo della multa ex articolo 101 TFUE

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su quattro profili principali: (i) se la mancata apposizione della firma autografa dei giudici sulla copia notificata della sentenza del Tribunale violasse l’articolo 118, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale; (ii) se il Tribunale avesse erroneamente valutato la prova delle comunicazioni anticompetitive e la loro qualificazione come restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE; (iii) se fosse corretta l’imputazione a Nichicon della partecipazione a un’infrazione unica e continuata e la sua durata; (iv) se il Tribunale avesse commesso errori nel controllo della sanzione, in particolare nella base di calcolo, nelle circostanze attenuanti e nell’esercizio della giurisdizione estesa.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che la copia notificata della sentenza del Tribunale non doveva necessariamente recare la firma autografa dei giudici, purché l’originale fosse validamente adottato e autenticato secondo il sistema organizzativo del Tribunale; ha poi respinto tutte le censure di Nichicon, ribadendo che la Commissione può fondarsi su dichiarazioni di imprese se particolarmente affidabili, che la partecipazione a comunicazioni bilaterali e trilaterali può integrare un’infrazione unica e continuata quando l’impresa era consapevole o poteva ragionevolmente prevedere il resto del cartello, e che nel controllo dell’ammenda il Tribunale non aveva commesso errori di diritto nel valorizzare le vendite fatturate nell’EEA, nel ritenere non provate circostanze attenuanti ulteriori e nel negare una riduzione ulteriore della multa. La Corte ha quindi dichiarato l’appello in parte irricevibile e in parte infondato, confermando integralmente la decisione della Commissione e la multa irrogata.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 118 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 24 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 35 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
  • Comunicazione 2006 sulla clemenza nelle cause di cartello
  • Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione di Nichicon Corporation nella causa sui condensatori

Si tratta di un ricorso per impugnazione avverso la sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 nella causa T-342/18, relativa alla decisione della Commissione in materia di intesa nel settore dei condensatori elettrolitici di alluminio e di tantalio. La Corte ha esaminato sia un motivo preliminare di natura processuale sull’autenticazione della sentenza del Tribunale, sia motivi sostanziali inerenti alla prova dell’intesa, alla sua portata geografica, alla continuità dell’infrazione e al calcolo della sanzione.

Fatti e decisione della Commissione

Nichicon Corporation, società giapponese produttrice di condensatori, era stata ritenuta responsabile dalla Commissione di una partecipazione diretta e continua a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE nel settore dei condensatori elettrolitici. La Commissione aveva qualificato il comportamento come coordinamento delle politiche di prezzo, realizzato tramite riunioni multilaterali in Giappone e contatti bilaterali e trilaterali, e aveva irrogato una multa di EUR 72 901 000.

La Commissione aveva applicato gli Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, prendendo come base il valore delle vendite nel SEE, distinguendo tra condensatori di alluminio e di tantalio, applicando un coefficiente di durata e un moltiplicatore di gravità del 16%, oltre a un importo aggiuntivo del 16% a fini dissuasivi. Era stata inoltre riconosciuta una riduzione del 3% per circostanze attenuanti, in ragione della mancata prova della partecipazione di Nichicon alle riunioni MK.

Primo motivo: autenticazione della sentenza del Tribunale

Nichicon sosteneva che la sentenza del Tribunale fosse stata notificata senza le firme autografe dei giudici che avevano partecipato alla deliberazione, in violazione dell’articolo 118, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Invocava, per analogia, la giurisprudenza sull’autenticazione degli atti della Commissione, sostenendo che la firma sarebbe requisito essenziale a garanzia della certezza del diritto e del rispetto del quorum.

La Corte ha respinto il motivo. Ha precisato che l’articolo 118, paragrafo 2, non impone che la copia notificata alle parti rechi la firma dei giudici; è sufficiente che l’originale sia validamente adottato e depositato. La lettera del cancelliere, che attestava l’adozione della sentenza secondo modalità organizzative straordinarie dovute alla crisi sanitaria, non dimostrava l’assenza di firma sull’originale. La Corte ha inoltre rilevato che il cancelliere, nell’esercizio delle sue funzioni, aveva preso formale atto dell’accordo dei giudici mediante procedura scritta. Ne è conseguito che il quorum era rispettato e che una copia esatta della sentenza era stata notificata alle parti.

Secondo motivo: prova delle comunicazioni anticompetitive e restrizione per oggetto

Nichicon contestava la qualificazione di alcune riunioni e scambi di informazioni come restrizione “per oggetto”, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto verificare anche gli effetti anticoncorrenziali. Contestava inoltre l’affidabilità di una dichiarazione societaria di NEC Tokin, utilizzata per provare determinati contatti bilaterali, e la delimitazione geografica di alcuni scambi.

La Corte ha ricordato che lo scambio di informazioni commercialmente sensibili, specie su prezzi, prezzi futuri, domanda e offerta, può integrare una pratica restrittiva per oggetto perché riduce l’incertezza concorrenziale. Poiché Nichicon non aveva contestato né il quadro giurisprudenziale richiamato dal Tribunale né la constatazione che, nella riunione del 18 dicembre 1998, fossero state scambiate informazioni individualizzate e sensibili, era inutile pretendere un’ulteriore analisi degli effetti.

Quanto alla dichiarazione di NEC Tokin del 30 ottobre 2014, la Corte ha confermato che la Commissione può fondarsi su una singola dichiarazione purché sia particolarmente affidabile. Il Tribunale non aveva sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, ma aveva legittimamente verificato la credibilità del documento. Le critiche su una presunta violazione dei diritti della difesa sono state respinte.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile o infondato il resto delle censure sulla geografia dei contatti. In sintesi, Nichicon chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio, ma non dimostrava errori giuridici; in altri punti non aveva contestato tutte le ragioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, rendendo i motivi inefficaci.

Terzo motivo: infrazione unica e continuata e responsabilità per i contatti tra altri partecipanti

Nichicon sosteneva che non potesse essere ritenuta responsabile dei contatti bilaterali e trilaterali intercorsi tra altri partecipanti al cartello, né della continuità dell’infrazione in assenza di una vera interruzione nel periodo iniziale.

La Corte ha richiamato il criterio consolidato secondo cui un’impresa che partecipa a un’infrazione unica e continuata può essere chiamata a rispondere anche dei comportamenti degli altri partecipanti, se era consapevole o poteva ragionevolmente prevedere tale condotta e accettava il rischio. Il Tribunale aveva rilevato che Nichicon aveva partecipato per anni a numerose riunioni multilaterali e a diversi contatti bilaterali e trilaterali, che facevano parte di un piano comune e avevano i medesimi partecipanti. In tale contesto, era plausibile ritenere che Nichicon sapesse o potesse prevedere che anche gli altri partecipanti intrattenessero contatti analoghi tra loro.

Quanto alla pretesa interruzione dell’infrazione prima del 7 novembre 2003, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente considerato la frequenza delle riunioni, la durata complessiva del cartello e l’assenza di qualunque distanziamento o recesso da parte di Nichicon. La durata complessiva dell’intesa è un dato oggettivo rilevante per verificare se l’intervallo tra due incontri sia sufficiente a interrompere la partecipazione.

Quarto motivo: calcolo dell’ammenda e circostanze attenuanti

Nichicon contestava anzitutto l’uso del valore delle vendite fatturate nel SEE anziché delle vendite consegnate nel SEE. La Corte ha respinto la censura, osservando che l’orientamento del 2006 parla semplicemente di “vendite” nel mercato geografico rilevante e non impone che si tratti di vendite consegnate. Nel caso concreto, la Commissione aveva potuto utilizzare le vendite fatturate nel SEE come base di calcolo, senza che ciò violasse il diritto dell’Unione.

Quanto al moltiplicatore di gravità, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato le specifiche circostanze invocate da Nichicon, ma le avesse correttamente ritenute non decisive perché attinenti alla struttura commerciale del gruppo e non alla gravità dell’infrazione in sé. Il fatto che le società europee del gruppo negoziassero autonomamente prezzi e condizioni non imponeva una diversa metodologia né una riduzione del moltiplicatore.

Sul versante delle circostanze attenuanti, la Corte ha confermato che la mancata partecipazione alle riunioni MK era già stata considerata dalla Commissione, che aveva infatti concesso una riduzione del 3%. Il Tribunale non aveva errato nel ritenere che tale mancata partecipazione non bastasse a qualificare la partecipazione di Nichicon come “limitata” in senso giuridicamente rilevante. Analogamente, il preteso comportamento concorrenziale di Nichicon non era stato dimostrato in modo sufficiente né accompagnato da un chiaro e pubblico distanziamento dal cartello, come richiesto dalla giurisprudenza per ottenere una riduzione della sanzione.

Giurisdizione estesa e richiesta di riduzione ulteriore della multa

Nichicon chiedeva infine alla Corte di esercitare la giurisdizione estesa per ridurre ulteriormente la multa, sostenendo che essa fosse sproporzionata. La Corte ha respinto la richiesta: nel giudizio di impugnazione non le spetta sostituire, per equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che ha esercitato la giurisdizione estesa. Poiché Nichicon non aveva dimostrato specifici errori di diritto nella valutazione del Tribunale, non vi era spazio per una nuova riduzione della sanzione.

Dispositivo e portata pratica

L’appello è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato. La Corte ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale e, di riflesso, la decisione della Commissione nei confronti di Nichicon Corporation, compresa la multa di EUR 72 901 000.

Per la pratica professionale, la pronuncia ribadisce alcuni punti centrali: la flessibilità formale nell’autenticazione delle sentenze del Tribunale in situazioni eccezionali; l’ampia utilizzabilità, in antitrust, delle dichiarazioni di cooperatori quando giudicate affidabili; la possibilità di imputare a un’impresa i contatti paralleli di altri partecipanti se essa era inserita in un cartello unitario; e il limitato spazio del giudizio di legittimità per censurare il controllo del Tribunale sul quantum della sanzione.

Come è indicizzato

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