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Ordinanza

Ordinanza n. 549/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza dirigenziale n. 73 del 22 maggio 2026 del Comune di San Gimignano avente ad oggetto “ordinanza di demolizione di strutture di nuova edificazione realizzate in assenza di titolo in loc. Sant’Andrea” comunicata al ricorrente in data 25 maggio 2026 e trasmessa a mezzo pec all’Avv. Laura Attanasi in data 22 maggio 2026; - rapporto informativo della Polizia Municipale protocollo generale n. 25762 del 21.11.2025 e allegati; - nota del Comune di San Gimignano protocollo n. 0026893/2025 del 9/12/2015 avente ad oggetto “Pratica 2025/S/0009 - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e segg. della L. 241/90 – Riferimenti: Rapporto informativo P.M.F prot. N. 25762 del 21.11.2025 – Pratica da citare nella risposta n. 2025/S/0009”; - nota della Polizia Municipale del Comune di San Gimignano del 20 novembre 2025 avente ad oggetto “COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 27 comma IV del T.U. n. 380/2001 PER VIOLAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di strutture di nuova edificazione realizzate in assenza di titolo edilizio, con i relativi atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione e gli atti presupposti, tra cui il rapporto informativo della Polizia Municipale, la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione della violazione urbanistico-edilizia. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emerge che erano dedotti, in particolare, l'insufficienza della motivazione del provvedimento demolitorio e la mancata ostensione del rapporto informativo della Polizia Municipale. La controversia riguarda strutture di nuova edificazione ritenute abusive e funzionalmente collegate all'esercizio di un'attività di home restaurant.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficienti elementi di fondatezza e ha respinto l'istanza di sospensione. Ha giudicato il provvedimento impugnato sufficientemente motivato quanto agli elementi fattuali posti a suo fondamento, escludendo che la mancata ostensione del rapporto informativo della Polizia Municipale fosse decisiva in questa fase. Ha inoltre ritenuto che le opere, considerate complessivamente e in relazione alla loro idoneità funzionale all'attività di home restaurant accertata, apparissero tali da legittimare l'adozione della misura ripristinatoria della demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento impugnata; l'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001

    È richiamato nella comunicazione della violazione urbanistico-edilizia; l'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'ordinanza di demolizione può essere negata quando, all'esito della sommaria delibazione, il ricorso non presenti sufficienti elementi di fondatezza.
  • Un'ordinanza di demolizione risulta adeguatamente motivata, nella fase cautelare, quando espone in modo sufficiente gli elementi fattuali posti a fondamento dell'accertamento dell'abuso.
  • La mancata ostensione, in sede procedimentale, di un rapporto informativo della Polizia Municipale non determina di per sé l'illegittimità cautelarmente rilevante dell'ordinanza di demolizione, quando il provvedimento risulti sufficientemente motivato sulla base degli elementi fattuali considerati.
  • Nel valutare la legittimità della misura ripristinatoria edilizia, le opere possono essere apprezzate nella loro globalità e in relazione alla loro idoneità funzionale all'attività concretamente accertata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelare

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