Sentenza n. 756/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOLOGIA FUTURA S.C.A.R.L. il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere regionali sull’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, sull’adozione del nomenclatore tariffario regionale e sull’approvazione degli schemi contrattuali per l’assistenza specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, la delibera n. 80 del 24 febbraio 2025 sul nomenclatore tariffario regionale e, con motivi aggiunti, la delibera n. 175 del 2 aprile 2025 relativa agli schemi dei contratti con le strutture private accreditate. Sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, senza che il testo riporti in dettaglio le singole censure. Nel corso del giudizio l’azienda sanitaria ha depositato il contratto stipulato con la ricorrente, avente a oggetto i volumi massimi e i correlati limiti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella branca Laboratorio di analisi, per l’anno 2025 e per la conferma o modifica del limite di spesa dell’anno precedente. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio proprio in ragione della sottoscrizione del contratto; le amministrazioni resistenti presenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulla dichiarazione specifica e univoca della ricorrente circa il venir meno dell’interesse all’impugnazione dopo la stipula del contratto. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui il giudizio rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando, prima della decisione, essa dichiari di non avere più interesse al ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerato l’esito in rito e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione univoca della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione specifica e univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando il venir meno dell’interesse dipenda dalla sopravvenuta stipula di un contratto con l’amministrazione.
- In applicazione del principio dispositivo, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; pertanto, il giudice non può procedere all’esame del merito quando la parte abbia dichiarato, prima della decisione, l’assenza di un interesse attuale alla pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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