Direttiva 2010/17
Direttiva 2010/17/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/17/UE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il malathion nell'allegato I, così da consentire in linea di principio l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono negli Stati membri. L'iscrizione è tuttavia subordinata a precise condizioni tecniche e di uso, in particolare per la tutela degli operatori, dell'ambiente e di specifici organismi non bersaglio. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 settembre 2010 ed entra in vigore il 1° maggio 2010.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva malathion nell'allegato I e consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono, con condizioni e limitazioni specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, chiamati a recepire le modifiche normative necessarie e ad aggiornare il proprio regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti malathion. Riguarda la sostanza attiva malathion, i prodotti fitosanitari che la contengono e, in fase di valutazione/autorizzazione, gli operatori, i lavoratori, gli astanti, gli organismi acquatici, gli uccelli insettivori, le api mellifere e i consumatori. È rilevante anche per gli utilizzatori professionali, poiché l'impiego non professionale non è autorizzato.
Direttiva 2010/17/UE – iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi la sostanza attiva malathion. L'inclusione segue una nuova valutazione tecnico-scientifica, svolta dopo una precedente decisione di non iscrizione, e tiene conto delle nuove informazioni presentate dal notificante e del riesame EFSA/Comitato permanente.
Contesto e ratio dell'intervento
Dai considerando emerge che il primo esito negativo era dipeso da criticità legate alla composizione della sostanza di sintesi, in particolare alla presenza di isomalathion, impurezza con profilo tossicologico rilevante e possibile genotossicità, nonché da lacune informative sui metaboliti e sui rischi per consumatori, operatori e astanti. Il nuovo fascicolo ha invece consentito di escludere la genotossicità del malathion con tenore di isomalathion inferiore a 2 g/kg e di definire livelli di esposizione accettabili per operatori, addetti e astanti.
Ambito di applicazione e portata dell'iscrizione
L'iscrizione riguarda la sostanza attiva malathion e si riflette sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono. La direttiva afferma che tali prodotti possono, in linea generale, soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli usi considerati nel rapporto di riesame. Tuttavia l'autorizzazione non è piena e incondizionata: essa resta soggetta alle limitazioni e alle misure di mitigazione fissate nell'allegato.
Condizioni qualitative sulla sostanza attiva
L'allegato stabilisce la specificazione tecnica della sostanza: malathion con numero CAS 121-75-5 e numero CIPAC 12, purezza almeno pari a 950 g/kg e isomalathion non superiore a 2 g/kg. Queste condizioni sono essenziali, poiché la valutazione favorevole si fonda espressamente sulla possibilità di escludere la genotossicità in presenza di un tenore di isomalathion inferiore a tale soglia.
Limiti d'uso e destinatari delle autorizzazioni
La sostanza può essere autorizzata unicamente come insetticida. Le autorizzazioni nazionali devono inoltre essere limitate agli utilizzatori professionali. La direttiva segnala infatti che l'uso da parte dei non addetti ai lavori potrebbe porre problemi, poiché non è certo che essi dispongano di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Prescrizioni di valutazione e misure di attenuazione del rischio
Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame del 22 gennaio 2010, incluse le appendici I e II. In particolare, devono porre attenzione a:
- sicurezza degli operatori e dei lavoratori, imponendo l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- protezione degli organismi acquatici, prevedendo se necessario misure di attenuazione come zone tampone;
- tutela degli uccelli insettivori e delle api mellifere, con misure di attenuazione del rischio e, per le api, indicazioni specifiche in etichetta e nelle istruzioni per l'uso.
Obblighi relativi a stoccaggio, trasporto e conservazione
Gli Stati membri devono verificare che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate da istruzioni idonee a evitare, durante stoccaggio e trasporto, la formazione di isomalathion oltre le quantità massime consentite. La direttiva consente inoltre di imporre ulteriori misure di mitigazione, se del caso, nelle condizioni di autorizzazione.
Informazioni complementari richieste
Pur ritenendo accettabile il rischio per i consumatori sulla base dei dati disponibili e del margine di sicurezza esistente, la direttiva prevede che, prima del rilascio delle autorizzazioni, il notificante presenti ulteriori informazioni su tre punti:
- conferma della valutazione dei rischi per i consumatori;
- valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori;
- quantificazione delle differenze di potenza tra malaoxon e malathion.
Recepimento, entrata in vigore e adempimenti formali
Gli Stati membri devono adottare entro il 30 settembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, accompagnato da una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il 1° maggio 2010 ed è destinata a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva. Il malathion viene quindi incluso tra le sostanze attive che, in linea generale, possono sostenere il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, sulla base delle valutazioni scientifiche svolte e della conclusione che i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere soddisfatti per gli usi considerati.
Condizioni di purezza, identità e limitazione dell'impiego
L'allegato introduce il malathion con numero CAS 121-75-5 e numero CIPAC 12, specificando la denominazione IUPAC e imponendo una purezza minima di almeno 950 g/kg. È ammessa un'impurezza, l'isomalathion, in misura non superiore a 2 g/kg. L'impiego può essere autorizzato unicamente come insetticida e le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.
Prescrizioni per la valutazione uniforme e misure di mitigazione dei rischi
Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono tener conto del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 22 gennaio 2010. Devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli insettivori e delle api mellifere. Le condizioni d'impiego devono prescrivere adeguati dispositivi di protezione individuale; ove necessario vanno previste misure di attenuazione del rischio, come zone tampone e indicazioni in ეტichetta e nelle istruzioni per l'uso per evitare l'esposizione delle api.
Obblighi specifici relativi a stoccaggio, trasporto e formazione di isomalathion
Gli Stati membri devono accertarsi che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate da istruzioni necessarie per evitare, durante stoccaggio e trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion oltre le quantità massime consentite. Le condizioni di autorizzazione possono inoltre includere, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni supplementari richieste al notificante
Prima del rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri interessati devono garantire che il notificante trasmetta alla Commissione informazioni complementari su: conferma della valutazione dei rischi per i consumatori; valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori; quantificazione delle differenze di potenza tra malaoxon e malathion. La direttiva precisa che, per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori, i dati disponibili sono già ritenuti sufficienti a concludere che il rischio è accettabile, ma permangono i suddetti approfondimenti.
Recepimento, comunicazione alla Commissione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 30 settembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il 1° maggio 2010 ed è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/16
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/19
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/20
- direttiva · 8 mar 2010Direttiva 2010/15
- direttiva · 8 mar 2010Direttiva 2010/18
- direttiva · 10 mar 2010Direttiva 2010/13
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →