Ordinanza n. 279/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento assunto dal Comune di Milano in data 7.6.2024 avente ad oggetto “Richiesta di occupazione di suolo - Codice Pratica n: 00002/20230508/21228/23010 del 09/05/2023 in Piazza CARLO (SAN) al civico n. 2 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO” e notificato alla ricorrente in pari data (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, tra cui in particolare, i) il parere negativo rilasciato dalla Polizia Locale richiamato nel provvedimento di diniego del 7.6.2024 e ii) il parere negativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano di cui al verbale del 16.5.2024 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Milano alla richiesta di occupazione di suolo pubblico in una piazza cittadina
Esito
La controversia
Una società privata ha impugnato il provvedimento comunale di diniego del 7 giugno 2024 relativo a una richiesta di occupazione di suolo pubblico, deducendo l'illegittimità dell'atto e contestando, tra gli atti presupposti, il parere negativo della Polizia Locale e quello della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica il contenuto dei pareri negativi. Il TAR rileva la necessità di acquisire aggiornamenti sulla vicenda e di verificare se permanga l'interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il Collegio avverte che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza richiama il principio secondo cui l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, può integrare una manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione processuale dell'inerzia della parte rispetto all'incombente istruttorio.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre dall'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, elementi per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di elementi sopravvenuti potenzialmente incidenti sull'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre un'apposita istruttoria, imponendo alla ricorrente di aggiornare la situazione della controversia e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione.
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