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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della società contro gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006. Nel merito, il Comune contestava la conclusione secondo cui le strutture oggetto dell'accertamento non potessero essere considerate separatamente dagli immobili destinati all'attività estrattiva. Tuttavia, l'appello è stato dichiarato inammissibile per un vizio preliminare: la notificazione dell'atto di appello alla società, effettuata tramite un'agenzia di posta privata, è stata ritenuta inesistente.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato d'ufficio l'inesistenza della notificazione dell'appello, ritenendo che le notifiche giudiziarie a mezzo posta debbano essere eseguite tramite Poste Italiane, quale soggetto titolare del servizio postale universale e dotato delle necessarie funzioni pubblicistiche. Il vizio è stato qualificato come inesistenza, non come semplice nullità, e quindi non sanabile neppure dalla costituzione in giudizio della società resistente. Di conseguenza, tutte le questioni di merito sull'ICI sono rimaste assorbite. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 4 del D.lgs. n. 53/2011

    Le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada sono affidate al servizio postale secondo i requisiti previsti dalla normativa.

    La decisione richiama la norma per sostenere che le notificazioni giudiziarie e tributarie effettuate tramite il servizio postale devono rispettare requisiti pubblicistici e non possono essere validamente eseguite, secondo l'orientamento seguito dal Collegio, tramite una posta privata.

  • Art. 140 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina di riferimento per le notificazioni e per affermare che, quando la legge richiede una notificazione postale con garanzie pubblicistiche, il servizio deve essere quello svolto da Poste Italiane.

  • D.P.R. n. 156/1973

    La sentenza distingue il servizio postale universale, affidato a Poste Italiane, dai servizi di accettazione e recapito espressi eventualmente svolti da agenzie private in concessione; questi ultimi non garantirebbero la medesima efficacia pubblicistica ai fini delle notificazioni giudiziarie.

  • Cassazione, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2922

    La pronuncia è citata come conferma dell'orientamento secondo cui la notificazione dell'appello tributario eseguita dall'ente pubblico deve avvenire tramite il servizio postale di Poste Italiane e non tramite agenzie private.

Massime di principio

  • Quando la legge prescrive una notificazione giudiziaria tramite il servizio postale, è necessario verificare che essa sia eseguita dal soggetto abilitato dalla normativa, non da un qualsiasi operatore privato.
  • La notificazione effettuata tramite un canale non legalmente autorizzato può essere qualificata come inesistente, anziché semplicemente nulla; in tal caso non è necessariamente sanata dalla costituzione della controparte.
  • Prima di esaminare le questioni di merito, il giudice può rilevare d'ufficio i vizi della notificazione e dichiarare inammissibile l'impugnazione.
  • La costituzione della parte destinataria non garantisce sempre la sanatoria del vizio: ciò dipende dalla qualificazione del difetto e, in particolare, dalla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione.
  • Per gli enti pubblici che propongono impugnazioni, è essenziale documentare il corretto perfezionamento della notifica secondo le forme previste dalla disciplina processuale applicabile; un errore formale può impedire completamente l'esame delle ragioni di merito.
  • La decisione riguarda principalmente la validità della notificazione e non stabilisce, nel merito, se le strutture fossero o meno soggette a ICI.

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