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Ordinanza

Ordinanza n. 530/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, - del piano terapeutico per l’inserimento del minore -OMISSIS- presso il Centro Diurno Autos di Marsala, recante prot. -OMISSIS- del 13.05.2025, elaborato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Dipartimentale di N.P.I., consegnato ai ricorrenti in pari data; - della relazione di aggiornamento recante prot. -OMISSIS- del 05.06.2025, elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Dipartimentale di N.P.I., consegnata ai ricorrenti in pari data; - per quanto di ragione, del Programma Regionale Unitario per l’Autismo, approvato dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto dell’11 giugno 2019 in attuazione della legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19, comma 8, nella parte in cui non estende espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva e lo limita invece alla fascia di età 18 mesi - 4 anni, e nella parte in cui non prevede espressamente, quale specifica “tipologia assistenziale”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente; - per quanto di ragione, delle Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico, approvate dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con Decreto 1 febbraio 2007, nella parte in cui non estendono espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva e lo limitano invece alla fascia prescolare di età (0 - 5 anni), e nella parte in cui non prevedono espressamente, quale specifico “servizio dedicato”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente; - ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo di natura istruttoria e/o interlocutoria presupposto e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati ad oggi non noto, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a fruire della elaborazione ed esecuzione di un programma intensivo, individualizzato e svolto nei principali ambiti di vita e di relazione, di tipo psicoeducativo, ad orientamento comportamentale basato sulla Scienza del Comportamento Applicata (Applied Behavior Analysis - ABA), per un numero di ore non inferiore alle 22 a settimana da erogare nei principali contesti di vita, comprensive di almeno 3 ore al mese di supervisione da parte dell’analista del comportamento certificato, fino al raggiungimento della maggiore età o in subordine almeno per i prossimi quattro anni ovvero, in caso di impossibilità di presa in carico diretta, mediante accertamento e declaratoria del diritto al rimborso dei costi di terapie private aventi medesime caratteristiche e intensità, con ogni correlato e conseguente provvedimento di condanna a provvedere. quanto ai motivi aggiunti, - della relazione clinica recante prot-OMISSIS- 17.07.2025, elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale, Servizio Dipartimentale di N.P.I., a firma della dott.ssa Daniela Mangiapane e del dott. Gaetano Vivona, conosciuta dai ricorrenti in data 23.07.2025, allorquando è stata depositata dalla resistente nel giudizio dinanzi al Tar Palermo, R.G. 1171/2025.

Giustizia amministrativa202501171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano terapeutico e successive relazioni cliniche relativi all'inserimento del minore presso un centro diurno, nonché atti regionali sulla rete assistenziale per l'autismo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il piano terapeutico predisposto dall'ASP di Trapani per l'inserimento del minore presso un centro diurno, una relazione di aggiornamento e, con motivi aggiunti, una successiva relazione clinica. Hanno inoltre contestato, per quanto di ragione, il Programma Regionale Unitario per l'Autismo e le Linee guida regionali sulla rete assistenziale, nella parte in cui limitano temporalmente l'applicazione del modello cognitivo-comportamentale ABA e non prevedono espressamente il trattamento nell'ambiente di vita naturale dell'utente. È stata proposta anche domanda di accertamento del diritto del minore a un programma terapeutico intensivo, individualizzato e basato sull'ABA, per almeno 22 ore settimanali, con supervisione specialistica, ovvero al rimborso dei costi di terapie private equivalenti. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice rileva la perdurante necessità di acquisire un accertamento tecnico sulle patologie del minore e sul trattamento più adeguato.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso. Rileva che le precedenti ordinanze con cui era stata disposta una verificazione sono rimaste ineseguite: il primo verificatore ha rifiutato l'incarico richiamando generici precedenti impegni istituzionali e il secondo non ha fornito alcun riscontro. Il Collegio richiama l'obbligo del verificatore dipendente pubblico di prestare il proprio ufficio, salvo giustificato motivo, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per le valutazioni di competenza, anche alla luce degli artt. 328 e 650 c.p. Poiché permane la necessità istruttoria, nomina quale consulente tecnico d'ufficio un neuropsichiatra infantile, incaricandolo di accertare i disturbi del minore e il trattamento più adeguato, indicandone la durata. Stabilisce le modalità del giuramento, della partecipazione dei consulenti di parte, dell'avviso di avvio delle operazioni, dell'anticipo di € 500,00 provvisoriamente posto a carico dei ricorrenti, del termine di sessanta giorni per il deposito della relazione e del termine di dieci giorni per le osservazioni allo schema. Fissa la prosecuzione del giudizio alla pubblica udienza del 23 giugno 2026 e ordina l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 20, co. 1 c.p.a.

    Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.

    L'incarico di verificatore deve essere eseguito dal soggetto obbligato, salvo il riconoscimento giudiziale di un giustificato motivo di rifiuto.

  • art. 328 c.p.

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

    Il rifiuto indebito o l'omissione dell'atto d'ufficio può essere sottoposto alle valutazioni dell'autorità giudiziaria penale; l'ordinanza dispone la trasmissione degli atti senza formulare un accertamento di responsabilità.

  • art. 650 c.p.

    Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire duemila.

    La mancata osservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità può essere oggetto delle valutazioni della Procura; anche in questo caso l'ordinanza non accerta la responsabilità penale.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Costituisce, unitamente alle altre disposizioni richiamate, base per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, oggetto di oscuramento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede le garanzie applicate alla diffusione dei provvedimenti giurisdizionali contenenti dati personali e sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre alla tutela dei dati relativi alla salute e alla decisione di oscuramento.

Massime di principio

  • Il verificatore o consulente tecnico scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi previsti dalla legge ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo.
  • Il rifiuto dell'incarico di verificazione fondato su generici impegni istituzionali, ove non sia riconosciuto dal giudice come giustificato motivo, e la mancata risposta all'incarico possono giustificare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, senza che il giudice amministrativo accerti direttamente la responsabilità penale.
  • Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti specialistici sulle condizioni cliniche di una persona e sull'adeguatezza dei trattamenti sanitari, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio, definendo quesito, modalità di contraddittorio, termini e anticipazione delle spese.
  • La consulenza tecnica d'ufficio deve svolgersi nel contraddittorio delle parti: il consulente deve comunicare l'inizio delle operazioni, le parti possono nominare consulenti tecnici e devono poter formulare osservazioni sullo schema della relazione prima del deposito.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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