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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17356/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento fondato su studio di settore relativo all'anno d'imposta 2004, inizialmente impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Catanzaro per difetto di motivazione, insufficienza dello scostamento rispetto allo studio e mancata considerazione della concreta realtà aziendale; la CTP aveva accolto il ricorso. In appello, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il proprio gravame per mancato deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione della raccomandata. Con l'unico motivo di cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 e falsa applicazione della disciplina di deposito, sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente ritenuto necessaria la produzione della ricevuta di spedizione nonostante la notifica dell'appello fosse stata eseguita tramite messo/ufficiale notificatore ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e quindi secondo le norme del codice di procedura civile; ha inoltre dedotto che l'avviso di ricevimento recava indicazioni idonee a provare la tempestività della notificazione e che la costituzione in giudizio era avvenuta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel sistema del processo tributario, la documentazione da depositare ai fini della costituzione varia a seconda della modalità di notifica: se la notifica è eseguita secondo gli artt. 137 ss. c.p.c. va depositato l'originale del ricorso notificato; se è eseguita direttamente a mezzo posta va depositata la copia del ricorso con la fotocopia della ricevuta di spedizione. Nella specie, però, la Corte ha verificato che la notifica dell'appello risultava in concreto effettuata con modalità riconducibile alla spedizione diretta a mezzo servizio postale, mancando la relata di notifica e l'attestazione dell'ufficiale notificatore, sicché la CTR aveva correttamente ritenuto applicabile l'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia la Corte ha rilevato che l'indicazione della data del primo tentativo di notifica, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione, consentiva comunque di verificare la tempestività del gravame; inoltre la costituzione dell'Ufficio era tempestiva, perché il termine di trenta giorni decorreva dalla ricezione dell'atto e non dalla spedizione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso in appello tributario deve essere depositato secondo le modalità richiamate dall'art. 22, e la sua mancata osservanza può determinare inammissibilità; la norma va letta in coordinamento con la disciplina delle diverse modalità di notifica.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La documentazione da depositare varia in base al tipo di notifica: se la notifica è eseguita secondo gli artt. 137 ss. c.p.c. si deposita l'originale del ricorso notificato; se la notifica è eseguita direttamente per posta si deposita copia del ricorso con la ricevuta di spedizione.

  • art. 16, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le notificazioni nel processo tributario possono essere effettuate secondo le norme del codice di procedura civile oppure direttamente a mezzo del servizio postale; dalla modalità prescelta discendono differenti oneri di deposito.

  • art. 148 c.p.c.

    La relata di notificazione e la relativa attestazione di spedizione costituiscono elemento essenziale della notificazione eseguita dall'ufficiale notificatore.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di notifica della sentenza di primo grado, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza.

  • artt. 51 e 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamano, nel processo tributario, il termine di decadenza per l'impugnazione e il coordinamento con il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'onere documentale per la costituzione in appello dipende dalla modalità con cui l'atto di impugnazione è stato notificato: notifica tramite ufficiale notificatore e notifica diretta a mezzo posta non sono equiparate quanto agli allegati da depositare.
  • Se la notifica dell'appello è avvenuta secondo le norme del codice di procedura civile, la mancanza della ricevuta di spedizione non integra di per sé causa di inammissibilità, perché ciò che rileva è il deposito dell'originale notificato e della relata/attestazione di notifica.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione può essere compiuta anche attraverso la prova del primo tentativo di notifica quando esso sia documentato con data anteriore alla scadenza del termine di decadenza.
  • Ai fini della costituzione dell'appellante nel processo tributario, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario quando la notificazione si perfeziona con il ricevimento del plico.
  • L'inammissibilità per omissioni documentali deve essere applicata in funzione della finalità della norma, cioè consentire al giudice il controllo della tempestività dell'impugnazione e del passaggio in giudicato della sentenza, non in modo meramente formalistico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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