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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria di Euro 265.145,32, sostenendo che fosse stata eseguita senza una preventiva comunicazione e senza consentirle di pagare o presentare osservazioni. Ha inoltre contestato la definitività delle cartelle provvisorie emesse durante il giudizio sugli avvisi di accertamento, l'omesso esame degli sgravi successivamente concessi e l'insufficiente indicazione di interessi e aggio. La Corte ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria. Ha precisato che l'intimazione di pagamento prevista dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non è necessariamente richiesta prima dell'iscrizione ipotecaria, perché tale iscrizione non costituisce un atto di espropriazione forzata. Tuttavia, prima dell'iscrizione l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per pagare o presentare osservazioni. La mancata attivazione di questo contraddittorio preventivo comporta l'illegittimità dell'iscrizione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, articolo 77

    L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

    L'iscrizione ipotecaria è una procedura cautelare o alternativa all'espropriazione e, di regola, non richiede l'intimazione di pagamento prevista per l'avvio dell'esecuzione forzata.

  • D.P.R. n. 602/1973, articolo 50, comma 2

    L'intimazione è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

    La disposizione riguarda l'espropriazione forzata e non si applica direttamente all'iscrizione ipotecaria; tuttavia, non esclude l'obbligo di una distinta comunicazione preventiva dell'intenzione di iscrivere ipoteca.

  • D.P.R. n. 602/1973, articolo 15

    Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli.

    Durante il contenzioso sull'accertamento, la riscossione provvisoria può essere iscritta a ruolo nei limiti stabiliti dalla legge; la cartella provvisoria non diventa necessariamente definitiva per il solo fatto di non essere stata impugnata, se la contestazione riguarda vizi dell'accertamento e la riscossione è stata sospesa.

  • Legge n. 241/1990, articoli 7 e 21

    Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

    L'iscrizione ipotecaria, incidendo significativamente sulla sfera giuridica del contribuente, deve essere preceduta da una comunicazione che consenta partecipazione, pagamento e osservazioni.

  • Statuto dei diritti del contribuente, articolo 6

    Deve essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

    Il contribuente deve essere informato prima dell'adozione di un atto lesivo come l'iscrizione ipotecaria.

  • Costituzione, articoli 24, 97 e 111

    La comunicazione preventiva tutela il diritto di difesa, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, oltre all'economia e alla correttezza del processo.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere e concedere un termine ragionevole, normalmente individuato in trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
  • La mancata intimazione prevista dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non determina automaticamente l'illegittimità dell'ipoteca, perché quella norma riguarda l'espropriazione forzata. L'illegittimità può però derivare dalla mancata comunicazione preventiva e dal mancato contraddittorio.
  • La comunicazione preventiva deve precedere concretamente l'iscrizione ipotecaria; una comunicazione successiva non sana il vizio originario.
  • Anche quando il ricorso richiama formalmente una norma non applicabile, il giudice deve valutare il contenuto sostanziale della doglianza e qualificare giuridicamente correttamente i fatti dedotti.
  • Gli sgravi o le riduzioni successive del debito possono incidere sull'importo dovuto, ma non eliminano necessariamente il vizio procedurale della mancata comunicazione preventiva né rendono automaticamente legittima l'iscrizione già eseguita.
  • In una situazione analoga, occorre verificare la data e la modalità di ricezione della comunicazione preventiva, l'importo del debito, la validità delle cartelle e l'eventuale esistenza di sospensioni, sgravi o pagamenti.

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