Direttiva 2010/14
Direttiva 2010/14/UE della Commissione, del 3 marzo 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere l’heptamaloxyloglucan nell’allegato I, a seguito della valutazione scientifica del fascicolo presentato e del riesame EFSA/Commissione. L’iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma entro condizioni precise di purezza, di impiego e di revisione delle autorizzazioni già rilasciate. Sono fissati termini vincolanti per il recepimento, per l’adeguamento delle norme nazionali e per il riesame delle autorizzazioni provvisorie e definitive.
Iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con conseguente possibilità di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza alle condizioni stabilite.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan come sostanza attiva. Incide sull’immissione in commercio e sulla revisione delle autorizzazioni di tali prodotti ai fini dell’adeguamento alla direttiva 91/414/CEE. Sono rilevanti sia i prodotti a sostanza attiva unica sia quelli in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2010. L’allegato limita gli usi autorizzabili ai soli impieghi come fitoregolatore e prevede condizioni specifiche di purezza e di contenuto di impurità.
Iscrizione dell’heptamaloxyloglucan nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/14/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire l’heptamaloxyloglucan nell’allegato I tra le sostanze attive ammesse nei prodotti fitosanitari. La decisione segue la valutazione del fascicolo presentato dalla Francia su iniziativa di Elicityl SA, il successivo esame scientifico EFSA e il riesame della Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Presupposti della valutazione e finalità
Dai controlli effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan possono, in generale, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati nel rapporto di riesame. La finalità della direttiva è quindi consentire l’autorizzazione di tali prodotti in tutti gli Stati membri, ma solo entro il perimetro delle condizioni di sicurezza e delle limitazioni tecniche fissate dalla disciplina UE.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan come sostanza attiva, sia come unica sostanza sia in combinazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 31 maggio 2010. L’effetto principale è sull’iter autorizzatorio nazionale: gli Stati membri devono verificare la conformità dei prodotti alle condizioni della direttiva 91/414/CEE e adeguare le autorizzazioni già esistenti.
Condizioni dell’iscrizione nell’allegato I
L’allegato alla direttiva inserisce una nuova voce n. 304 con i seguenti elementi essenziali:
- denominazione comune: heptamaloxyloglucan;
- numero CAS: 870721-81-6;
- CIPAC: non disponibile;
- purezza minima: ≥ 780 g/kg;
- impurità patulin: non oltre 50 μg/kg nel materiale tecnico;
- entrata in vigore dell’iscrizione: 1o giugno 2010;
- scadenza dell’iscrizione: 31 maggio 2020.
La parte A della voce consente soltanto gli usi come fitoregolatore. La parte B richiama espressamente le conclusioni del rapporto di riesame, incluse le appendici I e II, da considerare nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e adeguamento normativo
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2010 tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano dal 1o dicembre 2010. È inoltre imposto l’obbligo di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, nonché di inserire un riferimento alla direttiva nelle norme nazionali o di corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni già rilasciate
Entro il 30 novembre 2010 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità relative a prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan. In questa verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative all’heptamaloxyloglucan, salvo quelle della parte B della voce;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II;
- il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti a sostanza unica o in miscela
Per i prodotti autorizzati contenenti heptamaloxyloglucan come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 maggio 2010, la direttiva prevede un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Gli Stati membri devono inoltre tener conto della parte B dell’iscrizione e verificare il rispetto delle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
All’esito del riesame:
- per i prodotti a sostanza unica, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 30 novembre 2011;
- per i prodotti in combinazione, il medesimo termine si applica salvo che la direttiva che ha iscritto le altre sostanze preveda un termine più esteso.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2010. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta la concreta attuazione mediante recepimento e revisione delle autorizzazioni nazionali.
Disposizioni principali
Iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. L’heptamaloxyloglucan è inserito con efficacia dal 1o giugno 2010 e con scadenza dell’iscrizione il 31 maggio 2020.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2010; gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a modificare o revocare, se necessario, entro il 30 novembre 2010 le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alla sostanza, salvo quelle della parte B della voce, e la disponibilità da parte del titolare dell’autorizzazione di un fascicolo conforme all’allegato II e all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti a sostanza unica o in miscela
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti contenenti heptamaloxyloglucan come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2010. In tali casi gli Stati membri devono riesaminare il prodotto secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Dopo il riesame gli Stati membri verificano il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Per i prodotti a sostanza unica il termine per modificare o revocare l’autorizzazione è il 30 novembre 2011; per i prodotti in combinazione si applica il medesimo termine oppure, se più esteso, quello previsto dalla direttiva che ha iscritto le altre sostanze.
Condizioni tecniche dell’iscrizione
L’allegato stabilisce che la sostanza deve avere purezza pari ad almeno 780 g/kg e che l’impurità patulin non deve superare 50 μg/kg nel materiale tecnico. Sono consentiti soltanto gli usi come fitoregolatore. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della direttiva il 1o giugno 2010. L’articolo 5 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.
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