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Direttiva 2010/19

Direttiva 2010/19/UE della Commissione, del 9 marzo 2010 , che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna tecnicamente la disciplina UE sui dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificando la direttiva 91/226/CEE e, per coordinamento, la direttiva 2007/46/CE. Introduce prescrizioni armonizzate per più categorie di veicoli, esclude i veicoli fuoristrada, aggiorna definizioni, prove e criteri di omologazione, e adegua i modelli di scheda informativa e di omologazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro l’8 aprile 2011 e applicarle dal 9 aprile 2011.

Adattamento tecnico delle prescrizioni UE sui dispositivi antispruzzi per talune categorie di veicoli a motore e rimorchi, con allineamento alla direttiva quadro sull’omologazione dei veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli delle categorie N e O e ai relativi componenti/dispositivi antispruzzi disciplinati dalla direttiva 91/226/CEE, nel contesto della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2007/46/CE. Incide anche sulle procedure di omologazione CE o nazionale dei veicoli e dei componenti, nonché sugli Stati membri in sede di recepimento e applicazione; sono previste esclusioni/attenuazioni per i veicoli fuoristrada, per taluni veicoli telaio-cabina, per i veicoli non carrozzati e, in specifici casi, per veicoli N1 e N2 fino a 7,5 t e per determinate motrici a telaio ribassato.

Dispositivi antispruzzi per veicoli a motore e rimorchi

La direttiva 2010/19/UE della Commissione interviene in chiave di aggiornamento tecnico sulla disciplina europea dei dispositivi antispruzzi applicabili ad alcune categorie di veicoli a motore e ai loro rimorchi. Essa modifica la direttiva 91/226/CEE e, per coordinamento, la direttiva 2007/46/CE, il quadro generale dell’omologazione dei veicoli.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento muove dalla necessità di armonizzare le prescrizioni in materia di dispositivi antispruzzi per tutte le categorie di veicoli considerate dalla direttiva 91/226/CEE, nell’ambito della procedura di omologazione CE introdotta dalla direttiva quadro 2007/46/CE. I considerando evidenziano che le regole sui sistemi, componenti ed entità tecniche della direttiva quadro si applicano anche alla direttiva 91/226/CEE e che, per effetto dell’obbligatorietà della procedura di omologazione CE per tutte le categorie interessate, occorre adattare la disciplina al progresso tecnico.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i veicoli delle categorie N e O e i relativi sistemi antispruzzi, nonché i componenti oggetto di omologazione. Nel testo aggiornato dell’allegato III della direttiva 91/226/CEE:

  • i veicoli delle categorie N e O, diversi dai veicoli fuoristrada definiti nell’allegato II della direttiva 2007/46/CE, devono essere muniti di sistemi antispruzzi in fase di fabbricazione o successivamente;
  • per i veicoli telaio-cabina, le prescrizioni possono applicarsi solo alle ruote coperte dalla cabina;
  • per i veicoli N1 e N2 con massa massima a carico ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, su richiesta del costruttore, possono applicarsi in alternativa le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE;
  • le prescrizioni relative ai dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell’allegato I non sono obbligatorie per i veicoli N, O1 e O2 fino a 7,5 tonnellate, per i veicoli telaio-cabina, per i veicoli non carrozzati e per i veicoli per i quali tali dispositivi sarebbero incompatibili con l’impiego previsto; tuttavia, se installati, devono essere conformi alla direttiva.

Coordinamento con la direttiva 2007/46/CE

L’articolo 2 sostituisce la voce 43 nell’allegato IV e nell’allegato XI, appendici 2 e 4, della direttiva 2007/46/CE, inserendo i dispositivi antispruzzi tra le direttive particolari considerate nel quadro dell’omologazione dei veicoli. In sostanza, la direttiva aggiorna il raccordo tra la normativa settoriale sui paraspruzzi e il sistema generale di omologazione UE.

Obblighi degli Stati membri in materia di omologazione

Dal 9 aprile 2011 gli Stati membri:

  • non possono negare l’omologazione CE o nazionale a veicoli e componenti conformi alle prescrizioni modificate della direttiva 91/226/CEE;
  • devono negare l’omologazione CE o nazionale a veicoli e componenti non conformi.

Per le domande di omologazione CE di un veicolo completo ai sensi della direttiva 2007/46/CE, i tipi di veicoli per i quali sia già stata rilasciata un’omologazione CE o nazionale comprensiva dei dispositivi antispruzzi non devono rispettare nuovamente le prescrizioni della direttiva 91/226/CEE in materia di dispositivi antispruzzi.

Recepimento, pubblicazione e applicazione

La direttiva impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro l’8 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicarle a decorrere dal 9 aprile 2011;
  • trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica che lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi del recepimento, fermo l’obbligo di risultato entro i termini fissati.

Modifiche tecniche ai requisiti costruttivi

L’allegato I della direttiva 91/226/CEE viene aggiornato con nuove definizioni e riferimenti alle direttive quadro pertinenti, tra cui:

  • asse sollevabile;
  • veicolo a vuoto;
  • battistrada;
  • veicolo trattore per semirimorchi;
  • massa massima a carico tecnicamente ammissibile;
  • tipo di veicolo ai fini dei dispositivi antispruzzi.

Sono inoltre ridefiniti gli elementi documentali per l’omologazione di componenti, inclusa la descrizione del dispositivo, i materiali impiegati e i disegni tecnici necessari.

Prove di omologazione dei dispositivi antispruzzi

Le appendici dell’allegato II sono riscritte per disciplinare due famiglie di dispositivi:

  • dispositivi antispruzzi del tipo ad assorbitore d’energia;
  • dispositivi antispruzzi del tipo separatore aria/acqua.

Per i primi, la prova mira a quantificare la capacità di trattenere l’acqua indirizzata contro il dispositivo. La procedura richiede condizioni controllate, uso di acqua deionizzata, campione di dimensioni determinate e cinque prove; la percentuale media di acqua raccolta deve essere pari o superiore al 70%.

Per i secondi, la prova verifica l’efficacia di un materiale poroso irrorato mediante polverizzatore aria/acqua. Anche qui si eseguono cinque prove in condizioni controllate; la percentuale media di acqua raccolta deve essere pari o superiore all’85%.

In entrambi i casi:

  • se la differenza tra i valori massimo e minimo e la media supera il 5%, la serie deve essere ripetuta;
  • l’omologazione è rifiutata se, nella seconda serie, gli scostamenti permangono oltre il 5% e il valore minimo non soddisfa la soglia richiesta;
  • se il posizionamento verticale influisce sui risultati, la prova va ripetuta nelle posizioni di massimo e minimo rendimento.

Requisiti di installazione su veicolo

L’allegato III contiene le prescrizioni sull’installazione dei sistemi antispruzzi sui veicoli. Tra gli elementi più rilevanti:

  • il bordo esterno non deve superare una distanza di 100 mm dal piano longitudinale tangente al lato esterno del pneumatico;
  • i parafanghi devono coprire la zona immediatamente superiore, anteriore e posteriore del pneumatico, rispettando angoli e dimensioni massime specificati;
  • per assi singoli e multipli sono fissati limiti sulla distanza radiale del bordo esterno e sulla continuità della copertura;
  • la distanza minima tra estremità superiore e inferiore del dispositivo antispruzzi deve essere di almeno 45 mm oltre la linea verticale passante per il centro della ruota;
  • per le motrici a telaio ribassato a carico, con altezza del perno di aggancio non superiore a 1.100 mm, sono ammesse deroghe mirate, purché il veicolo resti conforme quando circola senza semirimorchio.

È inoltre previsto che, nel caso di assi multipli, il sistema antispruzzi di un asse che non sia quello più arretrato possa non coprire l’intera larghezza del battistrada quando vi sia interferenza con la struttura degli assi, della sospensione o del carrello.

Documentazione di omologazione

La direttiva sostituisce i modelli di scheda informativa e di scheda di omologazione CE, sia per i componenti sia per i veicoli. I nuovi modelli richiedono informazioni più dettagliate su:

  • marca, tipo e identificazione del costruttore;
  • categoria del veicolo;
  • caratteristiche costruttive generali;
  • masse e dimensioni;
  • presenza, descrizione e posizionamento del dispositivo antispruzzo;
  • numeri di omologazione dei componenti, quando pertinenti.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati a recepire e applicare le modifiche entro i termini indicati.

Disposizioni principali

Aggiornamento tecnico della direttiva 91/226/CEE

L’articolo 1 modifica gli allegati e i modelli documentali della direttiva 91/226/CEE conformemente agli allegati I e II della direttiva 2010/19/UE, sostituendo l’elenco degli allegati, gli allegati I, II e III e l’allegato non numerato "Figure".

Integrazione nella direttiva quadro 2007/46/CE

L’articolo 2 sostituisce la voce 43 nell’allegato IV e nell’allegato XI, appendici 2 e 4, della direttiva 2007/46/CE, inserendo i dispositivi antispruzzi tra le direttive particolari richiamate nel quadro dell’omologazione UE.

Effetti sulle omologazioni dal 9 aprile 2011

L’articolo 3 stabilisce che dal 9 aprile 2011 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale a veicoli e componenti conformi alle prescrizioni modificate, e devono invece rifiutare l’omologazione a quelli non conformi. Per le domande di omologazione CE di un veicolo completo, i tipi di veicoli già coperti da un’omologazione CE o nazionale comprendente i dispositivi antispruzzi non sono tenuti a rispettare nuovamente tali prescrizioni.

Recepimento e applicazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro l’8 aprile 2011 le disposizioni necessarie e di applicarle dal 9 aprile 2011. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Ambito materiale dell’allegato III della direttiva 91/226/CEE

L’allegato I modifica il campo di applicazione: i veicoli delle categorie N e O, esclusi i fuoristrada, devono essere muniti di sistemi antispruzzi; per i veicoli telaio-cabina l’obbligo può riguardare solo le ruote coperte dalla cabina; per N1 e N2 fino a 7,5 t può essere applicata in alternativa la direttiva 78/549/CEE. Le prescrizioni sui dispositivi antispruzzi definiti al punto 4 dell’allegato I non sono obbligatorie per taluni veicoli fino a 7,5 t, per veicoli telaio-cabina, non carrozzati e per quelli incompatibili con tali dispositivi, fermo restando che, se installati, devono comunque essere conformi.

Requisiti costruttivi e dimensionali

L’allegato I aggiorna i criteri su posizione del bordo esterno, copertura del pneumatico, continuità del parafango, distanze massime dal suolo, larghezza dei paraspruzzi e deroghe tecniche per assi multipli e motrici a telaio ribassato. Sono introdotti e/o precisati limiti di 100 mm, 45 mm, 200 mm, 300 mm e regole speciali per configurazioni con assi multipli e per veicoli con interferenze strutturali.

Prove di omologazione e criteri di accettazione

L’allegato I ridefinisce le prove per dispositivi antispruzzi del tipo ad assorbitore d’energia e del tipo separatore aria/acqua, con condizioni ambientali, apparecchiature, procedure, numero di prove e soglie minime: media almeno 70% per i primi e 85% per i secondi, con regole di ripetizione in caso di scostamenti oltre il 5%.

Schede informative e schede di omologazione

Sono sostituite le appendici relative alle schede informative e ai modelli di omologazione sia per i componenti sia per i veicoli, con aggiornamento dei dati tecnici richiesti, dei riferimenti alla direttiva 2007/46/CE e dell’indicazione dei numeri di omologazione e delle caratteristiche dei dispositivi antispruzzi.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolitrasportisicurezza stradalestandard tecnicidiritto industriale e automobilistico

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