Sentenza del 22/03/2017 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Tributi locali - Tarsu - Regime transitorio - Fondamento normativo - Sussiste - Tributi locali - Tarsu - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava, da un lato, la debenza della Tarsu nel periodo transitorio di passaggio alla Tia, sostenendo che il mantenimento del tributo non fosse adeguatamente fondato sul piano normativo; dall’altro, lamentava il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, ritenendo insufficientemente indicate le ragioni del recupero e le norme applicate.
La decisione
Le contestazioni sono state ritenute infondate. La permanenza della Tarsu nel periodo transitorio trova fondamento nei decreti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 22/1997, e non necessita di essere disciplinata esclusivamente dai regolamenti comunali. Gli avvisi sono stati ritenuti adeguatamente motivati perché consentivano al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, il criterio astratto applicato e le disposizioni normative poste a fondamento del recupero. È stato quindi confermato l’operato dell’ente impositore.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 22/1997
I decreti attuativi previsti dalla disciplina del passaggio dalla Tarsu alla Tia costituiscono il fondamento normativo della permanenza della Tarsu nel periodo transitorio.
Principio costituzionale di legalità tributaria
L’esistenza e l’applicazione di un tributo devono avere un fondamento normativo; nel caso esaminato tale fondamento è stato individuato nella normativa statale e nei relativi decreti attuativi, non soltanto nei regolamenti locali.
Cass., ord. n. 25377/2009
La motivazione dell’avviso è sufficiente quando rende conoscibili al contribuente le ragioni del recupero e le norme applicate. L’atto deve indicare il criterio astratto utilizzato, così da delimitare il successivo contenzioso e consentire l’esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel periodo transitorio tra due regimi tributari, la permanenza del precedente tributo può essere legittima se trova fondamento nella normativa statale o nei decreti attuativi previsti dalla legge, anche quando il regolamento locale non costituisce da solo la fonte primaria del tributo.
- Un avviso di accertamento non deve necessariamente contenere una ricostruzione dettagliata di ogni singolo calcolo, ma deve indicare con sufficiente chiarezza la pretesa, le ragioni del recupero, il criterio applicato e le norme di riferimento.
- La motivazione è funzionale soprattutto a permettere al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; se tale finalità è raggiunta, la contestazione del difetto di motivazione tende a essere respinta.
- Nel giudizio tributario il contribuente può contestare la fondatezza della pretesa anche utilizzando argomenti e criteri diversi da quelli espressamente considerati dall’ufficio, purché l’avviso abbia delimitato in modo comprensibile l’oggetto della controversia.
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