Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

Imposta di registro- Agevolazioni per la prima casa - Pertinenze dell'immobile oggetto di acquisto agevolato - Elenco - Tassatività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il terreno, pur classificato nella categoria catastale F/1 come "area urbana", fosse destinato a servizio dell’abitazione acquistata con i benefici prima casa e dovesse quindi beneficiare della medesima agevolazione in quanto pertinenza dell’immobile. La controversia riguardava l’interpretazione dell’elenco delle pertinenze agevolabili previsto dalla disciplina dell’imposta di registro: se tale elenco fosse meramente esemplificativo oppure tassativo.

La decisione

La sentenza ha escluso l’applicazione dell’agevolazione prima casa al terreno classificato in categoria F/1. L’elenco delle pertinenze agevolabili è stato ritenuto tassativo e limitato alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Pertanto, la destinazione del terreno a servizio dell’abitazione non è stata ritenuta sufficiente per estendere il beneficio fiscale a un bene appartenente a una diversa categoria catastale.

Norme richiamate

  • Articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, Nota II-bis, comma 3

    «unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7»

    La disposizione individua in modo tassativo le categorie catastali delle pertinenze alle quali può estendersi l’agevolazione prima casa. Non è sufficiente che il bene sia concretamente destinato al servizio dell’abitazione: deve anche rientrare in una delle categorie catastali espressamente previste.

Massime di principio

  • Per applicare l’agevolazione prima casa a una pertinenza occorre verificare sia il vincolo pertinenziale con l’abitazione sia la categoria catastale del bene.
  • L’elenco delle pertinenze agevolabili è tassativo: sono ammesse soltanto le unità classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7.
  • La mera destinazione funzionale del bene a servizio dell’abitazione non consente di ottenere l’agevolazione se la categoria catastale non rientra tra quelle previste dalla legge.
  • Terreni, aree urbane o altri beni classificati in categorie diverse da C/2, C/6 e C/7, anche se pertinenziali, restano esclusi dal beneficio salvo una diversa e specifica previsione normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.