Cassazione Penale, Sentenza n. 19129/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per errata applicazione della legge penale (art. 640, secondo comma, c.p.) e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale non aveva valutato o aveva sottovalutato documenti decisivi: (i) un presunto provvedimento di "autorizzazione" all'attività extra moenia rilasciato dal direttore sanitario; (ii) una richiesta di restituzione di fatture non utilizzate che dimostrerebbe la conoscenza dell'attività da parte della direzione sanitaria; (iii) un verbale dei N.A.S. attestante che l'imputato avrebbe sempre versato le somme relative all'attività extra moenia, negando così un indebito arricchimento e il danno per l'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la valutazione di responsabilità svolta dai giudici di merito: l'imputato era stato condannato per truffa aggravata in danno dell'A.S.L. di Latina per aver effettuato prestazioni a pagamento in regime privatistico nonostante il rapporto di esclusività, percependo l'indennità mensile che gli spettava solo in assenza di attività privatistiche non comunicate. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero diligentemente considerato le intercettazioni e le dichiarazioni dei pazienti che indicavano prestazioni retribuite senza documentazione fiscale, che il documento di autorizzazione del direttore sanitario era inefficace senza firma o delega del direttore generale, e che il pagamento dell'indennità mensile confermava l'ignoranza dell'A.S.L. circa l'attività privatistica. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, cod. pen.
art. 640, secondo comma, cod. pen.
Applicata per configurare la truffa aggravata: la condotta consiste nell'uso di artifizi o raggiri per conseguire un ingiusto profitto a danno della pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto dimostrati l'occultamento di prestazioni retribuite e l'indebita percezione dell'indennità.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per disporre la condanna alle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, con valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione non può riqualificare i fatti o riesaminare liberamente la valutazione di attendibilità delle prove svolta dai giudici di merito: i motivi generici che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- Un provvedimento interno che manca della firma o della delega necessaria (es. direttore sanitario senza delega del direttore generale) può essere ritenuto inefficace a giustificare attività incompatibili con un rapporto di esclusività.
- La percezione continuativa di indennità di esclusività da parte del medico, unitamente a elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni di pazienti, assenza di documentazione fiscale), può sufficiente a dimostrare l'ingiusto profitto e il danno per l'Amministrazione.
- Documenti favorevoli alla difesa (es. verbali N.A.S., mail, richieste di restituzione fatture) devono essere specificamente contestualizzati e confrontati con le altre prove: se appaiono generici o limitati a tipologie di prestazioni non pertinenti, la loro incidenza probatoria può essere considerata recessiva.
- In caso di ricorso in Cassazione, è essenziale articolare motivi di diritto specifici e non limitarsi a una diversa valutazione dei fatti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni per giudizio temerario o colposo.
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