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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34280/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/06/2025 con cui il giudice dell'esecuzione revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con sentenza n. 60/12.01.2024 (concordato ex art. 599-bis c.p.p.) per il delitto di maltrattamenti. La revoca era motivata dall'accertata mancata trasmissione, da parte del Consultorio di Girifalco, della relazione sull'andamento del percorso riabilitativo e dalla mancata presentazione del condannato al colloquio del 08/08/2024, secondo comunicazione dell'UEPE. Il ricorrente (difeso dall'Avv. Arturo Bova) contestava la revoca sostenendo che il percorso specifico presso il Consultorio di Girifalco era già stato avviato e positivamente concluso (documentato da relazione del 15/04/2024), che non risultano atti formali di convocazione notificati per il colloquio dell'8/08/2024 e che l'UEPE non aveva richiesto espressamente la relazione al Consultorio prima della comunicazione che motivò la revoca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una revoca anticipata del beneficio: il percorso specifico era stato avviato prima che la sentenza divenisse definitiva, dunque non poteva configurarsi immediato inadempimento; la revoca anticipata è ammissibile solo in caso di omesso avvio del percorso o, in presenza di misura di prevenzione personale applicata contestualmente, per violazione delle relative prescrizioni. Inoltre, ove il giudice non abbia fissato un termine per l'adempimento della condizione, si applica il termine ordinario di cinque anni ex art. 163 c.p. La Corte ha quindi disposto il rinvio per valutare nuovamente la questione alla luce delle osservazioni e della documentazione prodotta.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato quale titolo della sentenza di concordato con cui fu pronunciata la condanna e il beneficio della sospensione condizionale.

  • art. 168 comma 1 numero 1 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale in caso di inadempimento degli obblighi; la Corte interpreta che per configurare l'inadempimento occorre valutare se vi sia stato omesso avvio del percorso o mancato superamento alla fine del termine previsto.

  • art. 165 comma 5 cod. pen.

    Richiamato per segnalare che la possibilità di controlli e misure di prevenzione personali collegati al percorso di recupero può giustificare una verifica comportamentale, ma la revoca anticipata per violazione è configurabile soprattutto quando sia applicata contestualmente una misura di prevenzione personale.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di cinque anni: applicato dalla Corte come termine di adempimento nel caso in cui il giudice non abbia fissato diversamente il termine per la partecipazione e il superamento del percorso.

  • art. 47 comma 11 l. n. 354/1975

    Indicata come analogo riferimento normativo sul tema delle revoche anticipate nelle misure alternative alla detenzione, a supporto della natura eccezionale del potere revocatorio anticipato.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte dispone annotazione per l'obliterazione delle generalità del ricorrente nelle riproduzioni, ai sensi della legge sulla privacy.

Massime di principio

  • La revoca anticipata della sospensione condizionale subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero non è automaticamente ammissibile: è legittima principalmente se il percorso non è stato avviato o, in casi particolari, se vi è violazione di prescrizioni connessa a misura di prevenzione personale.
  • Se il giudice non fissa un termine per l'adempimento dell'obbligo (partecipazione e superamento del percorso), si applica il termine ordinario di cinque anni ex art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato.
  • L'onere della prova dell'inadempimento grava sull'autorità che procede alla revoca: deve risultare documentalmente l'omesso avvio o il mancato superamento del percorso, non basta una presunzione basata su mancata risposta a richieste amministrative senza verifica delle notificazioni.
  • Documentazione sanitaria e relazioni del servizio che attestino partecipazione e positivo esito del percorso sono elementi decisivi per contrastare una revoca; l'assenza di prova della notificazione di convocazioni rende più debole la motivazione revocatoria.
  • In caso di contestazione dell'inadempimento il giudice dell'esecuzione deve procedere con un nuovo giudizio, assicurando il contraddittorio e valutando la completezza delle prove (comunicazioni UEPE, certificazioni del servizio sanitario, avvisi di convocazione).
  • Per la difesa: conservare e produrre tempestivamente relazioni ufficiali del servizio, richiedere accertamenti sulle notifiche e chiedere il contraddittorio prima che venga pronunciata la revoca.

Testo integrale

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