Cassazione Civile, Ordinanza n. 35213/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
Il proprietario di un'unità immobiliare ha agito per ottenere la rimozione di una canna fumaria e di un comignolo installati da altri condomini sul lastrico solare comune, nonché il ripristino di un serramento arretrato sulla facciata del fabbricato. La Corte d'appello ha ritenuto lecite le opere, perché eseguite a spese dei condomini e conformi all'art. 1102 c.c., senza impedire il pari uso del bene comune né pregiudicare stabilità e decoro dell'edificio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1102 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico la prova dell'idoneità delle opere a compromettere il suo pari uso della cosa comune. Il ricorrente ha insistito anche in memoria sulla ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo che la motivazione fosse sufficiente a rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Ha inoltre ribadito che, in tema di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., la verifica della liceità della modifica apportata da un singolo condomino è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Quanto all'onere della prova, ha affermato che il superamento dei limiti del pari uso costituisce fatto costitutivo della domanda del condomino che chiede il ripristino, e deve quindi essere provato dall'attore; la contestazione della legittimità della modifica da parte del convenuto è eccezione in senso improprio e non comporta un autonomo onere probatorio a suo carico. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza non era mancante né meramente apparente, perché consentiva di comprendere le ragioni della decisione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente non è stato ravvisato.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto non idoneo a superare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 1102 c.c.
Ogni partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso; la liceità delle opere del singolo condomino va valutata alla luce di tale limite.
art. 2697 c.c.
Il superamento dei limiti del pari uso è fatto costitutivo della pretesa di ripristino e deve essere provato dall'attore; la mera contestazione del convenuto non sposta su di lui l'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La valutazione di merito sulla compatibilità dell'opera con l'uso comune è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
La causa era definibile con pronuncia in camera di consiglio per inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia condominiale, la legittimità di una modifica apportata da un condomino a un bene comune va verificata alla stregua dell'art. 1102 c.c., cioè in funzione del divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti il pari uso.
- Quando il condomino agisce per ottenere la rimozione di un'opera realizzata su cosa comune e il ripristino dello stato originario, il superamento dei limiti del pari uso costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere provato dall'attore.
- La mera contestazione della legittimità dell'opera da parte del convenuto non integra di regola un'eccezione in senso proprio e non comporta, di per sé, un autonomo onere probatorio a suo carico.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione di sufficienza o attendibilità delle prove acquisite.
- La deduzione di motivazione apparente o mancante è infondata quando la sentenza di merito espone, anche in forma sintetica, gli elementi di fatto e di diritto che consentono di comprendere la decisione.
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