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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05762/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione maggiori IRPEF e IVA sulla base di un controllo incrociato tra i compensi indicati nella dichiarazione del contribuente e quelli comunicati dai sostituti d’imposta. Il contribuente sosteneva che la divergenza dipendesse da un errore materiale del sostituto d’imposta nella compilazione del modello 770, che avrebbe indicato erroneamente un importo di euro 20.800 anziché euro 2.080. La CTP aveva rigettato il ricorso per mancanza di dichiarazione integrativa del sostituto e di prova documentale delle somme effettivamente percepite; la CGT di secondo grado aveva invece riformato la decisione, ritenendo più plausibile la tesi del contribuente e richiamando, in modo sintetico, un rimborso spese fuori base imponibile ex art. 15, comma 3, d.P.R. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo nullità del procedimento e della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza di appello non spiegasse perché la versione del contribuente fosse stata ritenuta preferibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo di nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza della CGT di secondo grado conteneva affermazioni apodittiche e non consentiva di ricostruire l’iter logico seguito, né indicava con precisione quali documenti avessero sorretto la tesi del contribuente. Anche il richiamo all’art. 15, comma 3, d.P.R. 633/1972 è stato giudicato incomprensibile nel contesto motivazionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, qui dedotta per motivazione apparente

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    impone una motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione comporta nullità quando la motivazione sia solo apparente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la riformulazione ha ridotto il sindacato sul vizio di motivazione al minimo costituzionale

  • art. 15, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla sentenza di merito in modo ritenuto incomprensibile nel contesto motivazionale

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54

    ha modificato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione

  • l. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la riformulazione del vizio di motivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di anomalia che si risolvono in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non rende percepibile il ragionamento seguito dal giudice, senza poter essere integrata dall’interprete con congetture.
  • In sede di appello tributario, non è sufficiente affermare che una tesi è "più plausibile" o richiamare una norma senza spiegare quali documenti o quali passaggi logici rendano fondata la decisione; una motivazione assertiva espone la sentenza alla nullità.
  • Il giudice di merito che riformi la decisione di primo grado deve indicare in modo specifico gli elementi probatori valorizzati e le ragioni della preferenza accordata a una versione dei fatti rispetto all’altra.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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