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Sentenza

Sentenza n. 1638/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 546/2024 pubblicata l'11.09.2024 - rgl. n. 110/2024, emessa dal Tribunale di Siena Sez. lavoro.

Giustizia amministrativa202502561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, n. 546/2024, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di euro 1.151,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive. Il ricorso è stato notificato il 9 settembre 2025, a fronte di un pagamento eseguito dal Ministero il 26 settembre 2025, quindi dopo la proposizione del giudizio. Nel corso del processo il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese, in applicazione della soccombenza virtuale, deducendo la tardiva esecuzione del giudicato civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'esecuzione della sentenza civile, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi, è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio dell'esecuzione. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata pienamente soddisfatta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa derivante dal giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la tempestività dell'iniziativa esecutiva deve essere valutata anche alla luce del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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