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Direttiva 2010/18

Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell' 8 marzo 2010 , che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/18/UE attua nell’ordinamento dell’Unione l’accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso dalle parti sociali europee il 18 giugno 2009. Essa stabilisce prescrizioni minime sul diritto individuale al congedo parentale, sulla tutela contro trattamenti sfavorevoli e licenziamenti, sulla conservazione di taluni diritti e sulla possibilità di richiedere modalità di lavoro più flessibili al ritorno dal congedo. La direttiva lascia ampi margini agli Stati membri e alle parti sociali per disciplinare condizioni di accesso, modalità applicative e aspetti retributivi e previdenziali, ma impone un risultato minimo comune e prevede la trasposizione entro l’8 marzo 2012, con possibile proroga di un anno in casi particolari.

Attuazione dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale, con fissazione di prescrizioni minime armonizzate e abrogazione della direttiva 96/34/CE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, con contratto o rapporto di lavoro definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi nazionali degli Stati membri. Riguarda il congedo parentale per nascita o adozione di un figlio, le misure connesse alla conciliazione vita-lavoro, la tutela del lavoratore durante e dopo il congedo e l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore per ragioni familiari urgenti. Non possono essere esclusi solo perché part-time, a termine o tramite agenzia interinale; gli Stati membri possono definire età massima del figlio non superiore a otto anni, condizioni di accesso, modalità di fruizione e, in parte, la trasferibilità del congedo.

Direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale riveduto

La direttiva attua, mediante decisione del Consiglio, l’accordo quadro riveduto concluso il 18 giugno 2009 tra BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES. Il testo sostituisce la precedente disciplina del 1996, con l’obiettivo di rafforzare la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare e di favorire la parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro.

Finalità e contesto

La direttiva si inserisce nel quadro del dialogo sociale europeo e si fonda sull’articolo 155, paragrafo 2, TFUE. I considerando evidenziano che l’accordo del 1995 aveva già contribuito a migliorare le possibilità di conciliazione, ma che la sua revisione era necessaria per adeguare la disciplina alla crescente diversità delle strutture familiari e della forza lavoro, nonché per promuovere una più equa ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La clausola 1 dell’accordo allegato stabilisce prescrizioni minime per i genitori che lavorano, con riguardo alla conciliazione delle responsabilità familiari e professionali.

  • Si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, con contratto o rapporto di lavoro definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi nazionali.
  • Non è consentito escludere i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato o tramite agenzia interinale solo per tale ragione.
  • Il contenuto riguarda il congedo parentale, le modalità di fruizione, la tutela del lavoratore durante il congedo e l’assenza per cause di forza maggiore.

Diritto al congedo parentale

La clausola 2 riconosce un diritto individuale al congedo parentale per nascita o adozione di un figlio, per consentire la cura del minore fino a un’età non superiore a otto anni, da fissare dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.

  • La durata minima è di quattro mesi.
  • Per favorire la parità di genere, il congedo dovrebbe essere in linea di principio non trasferibile.
  • Almeno uno dei quattro mesi deve essere non trasferibile.
  • Le modalità della non trasferibilità sono rimesse alla normativa o alla contrattazione nazionale.

Condizioni di accesso e modalità di fruizione

La clausola 3 attribuisce a Stati membri e parti sociali il compito di definire condizioni di accesso e modalità applicative, nel rispetto delle prescrizioni minime.

  • Il congedo può essere fruito a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o come credito di tempo.
  • Il diritto può essere subordinato a un’anzianità lavorativa e/o aziendale non superiore a un anno.
  • In caso di più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, la durata complessiva dei contratti va computata per l’anzianità.
  • Il datore di lavoro può differire la concessione per ragioni giustificabili connesse al funzionamento dell’organizzazione, previa consultazione secondo le regole nazionali.
  • Per le piccole imprese possono essere previsti accordi particolari che tengano conto delle esigenze operative e organizzative.
  • Devono essere fissati termini di preavviso per indicare inizio e fine del congedo.
  • Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero valutare adeguamenti per i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso.

Tutela del lavoratore durante e dopo il congedo

La clausola 5 disciplina il ritorno al lavoro e la protezione del lavoratore.

  • Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto a tornare allo stesso posto di lavoro o, se ciò non è possibile, a un lavoro equivalente o analogo.
  • I diritti acquisiti o in corso di acquisizione alla data di inizio del congedo restano invariati fino alla sua conclusione.
  • Gli Stati membri e/o le parti sociali devono definire il regime del rapporto di lavoro durante il congedo.
  • Occorre adottare misure per proteggere il lavoratore da trattamento meno favorevole o licenziamento causati dalla richiesta o dall’esercizio del congedo.

Previdenza sociale, reddito e prestazioni sanitarie

La clausola 5, paragrafo 5, lascia agli Stati membri e/o alle parti sociali la determinazione delle questioni di previdenza sociale e reddito, ma indica criteri di valutazione importanti.

  • Va considerata la continuità del diritto alle prestazioni di previdenza sociale nei diversi regimi, in particolare il diritto all’assistenza sanitaria.
  • Va considerato il ruolo del reddito nell’effettivo esercizio del congedo parentale. I considerando richiamano inoltre l’opportunità di valutare, ove appropriato, il mantenimento delle prestazioni sociali durante il congedo minimo.

Rientro all’attività professionale e conciliazione

La clausola 6 mira a facilitare la ripresa dell’attività lavorativa dopo il congedo.

  • I lavoratori che rientrano dal congedo possono chiedere per un periodo determinato modifiche dell’orario e/o dell’organizzazione del lavoro.
  • Il datore di lavoro deve prendere in considerazione la richiesta e rispondere tenendo conto delle esigenze dell’impresa e del lavoratore.
  • Lavoratori e datori di lavoro sono invitati a mantenersi in contatto durante il congedo.
  • Possono concordare misure di reintegrazione adeguate.

Assenza dal lavoro per cause di forza maggiore

La clausola 7 impone di autorizzare l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da urgenti ragioni familiari connesse a malattie o infortuni che rendano indispensabile la presenza immediata del lavoratore.

  • Gli Stati membri e/o le parti sociali possono precisare le condizioni di accesso e le modalità di applicazione.
  • Possono anche limitare il diritto a una durata determinata per anno e/o per evento.

Discrezionalità nazionale, minimi comuni e non regressione

La direttiva lascia ampio spazio agli Stati membri e alle parti sociali per adattare la disciplina alle prassi nazionali, purché siano rispettate le prescrizioni minime.

  • Sono ammesse disposizioni più favorevoli.
  • L’attuazione non può essere usata per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori.
  • Gli Stati membri possono affidare l’attuazione alle parti sociali su richiesta congiunta, ma devono restare in grado di garantire il risultato prescritto.
  • L’interpretazione europea dell’accordo dovrebbe, in primo luogo, essere sottoposta dalla Commissione alle parti firmatarie.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 3 fissa il termine di trasposizione all’8 marzo 2012.

  • Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro tale data, oppure assicurare che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo.
  • È possibile un rinvio di un anno al massimo, in presenza di difficoltà particolari o di attuazione tramite contratto collettivo, con comunicazione alla Commissione entro l’8 marzo 2012.
  • Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva.
  • Deve essere comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate. L’articolo 4 abroga la direttiva 96/34/CE con effetto dall’8 marzo 2012. L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Attuazione dell’accordo quadro riveduto

L’articolo 1 dispone che la direttiva attui l’accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES, riportato in allegato.

Sanzioni

L’articolo 2 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 3, paragrafo 1, impone l’adozione delle misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro l’8 marzo 2012 oppure l’attuazione mediante accordo delle parti sociali entro tale data. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva. Il paragrafo 2 consente un periodo supplementare massimo di un anno in caso di difficoltà particolari o di attuazione tramite contratto collettivo, con obbligo di informare la Commissione entro l’8 marzo 2012 e di indicarne i motivi. Il paragrafo 3 impone la comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Abrogazione della direttiva 96/34/CE

L’articolo 4 abroga la direttiva 96/34/CE a decorrere dall’8 marzo 2012 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari.

Prescrizioni minime e non regressione

Dall’accordo allegato, in particolare dalla clausola 1 e dalla clausola 8, emerge che il regime è basato su prescrizioni minime: gli Stati membri possono adottare disposizioni più favorevoli, ma l’attuazione non può giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato.

Diritto individuale al congedo parentale

La clausola 2 riconosce a lavoratori di ambo i sessi un diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, fino a un’età del minore non superiore a otto anni, da definire dagli Stati membri e/o dalle parti sociali. La durata minima è di quattro mesi e almeno uno dei quattro mesi deve essere non trasferibile; gli Stati membri determinano le modalità di applicazione della non trasferibilità.

Ambito soggettivo e divieto di esclusione di categorie di lavoratori

La clausola 1, paragrafi 2 e 3, estende la disciplina a tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro definito dal diritto nazionale e vieta l’esclusione dei lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato o tramite agenzia interinale solo per tale ragione.

Condizioni di accesso e modalità di fruizione

La clausola 3 lascia agli Stati membri e/o alle parti sociali la definizione delle condizioni di accesso e delle modalità di applicazione. È possibile prevedere fruizione a tempo pieno, part-time, frazionata o come credito di tempo; subordinare il diritto a un’anzianità non superiore a un anno; differire la concessione per esigenze organizzative giustificabili; adottare accordi specifici per le piccole imprese; fissare termini di preavviso e valutare adattamenti per genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso.

Tutela del posto e dei diritti acquisiti

La clausola 5 garantisce il diritto di ritorno allo stesso posto o, se impossibile, a un lavoro equivalente o analogo. I diritti acquisiti o in corso di acquisizione restano immutati fino al termine del congedo e continuano poi secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri e/o le parti sociali devono anche proteggere il lavoratore da trattamento meno favorevole o licenziamento dovuti alla richiesta o all’esercizio del congedo.

Previdenza sociale, reddito e prestazioni sanitarie

La clausola 5, paragrafo 5, rimette agli Stati membri e/o alle parti sociali la disciplina di previdenza sociale e reddito, ma impone di tener conto dell’importanza della continuità dei diritti alle prestazioni, in particolare dell’assistenza sanitaria, e del ruolo del reddito nell’effettivo esercizio del congedo.

Rientro al lavoro e modalità flessibili

La clausola 6 prevede che i lavoratori che rientrano dal congedo possano richiedere per un periodo determinato modifiche dell’orario o dell’organizzazione del lavoro; il datore di lavoro deve prendere in considerazione la richiesta e rispondere tenendo conto delle esigenze proprie e del lavoratore. È inoltre incoraggiato il mantenimento dei contatti durante il congedo e la definizione di misure di reintegrazione.

Assenza per cause di forza maggiore

La clausola 7 obbliga gli Stati membri e/o le parti sociali ad autorizzare l’assenza dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti connesse a malattie o infortuni che richiedono la presenza immediata del lavoratore; possono essere precisate condizioni di accesso e limiti annuali o per evento.

Ruolo delle parti sociali e flessibilità nazionale

La direttiva e l’accordo allegato riconoscono agli Stati membri e alle parti sociali ampi margini per adattare l’attuazione alle prassi nazionali, anche affidando alle parti sociali l’attuazione su richiesta congiunta, purché sia garantito il risultato richiesto.

Come è indicizzato

Materielavoroparità di trattamentoconciliazione vita-lavorodiritto socialenon discriminazione

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