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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10343/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, articolando due censure: (1) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per la mancata partecipazione personale del detenuto a udienze svoltesi in presenza nonostante istanza del difensore; (2) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la Corte non ha adeguatamente valutato la concreta portata offensiva del fatto e gli elementi indicati dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 51063/2018) e non ha tenuto conto che lo svolgimento di attivita' di spaccio non occasionale non esclude automaticamente la lieve entita' prevista dal comma 5.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 in relazione al possesso di 33,163 g di cocaina e 0,879 g di hashish, commesso il 28/01/2020. La Corte ha ritenuto legittima la mancata partecipazione personale del detenuto in udienza in sede emergenziale in assenza di richiesta esplicita dell'imputato; ha inoltre richiamato elementi valutativi non considerati dal ricorrente (quantita', non occasionalita' e due precedenti specifici, di cui uno in giudicato) come indicativi di continuita' nell'attivita' criminale e idonei a escludere il riconoscimento della lieve entita'. E' stata applicata motivazione semplificata secondo il decreto del Primo Presidente n. 84/2016. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte ha confermato l'adeguatezza della qualificazione del fatto come detenzione ai fini di cessione sulla base delle quantita' sequestrate.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Prevede la possibilita' di ridurre la rilevanza penale per la 'lieve entita'' del fatto; la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici (quantita', modalita', non occasionalita', altri elementi). Nel caso la Corte ha ritenuto che, a fronte delle quantita' e dei precedenti, non sussistessero le condizioni per il riconoscimento della lieve entita'.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6

    Richiamato in relazione al principio che lo svolgimento di attivita' di spaccio non occasionale non e' automaticamente incompatibile con la lieve entita', ma va valutato contestualmente; la Corte ha tuttavia considerato altri elementi contrari.

  • codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c

    Regola la partecipazione personale dell'imputato alle udienze; la Corte ha ritenuto che in situazione emergenziale l'assenza del detenuto non configuri violazione se non risulta da lui la richiesta di partecipazione personale.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per legge.

  • codice di procedura penale - art. 611

    Prevede la possibilita' per il Pubblico Ministero di formulare requisitoria scritta; la Procura generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

  • Sez. U - sentenza n. 51063 del 27/09/2018 (ric. Murolo)

    Precedente di legittimita' che stabilisce i criteri interpretativi per il riconoscimento della lieve entita' ex art. 73(5): valutazione complessiva e selettiva degli indici sintomatici. La Corte territoriale si e' confrontata con tale principio e ha ritenuto non sussistenti i presupposti nel caso concreto.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Dispone le condizioni per l'utilizzo della motivazione semplificata; la Corte ha applicato la motivazione semplificata richiamando principi giuridici consolidati.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione personale del detenuto a udienze svolte 'in presenza' non determina automaticamente nullita' o vizio se non risulta che l'imputato abbia espressamente chiesto di partecipare; in situazioni emergenziali i giudici possono ritenere legittima l'assenza.
  • Per riconoscere la 'lieve entita'' ai sensi dell'art. 73(5) d.P.R. 309/1990 occorre una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici sintomatici: quantita', modalita' dell'azione, non occasionalita', ruolo dell'imputato e precedenti specifici.
  • Precedenti penali specifici e fatti indicativi di continuita' nell'attivita' di spaccio possono escludere il riconoscimento della lieve entita' anche se le quantita' non sono grandi; l'onere dell'impugnante e' di confrontare espressamente tali elementi con il criterio giurisprudenziale.
  • La Corte puo' avvalersi della motivazione semplificata quando la decisione si fonda su principi giuridici consolidati e gia' esaminati in precedenti costanti, salvo che sussistano questioni di diritto nuove che richiedano approfondimento.
  • In appello e in cassazione le doglianze relative alla valutazione della lieve entita' devono mostrare in modo argomentato quale indice sintomatico non sia stato considerato o sia stato valutato in modo illogico; semplici affermazioni non confrontate con il materiale probatorio e i precedenti non sono sufficienti.

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