Direttiva 2010/20
Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolilfluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva elimina il tolilfluanide dall’elenco delle sostanze attive ammesse dalla direttiva 91/414/CEE, in quanto non è stato possibile dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza relativi alla lisciviazione e alla formazione di nitrosammine. Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e impedire nuovi rilasci o rinnovi. Sono previsti termini precisi per il recepimento, per la revoca delle autorizzazioni e per l’eventuale periodo di moratoria per le scorte.
Eliminazione del tolilfluanide dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide, iscritta in precedenza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sia sul livello dell’Unione, mediante la soppressione della riga corrispondente nell’elenco delle sostanze attive ammesse, sia sul livello nazionale, imponendo la revoca e la cessazione del rinnovo o del rilascio di autorizzazioni per tali prodotti. Resta impregiudicata la possibilità di presentare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una nuova richiesta di iscrizione del tolilfluanide.
Eliminazione del tolilfluanide dai prodotti fitosanitari
La direttiva 2010/20/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE per eliminare il tolilfluanide dall’allegato I delle sostanze attive ammesse nei prodotti fitosanitari. La misura deriva dall’esito negativo della rivalutazione scientifica della sostanza, alla luce dei rischi connessi alla lisciviazione e alla possibile formazione di nitrosammine, con particolare riferimento alla contaminazione delle acque sotterranee e potabili.
Ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che il tolilfluanide era già stato sottoposto a misure di protezione con la decisione 2007/322/CE, adottata per evitare contaminazioni dell’acqua potabile nei casi in cui si utilizzasse l’ozono nel trattamento. Gli studi richiesti al notificante sono stati esaminati dallo Stato membro relatore e poi discussi in sede di comitato permanente; tuttavia, non è stato possibile chiarire i profili problematici relativi al comportamento alla lisciviazione della sostanza e alla formazione di nitrosammine. È stato inoltre accertato che l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide può determinare concentrazioni inaccettabili del metabolita N,N'-dimetil-sulfamide nelle acque sotterranee. Per tale ragione, la sostanza non è risultata più conforme ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Ambito materiale e conseguenze giuridiche
La misura riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide e opera sul sistema di autorizzazione previsto dalla direttiva 91/414/CEE. La direttiva impone la rimozione della sostanza dall’elenco delle sostanze approvate, con effetto su tutte le autorizzazioni nazionali esistenti, che non possono essere rinnovate né rilasciate per il futuro. La decisione non pregiudica, tuttavia, la possibilità di presentare una nuova richiesta di iscrizione del tolilfluanide ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 agosto 2010 e comunicarne senza ritardo il testo alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1º settembre 2010 e contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2010.
Revoca delle autorizzazioni e divieto di nuove autorizzazioni
Sul piano operativo, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide entro il 30 novembre 2010. Dal 1º dicembre 2010 non possono più essere concesse né rinnovate autorizzazioni per tali prodotti. La direttiva, quindi, non lascia agli Stati membri discrezionalità sull’esito finale, ma solo margini limitati nella forma di attuazione e nell’organizzazione del recepimento.
Moratoria per l’eliminazione delle scorte
L’eventuale periodo di moratoria per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle scorte esistenti deve essere quanto più breve possibile e, in ogni caso, terminare entro il 31 maggio 2011. La scelta sulla concessione della moratoria è rimessa agli Stati membri, ma entro un limite temporale massimo molto ristretto, coerente con la natura dei rischi individuati.
Sintesi per il pratico
Per gli operatori del settore agrochimico e per i consulenti che assistono imprese e distributori, la direttiva comporta la cessazione dell’uso regolatorio del tolilfluanide nell’UE, con conseguente necessità di verificare autorizzazioni, scorte e calendari di commercializzazione. Le date rilevanti sono: entrata in vigore il 1º giugno 2010, recepimento entro il 31 agosto 2010, applicazione dal 1º settembre 2010, revoca autorizzazioni entro il 30 novembre 2010, divieto di nuove/rinnovi dal 1º dicembre 2010 e termine massimo per la moratoria il 31 maggio 2011.
Disposizioni principali
Eliminazione del tolilfluanide dall’allegato I
L’articolo 1 dispone la cancellazione della riga 122 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, relativa al tolilfluanide, con conseguente perdita dello status di sostanza attiva ammessa nei prodotti fitosanitari.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione con una tabella di corrispondenza. Le disposizioni si applicano dal 1º settembre 2010 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
Revoca e blocco delle autorizzazioni
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono far sì che le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide siano revocate entro il 30 novembre 2010 e che, a decorrere dal 1º dicembre 2010, non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni per tali prodotti.
Periodo di moratoria per le scorte
L’articolo 4 prevede che l’eventuale periodo di moratoria concesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE sia il più breve possibile e scada entro il 31 maggio 2011.
Entrata in vigore
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º giugno 2010.
Destinatari
L’articolo 6 indica come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/16
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/17
- direttiva · 9 mar 2010Direttiva 2010/19
- direttiva · 8 mar 2010Direttiva 2010/15
- direttiva · 8 mar 2010Direttiva 2010/18
- direttiva · 10 mar 2010Direttiva 2010/13
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →