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Ordinanza

Ordinanza n. 3453/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo e conferimento delle relative supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028", nella parte in cui all’art. 16, comma 6, e nelle relative tabelle di valutazione dei titoli allegate, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati siano valutati per intero solo se prestati in costanza di nomina, e non anche se prestati non in costanza di nomina; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse le tabelle di valutazione dei titoli allegate alla predetta O.M. (in particolare l’Allegato A/3 per la classe di concorso del ricorrente) e la futura graduatoria provinciale per le supplenze per la classe di concorso B015, nella parte in cui non riconoscerà ai ricorrenti il punteggio pieno per il servizio militare di leva svolto; e per la conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, del punteggio intero per il servizio militare di leva obbligatorio prestato, anche se non in costanza di nomina; e condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare i provvedimenti necessari per la corretta valutazione del suddetto servizio e alla rettifica del punteggio e della posizione dei ricorrenti nella graduatoria di pertinenza.

Giustizia amministrativa202604678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle di valutazione, nella parte in cui riconoscono per intero il servizio militare di leva o assimilato soltanto se prestato in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all'aggiornamento e rinnovo delle Graduatorie Provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo, contestando l'art. 16, comma 6, e le tabelle di valutazione dei titoli nella parte in cui limitano la valutazione integrale del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati ai soli servizi prestati in costanza di nomina. Hanno dedotto il diritto al riconoscimento del punteggio intero anche per il servizio svolto non in costanza di nomina, purché successivo al conseguimento del titolo, chiedendo la sospensione cautelare dell'ordinanza ministeriale, la declaratoria del diritto alla corretta attribuzione del punteggio e la conseguente rettifica della posizione in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti cautelari per i ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva successivamente al conseguimento del titolo, anche se non in costanza di nomina. La decisione si fonda sull'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alle precedenti ordinanze ministeriali sulle GPS, nonché su una precedente ordinanza della stessa Sezione relativa all'O.M. n. 27/2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026

    prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati siano valutati per intero solo se prestati in costanza di nomina

    La limitazione della valutazione integrale al servizio prestato in costanza di nomina è stata ritenuta, in sede cautelare, non coerente con l'orientamento giurisprudenziale che riconosce il punteggio pieno anche per il servizio successivo al conseguimento del titolo, se svolto non in costanza di nomina.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e della misura di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la limitazione regolamentare della valutazione integrale del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato al solo servizio prestato in costanza di nomina presenta profili di illegittimità quando il servizio sia stato svolto successivamente al conseguimento del titolo, anche in assenza di una nomina contestuale.
  • Ai fini della valutazione dei titoli nelle graduatorie per il conferimento di supplenze, il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge devono essere considerati, in linea con l'orientamento giurisprudenziale richiamato, anche quando non siano stati prestati in costanza di nomina, purché ricorra il requisito temporale del conseguimento del titolo.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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