Corte di giustizia, Sentenza C-615/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2023. — Napfény-Toll Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede la possibilità di sospendere, senza limitazione nel tempo, il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione tributaria in caso di procedimento giurisdizionale – Procedimento tributario reiterato – Regolamento n. 2988/95 – Ambito di applicazione – Principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione. — Causa C-615/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la disciplina ungherese che sospende la prescrizione del potere di accertamento IVA per tutta la durata dei giudizi amministrativi, anche quando i procedimenti siano reiterati più volte. Il regolamento n. 2988/95 non si applica all’IVA in questo contesto, sicché la materia resta affidata agli Stati membri, nel rispetto dei principi di certezza del diritto ed effettività. La Corte ha però richiamato, in via ulteriore, i limiti derivanti dalla buona amministrazione e dal diritto a un processo entro un termine ragionevole.
IVA e prescrizione: compatibilità con i principi di certezza del diritto ed effettività di una sospensione senza limiti del termine di accertamento durante i controlli giurisdizionali, anche in caso di procedimenti tributari reiterati.
La questione giuridica
Se i principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione ostino a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali che, in materia di IVA, sospendono il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione tributaria di accertare l’imposta per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, senza limite massimo complessivo e indipendentemente dal numero di procedimenti amministrativi reiterati, anche quando la reiterazione derivi dal mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, degli orientamenti fissati in una precedente decisione giurisdizionale.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che i principi di certezza del diritto e di effettività non ostano a una normativa nazionale che sospende, in materia di IVA, il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione tributaria di accertare l’imposta per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, anche senza limite massimo cumulativo e anche se il procedimento amministrativo debba essere reiterato perché l’amministrazione non si è conformata a precedenti decisioni giurisdizionali; resta tuttavia ferma la necessità, alla luce della buona amministrazione e dell’articolo 47 della Carta, che durata del riesame e dei successivi controlli non siano irragionevoli e che eventuali violazioni abbiano inciso sulla capacità difensiva del contribuente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Decisione 2007/436/CE, Euratom
- Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
IVA e sospensione della prescrizione durante i controlli giurisdizionali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Szegedi Törvényszék (Corte di Szeged, Ungheria) in una controversia tra Napfény-Toll Kft. e l’amministrazione tributaria ungherese. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che sospende, senza limite massimo complessivo, il termine di prescrizione del diritto dell’amministrazione di accertare l’IVA durante i controlli giurisdizionali, anche in presenza di procedimenti amministrativi reiterati.
Fatti e procedimento principale
La società Napfény-Toll aveva detratto IVA relativa ad acquisti effettuati nel 2010 e tra novembre 2010 e settembre 2011. L’amministrazione tributaria ungherese ha contestato parte delle detrazioni, ritenendo che talune fatture non corrispondessero a operazioni reali e che altre si inserissero in un’evasione fiscale conosciuta dalla società.
Successivamente si sono succedute tre decisioni amministrative di secondo grado e due interventi del giudice nazionale che hanno annullato le decisioni e ordinato la riapertura del procedimento, rilevando vizi di motivazione e il mancato rispetto degli orientamenti contenuti nelle precedenti sentenze. La controversia è poi approdata dinanzi alla Szegedi Törvényszék, che ha dubitato della legittimità della sospensione indefinita della prescrizione.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama:
- la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA, in particolare il considerando 8;
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, invocato nel giudizio ma ritenuto non applicabile alla fattispecie IVA in esame;
- la decisione 2007/436/CE, Euratom sulle risorse proprie dell’Unione;
- il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle risorse proprie IVA;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Sul piano nazionale, la disciplina ungherese prevedeva un termine di prescrizione quinquennale per l’accertamento dell’imposta e la sospensione del termine durante il controllo giurisdizionale della decisione tributaria.
Ragionamento della Corte: ambito di applicazione del regolamento n. 2988/95
La Corte chiarisce anzitutto che il regolamento n. 2988/95 non disciplina la prescrizione dell’azione dell’amministrazione tributaria in materia IVA, perché si applica alle irregolarità che pregiudicano il bilancio dell’Unione tramite entrate percepite direttamente per conto dell’Unione. L’IVA, pur costituendo una risorsa propria dell’Unione, non è considerata riscossa direttamente per conto dell’Unione ai sensi di tale regolamento.
In assenza di una disciplina UE specifica sulla prescrizione dell’accertamento IVA, spetta agli Stati membri stabilire i termini e le regole di sospensione o interruzione, purché nel rispetto del diritto dell’Unione.
Certezza del diritto
La Corte ricorda che il principio di certezza del diritto richiede prevedibilità e impedisce che la situazione del contribuente sia rimessa indefinitamente in discussione. Tuttavia, un termine di prescrizione di cinque anni è considerato, in sé, conforme al diritto dell’Unione.
In questo quadro, la sospensione del termine per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, anche se i procedimenti amministrativi sono reiterati e anche senza limite massimo cumulativo, non viola di per sé la certezza del diritto. La Corte rileva infatti che tale disciplina non lascia il contribuente in una situazione indefinitamente incerta, ma serve a evitare che ricorsi dilatori compromettano l’effettiva applicazione della direttiva IVA.
Effettività del diritto dell’Unione
Quanto al principio di effettività, la Corte osserva che la disciplina nazionale contestata non rende praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva 2006/112. Al contrario, la sospensione della prescrizione durante il contenzioso consente al contribuente di far valere i propri diritti senza pregiudicare quelli dell’amministrazione.
La Corte richiama inoltre che, nel caso concreto, la società ha potuto proporre più ricorsi e far valere le proprie difese. Il fatto che, per l’anno 2010, il diritto dell’amministrazione fosse comunque prescritto conferma che il sistema conserva un limite temporale effettivo.
Buona amministrazione, termine ragionevole e tutela giurisdizionale
Pur escludendo una violazione automatica dei principi di certezza del diritto ed effettività, la Corte segnala che il diritto dell’Unione può imporre conseguenze qualora si verifichino reiterazioni eccessive del procedimento o durata complessiva irragionevole delle sospensioni.
In particolare, richiama:
- il principio di buona amministrazione;
- l’articolo 47 della Carta, che impone che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole.
La Corte precisa che, se il procedimento è reiterato a causa della manifesta violazione, da parte dell’amministrazione, di un punto decisivo di una precedente decisione giurisdizionale chiaramente espresso, può porsi una questione di compatibilità con il diritto dell’Unione. Tuttavia, nel caso concreto, non risultava che la durata avesse inciso sulla capacità difensiva della società in modo tale da invalidare la decisione impugnata.
Decisione
La Corte conclude che i principi di certezza del diritto e di effettività non ostano alla normativa e alla prassi ungherese che sospendono il termine di prescrizione dell’accertamento IVA per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, senza limite massimo complessivo, anche in caso di reiterazione del procedimento amministrativo e anche quando l’amministrazione non si sia conformata agli orientamenti della precedente decisione giurisdizionale.
Portata pratica
La sentenza conferma che, in materia IVA, gli Stati membri conservano un ampio margine nella disciplina della prescrizione dell’azione accertativa, ma tale margine resta sottoposto ai principi generali del diritto dell’Unione. Per gli operatori, la decisione segnala che la reiterazione dei procedimenti non è di per sé illegittima, ma può diventarlo se comporta una durata irragionevole o una lesione concreta del diritto di difesa.
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