Sentenza del 07/07/2020 n. 14038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (IVA anno 2008, Euro 814.175,66) emessa a seguito di controllo automatizzato ex DPR 29.9.1973 n.600 art.36‑bis; censure relative a vizi di notificazione (relata, inesistenza/irregolarità notifica), mancata comunicazione preventiva (avviso bonario) ex art.36‑bis, calcolo errato di interessi e sanzioni, nullità dell'iscrizione a ruolo per omissione dell'avviso, carenza di legittimazione dell'agente della riscossione, difetti di rappresentanza/compentenza degli atti dell'Agenzia, e altri vizi procedurali e motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: (i) la tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate non comporta l'inutilizzabilità dei documenti prodotti e, trattandosi dell'ente titolare del credito, l'Agenzia è legittimata a intervenire e ad impugnare; (ii) l'omessa comunicazione prevista dall'art.36‑bis non era necessaria perché il controllo automatizzato si era limitato al riscontro tra imposte dichiarate e versate (assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione), dunque la cartella è valida; (iii) la mancata comunicazione non preclude il pagamento successivo con riduzione delle sanzioni; (iv) molte doglianze sulla notifica e sulla relata sono state dichiarate inammissibili in cassazione per violazione del principio della critica vincolata (art.360 c.p.c.) e per mancata indicazione del vizio di diritto specifico. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia della Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate secondo le somme indicate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
art. 36‑bis, comma 3; art. 60
L'art.36‑bis non impone sempre la preventiva comunicazione (avviso bonario): la comunicazione è necessaria solo se la procedura automatizzata richiede rettifiche preventive per incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in assenza di tali incertezze la cartella può essere emessa validamente.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Analoga funzione rispetto all'art.36‑bis per il controllo formale delle dichiarazioni IVA: la comunicazione preventiva è dovuta solo nelle ipotesi di rettifiche non meramente materiali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 6, comma 5; art. 7, comma 3
La mancata comunicazione quando invece richiesta può comportare la nullità della procedura automatizzata e della cartella; nel caso esaminato però la Corte ha ritenuto che la comunicazione non fosse dovuta.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Previsione sulla possibilità di evitare l'iscrizione a ruolo con pagamento in misura agevolata dopo comunicazione preventiva; la Corte osserva che l'omessa comunicazione non ha comunque precluso la possibilità di pagamento con riduzione dopo la notifica della cartella.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Norme sulla iscrizione a ruolo, notifica e determinazione degli interessi: la Corte ricorda che il calcolo degli interessi segue le norme specifiche del DPR 602/1973 e che in materia di interessi è applicabile l'art.30.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Regole processuali sul termine di costituzione e sulle conseguenze della tardiva costituzione della parte resistente (preclusione a certe eccezioni processuali), ma non comporta in automatico l'inutilizzabilità dei documenti prodotti.
Codice di procedura civile
art. 137; art. 148; art. 149; art. 132; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1‑5
Articoli sulla forma della notifica e sulla motivazione delle decisioni; la Corte ha richiamato il principio che il ricorso per cassazione è vincolato ai motivi tassativi dell'art.360 e che la sentenza di merito deve motivare le ragioni (art.132). Motivi meramente fattuali o rinnovazioni del tema nei gradi precedenti sono inammissibili.
Decreto Legge 3 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
Riferito alla legittimazione dell'agente della riscossione: la questione è stata sollevata ma non ritenuta idonea a invalidare la cartella nel contesto del ricorso per cassazione.
Legge Regionale Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19
Citata in relazione all'eccepita nullità per difetto di legittimazione dell'agente, ma senza incidere sulla decisione di cassazione.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva prevista dall'art.36‑bis è obbligatoria solo se la procedura automatizzata richiede rettifiche non meramente materiali e vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se il controllo si limita al confronto tra imposte dichiarate e versate (omesso versamento), la comunicazione non è necessaria e la cartella può essere valida.
- La tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate non rende automaticamente inutilizzabili gli atti e documenti prodotti; l'Agenzia, in quanto titolare del credito, è legittimata a intervenire e ad impugnare le decisioni, salvo che la tardività abbia determinato preclusioni previste (es. decadenza dall'esercizio di eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio).
- L'omessa comunicazione preventiva non preclude, una volta notificata la cartella, la possibilità per il contribuente di pagare con le agevolazioni previste (riduzione delle sanzioni) se la normativa lo consente.
- In Cassazione le doglianze devono essere formulate secondo le categorie tassative di cui all'art.360 c.p.c.; la mera riproposta dei fatti o delle questioni già trattate nei gradi di merito, senza individuare un errore di diritto specifico o un vizio motivazionale corretto, è generalmente inammissibile.
- Le eccezioni sulla validità formale della notifica e della relata possono costituire valide linee di difesa ma, per ottenere accoglimento in Cassazione, devono essere dedotte come errori di diritto o vizi di motivazione della sentenza impugnata e non come mera riedizione dei fatti.
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