Sentenza n. 2463/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia, in uno alla relativa comunicazione; b) di tutti gli atti presupposti, ed in particolare del verbale del GIA -OMISSIS-, non ancora conosciuti; c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, ivi compresa l'informativa -OMISSIS- redatta dalla DIA, non ancora conosciuti; d) ove esistente, del provvedimento ANAC avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non conosciuto; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 14/9/2023: per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Napoli, unitamente agli atti istruttori presupposti e alla comunicazione di segnalazione al Casellario Informatico ANAC
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva fondata su elementi di controindicazione riferiti al soggetto detentore dell'intero capitale sociale, accusato di rapporti con esponenti della criminalità organizzata e di coinvolgimento in vicende di scambio elettorale politico-mafioso. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'insussistenza di un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa, l'assenza di elementi univoci e la mancata correlazione tra le vicende riferite al socio e la gestione della società; il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al coinvolgimento degli amministratori e del procuratore, indicati come incensurati; l'erronea o acritica valorizzazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e delle intercettazioni; il difetto di motivazione sulla continuità o occasionalità del pericolo, sulla riferibilità delle vicende alla società e sulle ragioni per cui non fossero applicabili le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti depositati dall'amministrazione, lamentando anche la mancata ostensione dell'informativa DIA e delle trascrizioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura preliminare relativa alla violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. La disciplina vigente, introdotta dalla novella del 2021, pone la comunicazione preventiva degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e la partecipazione dell'impresa come regola generale. La deroga è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento oppure quando il disvelamento degli elementi informativi possa pregiudicare procedimenti o accertamenti in corso, e deve essere sorretta da una motivazione congrua, specifica e concreta. Nel caso esaminato, la Prefettura aveva giustificato l'omissione con formule generiche riferite all'urgenza di impedire l'infiltrazione della criminalità organizzata nei settori economici sensibili e alle imprese di riferimento, senza indicare specifiche esigenze di celerità o segretezza riferibili alla società ricorrente. Il contraddittorio avrebbe inoltre potuto consentire all'impresa di contestare il quadro indiziario, valorizzare l'assoluzione penale del socio e prospettare l'applicazione di misure meno afflittive di prevenzione collaborativa. Il vizio procedimentale ha comportato l'annullamento dell'interdittiva; le censure sostanziali sul pericolo di infiltrazione, sulla motivazione e sull'istruttoria sono state assorbite, restando impregiudicato il potere dell'amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La comunicazione preventiva e il contraddittorio sono la regola generale nei procedimenti per informativa antimafia interdittiva. L'omissione è possibile solo in presenza di particolari esigenze di celerità o di specifiche esigenze di riservatezza previste dalla norma, da motivare in modo congruo, specifico e concreto.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
misure amministrative di prevenzione collaborativa
Le misure di prevenzione collaborativa costituiscono strumenti alternativi e meno afflittivi rispetto all'interdittiva e devono essere valutate dall'amministrazione secondo criteri di gradualità e proporzionalità, anche nel contesto del contraddittorio procedimentale.
art. 92, commi 2-ter e 2-quater, d.lgs. n. 159/2011
Le disposizioni sono richiamate in collegamento con l'art. 94-bis per evidenziare la funzione proattiva del contraddittorio e il dovere dell'amministrazione di considerare strumenti meno invasivi dell'interdittiva.
art. 416-ter c.p.
La contestazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso costituisce uno degli elementi fattuali valorizzati nell'informativa, ma il TAR non ha esaminato nel merito la sufficienza di tale elemento, avendo annullato l'atto per il vizio procedimentale.
Massime di principio
- Nei procedimenti diretti all'adozione di un'informativa antimafia interdittiva, la comunicazione preventiva degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione e la partecipazione dell'impresa costituiscono la regola generale ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.
- La deroga al contraddittorio procedimentale in materia antimafia è ammessa soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento o di specifiche esigenze di riservatezza previste dalla legge; tali esigenze devono essere indicate con motivazione congrua, specifica e concreta, non potendo essere giustificate da formule stereotipate o da richiami generici all'urgenza e alla sensibilità dei settori economici.
- Il contraddittorio previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 ha una funzione non soltanto difensiva, ma anche istruttoria e proattiva: consente all'impresa di fornire elementi utili alla rivalutazione del quadro indiziario e all'amministrazione di verificare se siano sufficienti misure di prevenzione collaborativa meno afflittive dell'interdittiva.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento antimafia, non adeguatamente giustificata dalle tassative ragioni derogatorie previste dalla legge, determina l'illegittimità dell'informativa interdittiva quando la partecipazione dell'impresa avrebbe potuto incidere sulla valutazione degli elementi indiziari o sull'applicazione di misure alternative.
- Quando l'informativa antimafia è annullata per violazione delle garanzie partecipative, le censure sostanziali sul pericolo di infiltrazione possono rimanere assorbite; l'amministrazione conserva il potere di rinnovare la valutazione, vincolata dall'effetto conformativo della sentenza.
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