Cassazione Civile, Ordinanza n. 25464/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia pendente, del perfezionamento dei versamenti dovuti e dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate di declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando in parte l'annullamento disposto in primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio il contribuente ha depositato memoria dando atto della domanda di definizione agevolata della lite pendente ex d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, e del pagamento delle somme dovute. Successivamente l'Ufficio ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto pagamento.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018
Richiamato quale base normativa della definizione agevolata della controversia pendente, in relazione alla quale è stato effettuato il pagamento estintivo.
L. n. 136 del 2018
Citata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, rilevante ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite tributaria pendente mediante domanda e integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di un evento estintivo sopravvenuto che definisce la controversia, la Corte di cassazione non esamina i motivi del ricorso e si limita a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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