Cassazione Penale, Sentenza n. 30236/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la costituzione di parte civile rappresentasse un elemento idoneo a far sorgere il dubbio sulla volontà del querelante di rimettere la querela e che il giudice di merito non avesse svolto la necessaria verifica motivata di tale volontà. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Matera (05/03/2025) che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (art. 646 c.p.) per intervenuta remissione tacita di querela. Il Procuratore Generale ha censurato la sentenza per non aver verificato la volontà effettiva del querelante di rimettere la querela, nonostante in udienza del 21/10/2024 fosse stata ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa (Guadagno Grazia Maria Antonella), richiamando la necessità, alla luce dell'art. 142 disp. att. comma 3 lett. d-bis (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), che il giudice valuti atti e comportamenti che possano far dubitare della remissione tacita
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Delitto contestato nel procedimento; la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato per remissione tacita della querela
art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen.
l'atto di citazione contiene l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa sia consentita
La norma codifica l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'assenza del querelante, dopo espresso avvertimento, può integrare remissione tacita; tuttavia non esime il giudice dall'accertare e motivare la reale volontà del querelante se nel processo vi sono elementi che la mettono in dubbio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 41, comma 1, lett. t, n.1)
Atto normativo che ha introdotto la lettera d-bis nell'art. 142 disp. att., disciplinando l'obbligo di avvertimento nell'atto di citazione
Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore)
integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela
Orientamento consolidato che giustifica la previsione normativa e delimita l'effetto della mancata comparizione quando l'avvertimento è stato reso
Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023 (Larocca)
Principio secondo cui, anche dopo l'introduzione della lettera d-bis, il giudice deve verificare la volontà di remissione quando nel procedimento esistono elementi (es. costituzione di parte civile) che possano far dubitare della sussistenza di tale volontà
Massime di principio
- L'avvertimento previsto dall'art. 142 disp. att. comma 3 lett. d-bis rende possibile configurare remissione tacita per l'assenza del querelante solo quando è stato regolarmente ammonito; tuttavia non è automatica e richiede verifica motivata del giudice se emergono elementi contrari
- La costituzione di parte civile da parte della persona offesa è un elemento indiziario forte che può contrastare l'ipotesi di remissione tacita e impone al giudice di esaminare la volontà effettiva del querelante
- Il giudice deve motivare specificamente perché ritiene che atti e comportamenti del querelante siano compatibili con la volontà di rimettere la querela; la mera constatazione dell'assenza dopo avvertimento non è sufficiente se sussistono elementi di dubbio
- In situazioni analoghe il pubblico ministero o il Procuratore Generale possono impugnare decisioni che dichiarino l'estinzione per remissione tacita quando la motivazione non considera atti istruttori (es. costituzione di parte civile) che suggeriscono la persistenza della querela
- Per la difesa degli imputati, la regolarità della citazione e l'effettiva comunicazione dell'avvertimento restano aspetti centrali: se manca l'avvertimento o la citazione è viziata, non può operare la remissione tacita
- In fase di merito il tribunale, quando rileva la mancata comparizione del querelante avvertito, dovrebbe comunque valutare altri elementi processuali (costituzioni, atti compiuti, comunicazioni, giustificazioni) prima di dichiarare la non procedibilità per remissione tacita
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