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Direttiva 2010/15

Direttiva 2010/15/UE della Commissione, dell' 8 marzo 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce il fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono nel rispetto delle condizioni fissate. La misura si fonda sulla valutazione scientifica positiva della sostanza, ma impone obblighi specifici di tutela, in particolare per organismi acquatici, acque sotterranee, operatori e dispersione a lunga distanza. Sono previsti termini di recepimento e di riesame delle autorizzazioni esistenti, oltre a un obbligo di fornire ulteriori informazioni sul metabolita M15.

Iscrizione della sostanza attiva fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione di condizioni particolari di autorizzazione e obblighi di riesame per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide come sostanza attiva. Incide sulla fase di autorizzazione, revisione, modifica o revoca delle autorizzazioni vigenti per tali prodotti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione riguarda specificamente la sostanza attiva fluopicolide, con autorizzazione limitata agli usi come fungicida e con condizioni particolari di valutazione e monitoraggio.

Iscrizione del fluopicolide nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2010/15/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il fluopicolide nell’allegato I. La decisione si fonda sulla valutazione del fascicolo presentato dal notificante, dichiarato completo, e sugli esiti del riesame scientifico effettuato da Stati membri, EFSA e Commissione. Il provvedimento conclude che, per gli impieghi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide soddisfano in generale i requisiti della direttiva 91/414/CEE, consentendo quindi il rilascio delle autorizzazioni nei singoli Stati membri.

Base istruttoria e motivazione della misura

La sostanza era stata oggetto di domanda di iscrizione presentata il 7 maggio 2004 dal Regno Unito per conto di Bayer CropScience. Il fascicolo è stato dichiarato completo con decisione 2005/778/CE. Il progetto di rapporto di valutazione è stato presentato il 12 dicembre 2005, poi esaminato in peer review e trasformato nel rapporto scientifico EFSA del 4 giugno 2009; il riesame finale della Commissione è stato ultimato il 27 novembre 2009. La direttiva precisa che, sulla base di tali esami, è lecito ritenere che i prodotti contenenti fluopicolide soddisfino gli standard di sicurezza e efficacia richiesti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/414/CEE.

Ambito di applicazione e oggetto dell’intervento

La direttiva riguarda i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide come sostanza attiva e incide sul sistema di autorizzazione nazionale previsto dalla direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni esistenti e applicare i criteri armonizzati di valutazione, tenendo conto sia delle condizioni specifiche inserite nell’allegato I sia delle regole generali della direttiva quadro sui prodotti fitosanitari.

Condizioni specifiche dell’iscrizione

L’allegato alla direttiva introduce la voce n. 303 per il fluopicolide, indicandone denominazione comune, identificativi CAS e CIPAC, denominazione IUPAC e requisiti di purezza. La purezza minima richiesta è pari a ≥ 970 g/kg e l’impurità toluene non può superare 3 g/kg nel materiale tecnico. L’iscrizione decorre dal 1º giugno 2010 e termina il 31 maggio 2020.

Nella parte A dell’allegato si stabilisce che possono essere autorizzati soltanto usi come fungicida. La parte B impone agli Stati membri di applicare i principi uniformi dell’allegato VI tenendo conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II adottate definitivamente il 27 novembre 2009.

Profilo di rischio e cautele richieste agli Stati membri

La direttiva evidenzia alcuni profili di attenzione che devono guidare la valutazione nazionale:

  • protezione degli organismi acquatici;
  • tutela delle acque sotterranee quando l’applicazione avviene in aree sensibili sotto il profilo del suolo o del clima;
  • rischi per gli operatori durante l’applicazione;
  • rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, nelle zone vulnerabili devono essere introdotti, ove necessario, programmi di monitoraggio per verificare potenziale accumulo ed esposizione.

Obblighi di recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza. Le misure nazionali si applicano dal 1º dicembre 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2010 gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide. In tale verifica devono accertare in particolare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al fluopicolide, ad eccezione di quelle della parte B della voce specifica;
  • la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Riesame completo dei prodotti e termini ulteriori

In deroga alla regola generale, ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente fluopicolide come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2010 nell’allegato I, deve essere sottoposto a riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Nel riesame deve essere considerata anche la parte B della voce relativa al fluopicolide.

All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetta l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se il requisito è soddisfatto, gli Stati membri devono, se necessario:

  • per i prodotti con sola fluopicolide, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 novembre 2011;
  • per i prodotti con fluopicolide in combinazione con altre sostanze attive, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 novembre 2011, oppure entro il termine più lungo eventualmente previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.

Informazione aggiuntiva sul metabolita M15

La direttiva impone al notificante di trasmettere ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprile 2012. Si tratta di una condizione specifica dell’iscrizione, volta a completare la valutazione del rischio ambientale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2010 ed è destinata agli Stati membri. In termini sostanziali, essa non disciplina direttamente i soggetti privati, ma impone agli Stati un risultato di armonizzazione minima: l’inclusione del fluopicolide tra le sostanze approvate e la conseguente revisione nazionale delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono.

Disposizioni principali

Iscrizione del fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi il fluopicolide (voce n. 303). L’iscrizione decorre dal 1º giugno 2010 e scade il 31 maggio 2020.

Condizioni di qualità e limiti specifici della sostanza

L’allegato stabilisce che il fluopicolide deve avere una purezza almeno pari a 970 g/kg. L’impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.

Uso consentito e criteri tecnici di valutazione

Nella parte A dell’allegato si prevede che possano essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. La parte B impone agli Stati membri di tener conto del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II adottate il 27 novembre 2009, e di prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle acque sotterranee in aree sensibili, dei rischi per gli operatori e della propagazione atmosferica a lunga distanza.

Misure di attenuazione e monitoraggio

Le condizioni di autorizzazione devono includere misure di attenuazione dei rischi. Nelle zone vulnerabili devono essere introdotti programmi di monitoraggio, ove necessario, per verificare il potenziale accumulo e l’esposizione.

Obbligo di ulteriori informazioni sul metabolita M15

Il notificante deve comunicare alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprile 2012.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 novembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione con tabella di corrispondenza. Le disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2010.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2010 gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I (eccettuata la parte B della voce relativa alla sostanza) e la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con fluopicolide e termini differiti

Per i prodotti autorizzati contenenti fluopicolide come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2010, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Dopo il riesame, gli Stati membri devono verificare il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e): per i prodotti con sola fluopicolide, eventuale modifica o revoca entro il 30 novembre 2011; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 30 novembre 2011 oppure entro un termine più lungo previsto dalla direttiva di iscrizione della/e altra/e sostanza/e.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2010. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanaambiente

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