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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20150/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un contratto atipico di vitalizio alimentare stipulato dalla madre dell'odierno ricorrente con la convenuta, in forza del quale la prima trasferì alla seconda la nuda proprietà di un immobile e di due terreni, riservandosi l'usufrutto, a fronte dell'obbligo della nipote di assisterla e mantenerla per tutta la vita. Dopo la morte della beneficiaria delle prestazioni, il ricorrente agì chiedendo: 1) la risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio, assumendo che la vitaliziante non avesse adempiuto agli obblighi assistenziali; 2) il rimborso delle spese che egli stesso avrebbe sostenuto per il mantenimento della madre, invocandone il carattere ripetibile; 3) l'accertamento dell'usucapione di un terreno, sostenendo di averlo posseduto e coltivato per oltre vent'anni. La Corte d'appello rigettò le domande e il ricorrente propose quattro motivi di cassazione: violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c. sul riparto dell'onere della prova nella domanda di risoluzione; violazione degli artt. 2028 e 2033 c.c. sul preteso diritto al rimborso delle spese sostenute; violazione degli artt. 115, 167, 183 e 184 c.p.c. per asserita tardività/inesistenza della contestazione della domanda di usucapione; violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1159 e 2697 c.c. sulla prova del possesso utile ad usucapire, ritenendo sufficiente la coltivazione ultraventennale del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio sul riparto dell'onere probatorio nei rapporti vitalizi opera nel rapporto diretto tra beneficiario e vitaliziante, mentre nel caso di specie il ricorrente era un terzo rispetto al contratto e dunque doveva allegare e provare specificamente i fatti costitutivi dell'asserito inadempimento, cosa che non aveva fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in ricorso il titolo giuridico e il fondamento della pretesa di rimborso. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la domanda di usucapione era stata comunque contestata sin dalla comparsa di costituzione e poi ulteriormente nella memoria successiva, oltre a risultare genericamente formulata. Ha respinto anche il quarto motivo, perché volto in sostanza a una nuova valutazione del merito, e comunque perché la sola coltivazione del fondo non basta a provare il possesso uti dominus e l'animus possidendi; inoltre il giudice di merito aveva valorizzato il fatto che il ricorrente aveva partecipato nel 1998 a trattative per l'acquisto dei terreni da parte della convenuta, riconoscendone l'altruità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento, ma ritenuto non pertinente perché il rapporto dedotto non era quello diretto tra beneficiario e vitaliziante

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per la risoluzione per inadempimento; la Corte ne esclude l'applicazione automatica alla posizione di un terzo rispetto al contratto

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, in presenza di azione proposta da un terzo, grava su chi agisce l'allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'inadempimento

  • art. 113 c.p.c.

    citato per contestare la decisione di merito, senza accoglimento del motivo

  • art. 115 c.p.c.

    citato sia in relazione alla valutazione delle prove sia alla contestazione della domanda di usucapione

  • art. 2028 c.c.

    richiamato a sostegno della domanda di rimborso spese, ritenuta però non adeguatamente specificata

  • art. 2033 c.c.

    richiamato a sostegno della domanda di rimborso spese, dichiarata inammissibile per genericità

  • art. 167 c.p.c.

    citato per sostenere l'asserita tardività della contestazione avversaria, ma il motivo è respinto

  • art. 183 c.p.c.

    citato per le preclusioni assertive e istruttorie nel giudizio di merito

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria istruttoria con cui la convenuta ha meglio articolato le difese

  • art. 1140 c.c.

    richiamato con riferimento alla nozione di possesso utile all'usucapione

  • art. 1141 c.c.

    richiamato con riferimento alla distinzione tra detenzione e possesso e all'interversione del possesso

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale base normativa dell'usucapione immobiliare

  • art. 1159 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'usucapione, senza accoglimento

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per le memorie depositate in sede di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio volto alla risoluzione di un contratto di vitalizio alimentare proposto da un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, non opera in favore dell'attore la semplice allegazione dell'inadempimento: chi agisce deve specificare i fatti costitutivi della pretesa e provarli, perché il diverso riparto dell'onere probatorio vale solo tra le parti del contratto.
  • La domanda di rimborso di spese sostenute per l'assistenza di un terzo deve indicare con precisione il titolo giuridico posto a fondamento della pretesa e i relativi fatti costitutivi; una formulazione generica del petitum non consente l'accoglimento della domanda.
  • La contestazione di una domanda, anche se formulata in modo generico, può ritenersi sufficiente quando investe comunque il nucleo della pretesa e venga poi precisata tempestivamente con le successive difese nei limiti delle preclusioni processuali.
  • Ai fini dell'usucapione non basta dimostrare la mera coltivazione o relazione materiale con il fondo: occorre provare un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, accompagnato da elementi univoci che rivelino l'animus possidendi e l'esercizio uti dominus.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle deposizioni testimoniali, perché il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazionePossessoImpugnazioniProve
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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