Sentenza del 22/02/2017 n. 4567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento del fermo amministrativo del veicolo, relativo a un debito di 3.162,93 euro, sostenendo che non le fossero state notificate otto cartelle di pagamento presupposte. In Cassazione ha denunciato sia il difetto di motivazione della sentenza d'appello, per non aver spiegato le ragioni della ritenuta regolarità delle notifiche, sia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell'art. 139 c.p.c., comma 2, riguardo alla consegna degli atti al portiere senza attestazione dell'assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso. Le censure erano formulate in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizio di motivazione, che presuppongono situazioni differenti. Inoltre, il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 6, poiché non riproduceva né indicava adeguatamente il contenuto degli atti rilevanti, tra cui il provvedimento di fermo, le cartelle e gli avvisi di ricevimento. G.M.F. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.000 euro oltre rimborso forfettario e accessori se dovuti.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il motivo relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto è distinto da quello relativo al vizio di motivazione. Non è ammissibile formulare censure eterogenee e sovrapposte senza individuare chiaramente il vizio denunciato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La norma disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La ricorrente sosteneva che la consegna al portiere fosse invalida in assenza dell'attestazione del notificatore sull'assenza del destinatario e degli altri soggetti abilitati, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendo il motivo inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 139, comma 2
La disposizione regola la consegna dell'atto a persone diverse dal destinatario, tra cui il portiere, subordinandola alle condizioni previste dalla disciplina della notificazione. Anche questa questione non è stata valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, precisandone il contenuto e la collocazione processuale, oppure producendoli direttamente. La mancata riproduzione o indicazione puntuale degli atti decisivi comporta l'inammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente tra violazione di legge e vizio di motivazione, formulando ciascuna censura secondo i presupposti propri del relativo motivo.
- Il principio di autosufficienza richiede di riportare o indicare in modo preciso il contenuto degli atti e dei documenti indispensabili per valutare la censura; il semplice rinvio agli atti dei precedenti gradi non è sufficiente.
- Quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenze formali o processuali, non esamina necessariamente la fondatezza sostanziale della contestazione, ad esempio la regolarità della notifica delle cartelle.
- Per contestare un fermo amministrativo fondato su cartelle asseritamente non notificate, è essenziale documentare puntualmente quali cartelle siano coinvolte, le relative notifiche e gli eventuali vizi, indicando tali elementi già nel ricorso per cassazione.
- La soccombenza in Cassazione può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
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