Sentenza del 22/03/2017 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Imposta di Registro - Contratti di locazione - Esenzione ex L. n. 946/1966 - Certificazione Ministero AA.EE - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di esenzione è stata respinta perché non è stato esibito il certificato del Ministero degli Affari Esteri comprovante la sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 2 della legge n. 946/1966. La semplice allegazione del diritto all’esenzione, senza la documentazione ministeriale richiesta, non è sufficiente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto all’esenzione dall’imposta di registro prevista dalla legge n. 946/1966 per il contratto di locazione. Il beneficio, tuttavia, è subordinato alla prova della condizione di reciprocità, ossia alla dimostrazione che lo Stato estero interessato riconosca un trattamento equivalente ai cittadini italiani. Tale requisito deve essere attestato mediante certificazione del Ministero degli Affari Esteri.
Norme richiamate
Legge n. 946/1966
Prevede il beneficio dell’esenzione dall’imposta di registro in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, tra cui la condizione di reciprocità.
Art. 2 della legge n. 946/1966
Subordina la concessione dell’esenzione alla verifica dell’esistenza della condizione di reciprocità, da documentare mediante certificazione del Ministero degli Affari Esteri.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale è subordinata a una condizione specifica, il contribuente deve dimostrarne concretamente la sussistenza mediante la documentazione prevista dalla normativa.
- La condizione di reciprocità non può essere presunta né provata genericamente: è necessaria l’attestazione dell’autorità ministeriale competente, se richiesta dalla legge.
- In assenza del certificato ministeriale, l’Amministrazione può legittimamente negare l’esenzione, anche se il richiedente ritiene sostanzialmente esistente il requisito.
- Per ottenere benefici fiscali connessi allo status di soggetti stranieri o a rapporti internazionali, è opportuno acquisire preventivamente la certificazione ufficiale richiesta e conservarla agli atti del contratto.
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