Cassazione Civile, Ordinanza n. 00066/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del contributo di solidarietà trattenuto dalla cassa previdenziale sul trattamento pensionistico di un ex iscritto per il periodo successivo al 2009. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva ordinato alla cassa la restituzione di quanto trattenuto, ritenendo illegittime le trattenute operate sulla pensione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando plurime violazioni di legge e richiamando, tra le altre, la disciplina del d.lgs. n. 509 del 1994, il regolamento della cassa, la delibera del 27.6.2013, la l. n. 335 del 1995, la l. n. 296 del 2006, la l. n. 147 del 2013, la l. n. 201 del 2011 e gli artt. 3, 23 e 38 Cost.; secondo la ricorrente, il contributo sarebbe legittimo anche in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure della cassa non introducessero elementi nuovi rispetto a un orientamento già consolidato, secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Conseguentemente, è stata confermata la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute e ordinato la restituzione delle somme. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2
gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre trattenute su trattamenti pensionistici già determinati in base ai criteri applicabili mediante atti regolamentari o delibere, poiché ciò contrasta con il principio del pro rata e con la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
Regolamento del regime previdenziale della Cassa, art. 22
non può fungere da base per imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri previgenti
delibera del 27.6.2013
non può legittimare un prelievo pensionistico in assenza di base legislativa idonea
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina dei trattamenti previdenziali e del contributo di solidarietà, ma non idonea a sovvertire l'orientamento consolidato
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
richiamata dalla ricorrente; non consente di derogare alla necessità che il prelievo trovi fonte nella legge
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
richiamata dalla ricorrente; non incide sul principio per cui il contributo di solidarietà su pensioni già determinate richiede base legislativa
L. n. 201 del 2011, art. 24
richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo invocato a sostegno della legittimità del prelievo
artt. 3, 23 e 38 Cost.
il prelievo contestato, incidendo su trattamenti già maturati, è considerato prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; gli ulteriori parametri costituzionali vengono evocati dalla ricorrente ma non conducono a una diversa conclusione
art. 118 disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare ai precedenti di legittimità già risolutivi della questione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fonte del presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando ciò non comporti una revisione dei criteri di determinazione del trattamento.
- Il principio del pro rata impedisce che si incidano in senso peggiorativo trattamenti pensionistici già determinati, se non nei limiti consentiti dalla legge.
- Un prelievo patrimoniale che incida su una pensione già spettante e determinata integra una prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione è riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- In sede di ricorso per cassazione, quando la questione è già stata risolta da un consolidato orientamento, censure che non introducano elementi nuovi sono destinate al rigetto.
- La ricerca dell'equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale non basta, da sola, a legittimare prelievi su trattamenti pensionistici già consolidati in assenza di un'espressa base legislativa.
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