Sentenza del 09/07/2019 n. 18370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2003. La CTR della Lombardia aveva ritenuto giuridicamente inesistente la notifica perché la cartella era stata spedita direttamente da Equitalia tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza relata di notifica. Equitalia ha sostenuto che, in caso di notifica diretta mediante servizio postale, non è necessaria la relata prevista dall'art. 148 c.p.c.; l'Agenzia delle entrate ha prospettato analoghe censure, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della rinnovata notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia, ritenendo valida la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche in assenza di relata, quando tale modalità sia prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di Equitalia e inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 4
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non è necessaria una separata relata di notifica.
Legge n. 890 del 1982, art. 14
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario non si applica alla notifica semplificata eseguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Codice di procedura civile, art. 148
La relata di notifica non è richiesta quando la cartella è spedita direttamente dall'agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento secondo la procedura speciale prevista dalla normativa tributaria.
Codice di procedura civile, art. 156
La questione della sanatoria degli eventuali vizi di notificazione è stata ritenuta assorbita, poiché la Corte ha escluso in radice l'inesistenza della notifica.
Codice di procedura civile, art. 291
La rinnovazione della notificazione nulla può sanare il vizio con efficacia retroattiva, purché la rinnovazione sia validamente eseguita.
Codice di procedura civile, art. 335
I ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti.
Massime di principio
- La cartella di pagamento notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede, di regola, una relata di notifica separata.
- La consegna della raccomandata al portiere può essere sufficiente se effettuata secondo le regole del servizio postale e correttamente documentata dall'avviso di ricevimento.
- Occorre distinguere tra notifica diretta dell'agente della riscossione e notifica eseguita tramite ufficiale giudiziario: solo nel secondo caso trovano applicazione le formalità proprie della legge n. 890 del 1982 e della relata.
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se, dopo una rinnovazione della notifica, la parte non deposita tempestivamente la prova del suo perfezionamento, come l'avviso di ricevimento.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla debenza delle imposte: il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente la controversia alla luce della validità della notificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2019Sentenza del 09/07/2019 n. 161 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 9 lug 2019Sentenza del 09/07/2019 n. 289 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 9 lug 2019Sentenza del 09/07/2019 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 lug 2019Sentenza del 09/07/2019 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 lug 2019Sentenza del 09/07/2019 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 9 lug 2019Sentenza del 09/07/2019 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →