Sentenza del 22/03/2017 n. 7268 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Termine a carico dell'Amministrazione finanziaria - Decorrenza - Morte del contribuente - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi avevano impugnato la cartella relativa all'imposta di registro complementare dovuta per l'acquisto di un terreno agricolo. Il contribuente aveva usufruito dell'aliquota agevolata dell'8%, pur non possedendo al momento dell'atto la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, dichiarando di volerla acquisire e impegnandosi a documentarla entro tre anni. Poiché la documentazione non era stata prodotta, l'Amministrazione aveva applicato l'aliquota ordinaria del 15%, oltre sanzioni e interessi. La CTR aveva ritenuto tardivo l'intervento dell'Ufficio, considerando la morte del contribuente come evento interruttivo del termine decadenziale, e aveva escluso la trasmissibilità agli eredi delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, in caso di mancata produzione entro tre anni della documentazione necessaria per dimostrare l'acquisto della qualifica di imprenditore agricolo, il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione decorre dalla scadenza del termine per presentare tale documentazione, non dalla registrazione dell'atto. La morte del contribuente non interrompe né sospende tale termine. L'avviso notificato il 15 novembre 2006, meno di tre anni dopo la scadenza del termine documentale del 9 aprile 2004, era quindi tempestivo. La sanzione del 30% per il mancato pagamento dell'avviso non era una sanzione originaria trasmessa agli eredi, ma una sanzione applicata direttamente agli eredi per un loro autonomo mancato pagamento. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario degli eredi, condannati anche alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, Nota I, Tariffa, parte prima
Aliquota agevolata dell'8% per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di imprenditori agricoli a titolo principale o di determinati enti e società.
Chi non possiede ancora la qualifica richiesta deve dichiarare nell'atto l'intento di acquisirla e produrre entro tre anni la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto della qualifica; in mancanza, viene meno l'agevolazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2
Termine triennale di decadenza dell'Amministrazione per l'esercizio del potere di liquidazione dell'imposta complementare.
Quando l'agevolazione dipende dalla produzione successiva di documenti, il termine decorre dalla scadenza del termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto produrli o denunciare la mancata produzione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 19
Obbligo di denunciare gli eventi rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta.
La mancata presentazione della documentazione necessaria costituisce l'evento dal quale decorre il termine per l'azione dell'Amministrazione.
Codice civile, art. 2964
Le norme sulla sospensione e sull'interruzione della prescrizione non si applicano alla decadenza, salvo diversa disposizione.
Un evento personale quale la morte del contribuente non interrompe, in assenza di una specifica previsione normativa, un termine stabilito a pena di decadenza.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Sanzione per il ritardato od omesso pagamento di tributi.
La sanzione applicata per il mancato pagamento dell'avviso notificato agli eredi riguarda una violazione propria degli stessi e non una sanzione originariamente commessa dal defunto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8
Le sanzioni amministrative per violazioni tributarie non si trasmettono agli eredi.
Il principio di intrasmissibilità non impedisce di sanzionare direttamente gli eredi per il mancato pagamento di somme loro richieste con un autonomo avviso.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3
Applicazione della sanzione per omesso o tardivo pagamento mediante iscrizione a ruolo o procedura prevista dalla legge.
La sanzione per il mancato pagamento può essere applicata direttamente ai destinatari dell'avviso, senza necessità di contestare loro la violazione originaria.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Accertata la fondatezza delle doglianze e non occorrendo nuove verifiche, la Corte ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale subordinata a una condizione futura viene concessa provvisoriamente, il contribuente deve rispettare rigorosamente il termine previsto per produrre la documentazione richiesta; la mancata prova comporta normalmente il recupero dell'imposta ordinaria.
- Per i termini decadenziali tributari collegati alla produzione di documenti, il termine per l'Amministrazione può decorrere dalla scadenza del termine concesso al contribuente per adempiere, e non necessariamente dalla data dell'atto o della sua registrazione.
- La morte del contribuente, salvo una specifica disposizione normativa, non interrompe né sospende i termini di decadenza dell'Amministrazione finanziaria; gli eredi subentrano nella gestione degli adempimenti ancora pendenti.
- Occorre distinguere tra sanzioni relative alla violazione commessa dal defunto, che non si trasmettono agli eredi, e sanzioni derivanti da un autonomo mancato pagamento degli eredi di somme loro notificate, che possono invece essere applicate direttamente a questi ultimi.
- La verifica della tempestività dell'azione fiscale richiede di individuare con precisione la natura dell'imposta, l'adempimento condizionante l'agevolazione, la relativa scadenza e il dies a quo previsto dalla normativa.
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