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Sentenza

Sentenza n. 5746/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) della nota ASL Napoli 3 Sud. prot. n. 0016313 del 25.01.2023, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014”, notificata a mezzo pec in pari data; b) della nota ASL Napoli 3 Sud prot. 0016381 del 25.01.2023 avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015”, notificata a mezzo pec in pari data; c) della nota ASL Napoli 3 Sud prot. 0016587 del 25.01.2023 avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016”, notificata a mezzo pec in pari data; d) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/i conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese, per quanto di interesse, le note ASL Napoli 3 Sud prot. n. 154594 del 15.12.2022 avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, prot. n. 0154979 del 15.12.2022 avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, prot. n. 0155255 del 16.12.2022 avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2016. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”, nonché la nota della UOC G.E.F. prot. n. 118744 del 20.10.2022 e n. 140042 del 22.11.2022, le Delibere Aziendali n. 586 del 20.06.2019, n. 644 e 645 del 09.07.2019, n. 1070 del 17.12.2019; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202301641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di chiusura dei procedimenti di recupero dei saldi amministrativo-contabili relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, preceduti dalle comunicazioni di avvio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il laboratorio accreditato ha impugnato le note del 25 gennaio 2023 con cui l’ASL ha chiuso i procedimenti diretti al recupero dei saldi amministrativo-contabili per gli anni 2014, 2015 e 2016. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del principio di ragionevole durata del procedimento e dell’art. 21-nonies l. 241/1990, perché le richieste di recupero erano intervenute rispettivamente a distanza di otto, sette e sei anni dagli esercizi di riferimento, benché i dati fossero già disponibili all’ASL dall’anno successivo, senza indicazione delle ragioni del ritardo. Ha inoltre denunciato carenza di motivazione e difetto di istruttoria, per l’omessa esposizione delle poste creditorie e debitorie, dei criteri contabili, dei relativi collegamenti e dell’iter logico seguito. Infine, ha invocato la lesione del legittimo affidamento, assumendo che l’ASL avesse già liquidato integralmente i fatturati dei tre anni e, per il 2014, richiamando il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2717/2019, che aveva respinto l’opposizione e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 824/2016. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione; sono state inoltre prospettate eccezioni di inammissibilità per carenza d’interesse, omessa notifica a controinteressati e tardività. La ricorrente si è rimessa al Collegio sulla giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative al ritardo, alla motivazione, all’istruttoria e all’affidamento. Ha ritenuto che le contestazioni riguardassero esclusivamente modalità e tempi della regressione tariffaria e, quindi, l’effettiva debenza dei corrispettivi nel rapporto patrimoniale tra ASL e struttura accreditata, non l’esercizio del potere regionale di programmazione sanitaria o la determinazione dei tetti di spesa, che non erano stati impugnati. La natura della posizione fatta valere non muta per il fatto che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo: la controversia attiene a diritti soggettivi e spetta al giudice ordinario. È stato precisato che non era dedotta la violazione di un giudicato relativo a precedenti decisioni del giudice amministrativo tra le parti. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente Asl (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questo TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”.

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie di contenuto meramente patrimoniale sul rapporto interno tra amministrazione e concessionario quando la contrapposizione riguarda obbligo e pretesa e non viene in rilievo un potere autoritativo rivolto alla tutela di interessi generali. Il TAR applica tale criterio alla contestazione della regressione tariffaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, restando ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Massime di principio

  • Le controversie sulla regressione tariffaria di strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non investono la determinazione dei tetti di spesa o altri atti di programmazione sanitaria, ma contestano soltanto la debenza dei corrispettivi e le modalità o i tempi della riduzione tariffaria.
  • Il carattere patrimoniale della controversia tra ASL e struttura accreditata non viene meno per il fatto che la pretesa sia formalizzata mediante atti adottati all’esito di un procedimento amministrativo: la forma procedimentale non trasforma in interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo relativa ai corrispettivi dovuti.
  • La giurisdizione amministrativa in materia sanitaria presuppone che la controversia coinvolga l’esercizio di un potere autoritativo di programmazione o di tutela di interessi generali; non sussiste quando il conflitto si esaurisce nel rapporto obbligo-pretesa relativo al pagamento delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiRiparto di giurisdizione

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