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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24736/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la rinnovata valutazione della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena per estorsione aggravata. Le censure principali riguardavano: 1) la valutazione della credibilità della persona offesa (Telesca), ritenuta dal difensore contraddittoria e travisata, con specifico riferimento agli orari del treno e ai tempi del furto; 2) il presunto travisamento e la errata qualificazione come testi della difesa di alcuni testi (Gerardi Pietro Damiano, Romano Giuseppe, Salvatore Vincenzo) e l'omessa considerazione delle loro dichiarazioni; 3) l'illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art.507 c.p.p.; 4) la violazione dell'art.431 c.p.p. per l'acquisizione al fascicolo del verbale di trascrizione degli SMS rinvenuti nel cellulare di Telesca, deducendone l'inutilizzabilità per mancanza di consenso, assenza di sequestro e modalità di estrazione non descritte, con pregiudizio al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito circa l'attendibilità della persona offesa, osservando che le regole dell'art.192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa e che la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e riscontri probatori (tabulati telefonici, messaggi, dichiarazioni testimoniali e dell'imputato). Ha escluso l'esistenza di manifeste contraddizioni tali da giustificare la revisione in sede di legittimità. Quanto all'acquisizione degli SMS, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di ammetterli: l'estrazione di dati da memoria telefonica non è automaticamente accertamento tecnico irripetibile e la mancata espunzione entro i termini di cui all'art.491 c.p.p. rende ininfluente la doglianza; inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza decisiva dell'eventuale escuzione di quel mezzo nel quadro della prova. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese a favore delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma terzo)

    Le regole previste dal comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna se il giudice di merito verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, con rigore maggiore rispetto alla testimonianza ordinaria

  • art. 507 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto irrilevante per il giudice di legittimità la qualificazione data ai testi (difesa vs. art.507), trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili in assenza di manifeste contraddizioni nel percorso motivazionale

  • art. 431 cod. proc. pen.

    L'art.431 disciplina gli atti acquisibili al fascicolo; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione del verbale con trascrizione degli SMS, non ritenendo automatica l'inutilizzabilità per mancata descrizione della modalità di estrazione, salvo dimostrazione concreta di alterazione dei dati

  • art. 491 cod. proc. pen.

    La mancata tempestiva richiesta di espunzione degli atti entro il termine dell'art.491 comma 2 determina l'improcedibilità della doglianza di inutilizzabilità in sede di merito e di legittimità, salvo che l'atto sia patologicamente inutilizzabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In base a tale norma il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso comporta condanna alle spese e può prevedere ammenda; la Corte ha applicato la norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende

  • legge 18 marzo 2008, n. 48

    La legge impone modalità idonee a garantire la conformità dei dati informatici agli originali, ma la mancata osservanza non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova; occorre valutare concretamente la possibile alterazione dei dati

  • art. 649 cod. pen.

    Richiamato nel quadro del procedimento connesso (furto in appartamento) per dire che quel procedimento fu archiviato per la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall'art.649, senza che ciò abbia inciso sulla valutazione della posizione di Pace nel processo principale

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, costituire base sufficiente per la condanna; il giudice di legittimità non riesamina liberamente la valutazione di attendibilità operata dal giudice del merito, salvo manifeste contraddizioni nella motivazione
  • Le questioni attinenti alla valutazione e al significato degli elementi di prova appartengono al merito e sono precluse in Cassazione se non emergono vizi logico-giuridici o contraddizioni manifeste nel ragionamento motivazionale
  • L'estrazione di dati da dispositivi informatici (es. memoria di un cellulare) non è automaticamente atto irripetibile; la loro utilizzabilità va valutata concretamente e, in assenza di tempestiva eccezione di parte ai sensi dell'art.491 c.p.p., la doglianza di inutilizzabilità può risultare inammissibile
  • Chi impugna in Cassazione l'utilizzabilità di un elemento probatorio deve illustrare l'effetto che l'eventuale esclusione avrebbe sulla "prova di resistenza"; la mera censura formale senza dimostrazione dell'incidenza sul convincimento finale è insufficiente
  • La mancata qualificazione o l'errata etichettatura processuale dei testi (difesa vs. testi ex art.507) non costituisce di per sé motivo idoneo a rovesciare le valutazioni di merito, salvo che sia dimostrato un vizio rilevante nel percorso probatorio

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