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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40277/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Patrizia Nanni ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione (artt. 110 e 595 c.p.), deducendo l'erronea valutazione sull'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 596 c.p. sostiene che la verità del fatto attribuito ai due ex soci (appropriazione indebita) risulta dalla documentazione della Guardia di Finanza e da documentazione bancaria; inoltre deduce che, in caso di dubbio circa l'esistenza della causa di non punibilità, l'art. 530, comma 3, c.p.p. impone l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'orientamento del giudice di rinvio. Ha statuido che l'esimente di cui all'art. 596 c.p. richiede la prova oggettiva e piena della verità del fatto attribuito al diffamato; non è sufficiente una prova dubbia o solo la convinzione soggettiva dell'imputato. Inoltre la norma dell'art. 530, comma 3, c.p.p. non è applicabile all'esimente di cui all'art. 596 c.p., perché riguarda cause di giustificazione o cause personali di non punibilità, mentre l'art. 596 è una causa di non punibilità di natura oggettiva che richiede piena prova. Pertanto il ricorso è stato dichiarato infondato, la ricorrente condannata alle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (importo liquidato ma non riportato integralmente nel testo estratto).

Norme richiamate

  • art. 596 cod. pen.

    L'esimente prevista dall'art. 596 c.p. esclude la punibilità solo quando "la verità del fatto è provata": la Corte interpreta la norma come richiedente una prova oggettiva e piena della verità, non una mera convinzione o dubbio dell'imputato.

  • art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma consente l'assoluzione in caso di dubbio circa una causa di giustificazione o personale di non punibilità; la Corte chiarisce che tale disposizione non si estende all'esimente di cui all'art. 596 c.p., che è di natura oggettiva e non personale.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sulla diffamazione: il reato per cui gli imputati sono stati condannati; la valutazione dell'esimente di verità è decisiva per l'eventuale esclusione della responsabilità.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiama la distinzione tra esimenti personali e altre cause di non punibilità; la Corte osserva che l'art. 59, che si riferisce alle scriminanti putative, non è richiamato dall'art. 596 e quindi non giustifica l'applicazione di una tutela basata sulla sola convinzione soggettiva.

  • art. 50 e ss. cod. pen.

    Riferimento alle cause di giustificazione; la Corte precisa che l'esimente di verità prevista dall'art. 596 non rientra nelle cause di giustificazione disciplinate da tali articoli.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai profili di impugnazione (vizi di motivazione e violazioni di legge) contestati nel ricorso; la Corte ha ritenuto infondati i motivi rivolti a contrastare la valutazione probatoria del giudice di rinvio.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso (forma e struttura dell'impugnazione); non ha però prodotto rilievi tali da mutare l'esito della decisione.

Massime di principio

  • L'esimente di verità prevista dall'art. 596 c.p. richiede la prova oggettiva e piena della verità del fatto attribuito al diffamato: non è sufficiente la convinzione soggettiva dell'imputato né elementi che lascino il dubbio.
  • L'art. 530, comma 3, c.p.p. (assoluzione per dubbio) riguarda cause di giustificazione o cause personali di non punibilità e non si applica alle cause di non punibilità di natura oggettiva come l'art. 596 c.p.
  • Se la verità del fatto non è stata accertata in un diverso procedimento (es. perché è sopraggiunta la prescrizione), il giudice chiamato a giudicare la diffamazione deve comunque valutare od acquisire in via incidentale gli elementi documentali utili a raggiungere una prova piena della verità.
  • La presenza di contraddittorietà tra perizie o documenti contabili può impedire al giudice di ritenere provata la verità del fatto: in caso di contrasto probatorio prevale la necessità della prova piena e univoca richiesta dall'art. 596 c.p.
  • Per difendersi in un processo per diffamazione con l'eccezione di verità, è strategico produrre documentazione e elementi probatori concreti e non affidarsi a mere supposizioni, dichiarazioni contraddittorie o a deduzioni non univoche.
  • La giurisprudenza consolidata impone che, nell'applicazione dell'esimente di verità, il giudice valuti la completezza e l'obiettività della prova e non estenda benefici accusatori in presenza di dubbi significativi.

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