Direttiva 2010/16
Direttiva 2010/16/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 , che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di un determinato ente dall’ambito di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo puntuale l’elenco degli enti esclusi dalla disciplina prudenziale della direttiva 2006/48/CE, aggiungendo la banca slovena SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana. La modifica è giustificata dalla natura di ente che svolge attività di interesse pubblico, sostenendo politiche strutturali, sociali ed economiche del governo sloveno. La direttiva contiene inoltre i consueti obblighi di recepimento, con termine al 30 giugno 2010 e applicazione dal 1º luglio 2010.
Modifica la direttiva 2006/48/CE per escludere dall’ambito di applicazione, in Slovenia, la SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sull’elenco degli enti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. L’effetto sostanziale riguarda la Slovenia, poiché l’unica modifica introdotta consiste nell’inserimento della SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana nell’elenco degli enti espressamente esclusi dall’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. Non sono previste esclusioni ulteriori o un ambito temporale diverso da quello di recepimento e applicazione fissato dalla direttiva.
Esclusione di un ente sloveno dall’ambito della direttiva 2006/48/CE
La direttiva 2010/16/UE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/48/CE, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, aggiornando l’elenco degli enti espressamente esclusi dal suo campo di applicazione. L’intervento è motivato dal ruolo pubblico della SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana, banca slovena interamente controllata e garantita dalla Repubblica di Slovenia.
Finalità e presupposti della modifica
Dai considerando emerge che il ministero delle Finanze sloveno ha chiesto l’inclusione della SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana nell’elenco delle esclusioni previste dall’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. La banca svolge attività specifiche nell’interesse pubblico, sostenendo politiche strutturali, sociali e di altra natura del governo sloveno e fornendo servizi finanziari, di consulenza e formazione in settori come:
- commercio e cooperazione internazionali;
- incentivi economici alle piccole e medie imprese;
- ricerca e sviluppo;
- sviluppo regionale;
- infrastrutture commerciali e pubbliche.
La Commissione conclude che, per tali caratteristiche, l’ente può essere incluso tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE inserendo, dopo il diciassettesimo trattino, il seguente nuovo trattino: in Slovenia, la "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana". Si tratta quindi di una modifica limitata ma sostanzialmente rilevante per la disciplina prudenziale bancaria, poiché sottrae tale soggetto alle regole della direttiva 2006/48/CE.
Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento
L’articolo 2 reca il consueto obbligo di trasposizione, con margini nazionali sulla forma e sui mezzi:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- le misure di recepimento si applicano dal 1º luglio 2010.
È inoltre richiesto che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure che tale riferimento accompagni l’atto al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Va anche comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono tutti gli Stati membri.
Rilevanza pratica
Per i professionisti, la direttiva ha un impatto circoscritto ma preciso: aggiorna il perimetro soggettivo della disciplina bancaria UE, escludendo un ente pubblico sloveno dalla direttiva 2006/48/CE. La norma non introduce nuovi standard prudenziali generali, ma opera una deroga/integrazione all’elenco delle esclusioni, con conseguente necessità di coordinamento nella normativa nazionale di recepimento.
Disposizioni principali
Inserimento di un ente escluso nell’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE
L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE inserendo, dopo il diciassettesimo trattino, il nuovo trattino relativo alla Slovenia: "SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana". L’effetto è l’esclusione di tale ente dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE.
Motivazione dell’esclusione
Nei considerando si afferma che la banca sostiene politiche strutturali, sociali e di altra natura del governo sloveno, fornendo servizi finanziari, di consulenza e di formazione in settori quali commercio e cooperazione internazionali, incentivi economici alle PMI, ricerca e sviluppo, sviluppo regionale e infrastrutture commerciali e pubbliche. La Repubblica di Slovenia è azionista unico e garante di tutte le obbligazioni della banca; per tali ragioni l’ente è considerato operante nell’interesse pubblico.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1º luglio 2010.
Obblighi formali di trasposizione
Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare le disposizioni di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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