Sentenza del 22/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
I. Attribuzione della rendita catastale - Ufficio Catasto della Provincia autonoma di Bolzano - Contenzioso - "Legitimatio ad causam" dell'Ispettorato del Catasto- Sussiste II. Attribuzione della rendita catastale - Necessità di motivazione - Sussiste - Contraddittorio endo-procedimentale - Non Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di attribuzione della rendita catastale, deducendo presumibilmente l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e per mancata instaurazione del contraddittorio endo-procedimentale. La controversia riguardava inoltre la legittimazione processuale dell’Ispettorato del Catasto a costituirsi in giudizio, nonostante avesse già deciso negativamente il reclamo-mediazione.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la legittimazione dell’Ispettorato del Catasto a partecipare al giudizio. Ha inoltre stabilito che l’attribuzione della rendita catastale relativa a immobili appartenenti ai gruppi speciali e particolari, categorie D ed E, è un atto di accertamento soggetto a obbligo di motivazione. Tale obbligo è rispettato quando l’atto indica i criteri e le fonti utilizzati per determinare la rendita. È stato invece escluso l’obbligo di contraddittorio endo-procedimentale, ritenuto necessario esclusivamente per i tributi armonizzati, come l’IVA. Nel complesso, le contestazioni del contribuente non sono state accolte.
Norme richiamate
Norme in materia di attribuzione della rendita catastale per immobili appartenenti ai gruppi speciali e particolari, categorie D ed E
L’attribuzione della rendita costituisce un atto di accertamento e deve essere motivata mediante l’indicazione dei criteri e delle fonti poste a base della determinazione.
Principio dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari
La motivazione non deve necessariamente contenere una ricostruzione analitica di ogni elemento, ma deve consentire al destinatario di comprendere i criteri applicati e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Principio del contraddittorio endo-procedimentale
Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo; tale obbligo è stato ritenuto riferibile esclusivamente ai tributi armonizzati, come l’IVA.
Disciplina del reclamo-mediazione tributario
L’ufficio che ha esaminato e respinto il reclamo-mediazione conserva la legittimazione a rappresentare la parte resistente nel successivo giudizio tributario.
Massime di principio
- Quando si contesta una rendita catastale, occorre verificare anzitutto che l’atto indichi in modo comprensibile i criteri di stima e le fonti utilizzate; la semplice contestazione del valore non è sufficiente.
- Per gli immobili delle categorie catastali D ed E, l’attribuzione della rendita ha natura di accertamento e deve essere motivata, ma non richiede necessariamente un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- L’ufficio catastale che ha trattato il reclamo-mediazione può legittimamente costituirsi come resistente nel successivo contenzioso.
- L’assenza di contraddittorio endo-procedimentale non determina automaticamente l’illegittimità dell’attribuzione della rendita, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Per contestare efficacemente la rendita è opportuno dimostrare un vizio concreto, come l’omessa indicazione dei criteri estimativi, l’utilizzo di fonti non pertinenti o un errore nella qualificazione dell’immobile.
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